Giudice Sportivo, i provvedimenti della 31^ giornata: ammende per 6 club

Il comunicato della Lega

Lega Pro
14 Marzo 2022

Redazione - Autore

Al termine della 31^ giornata del girone A e C di Serie C, ecco puntuali le decisioni del Giudice Sportivo che si è pronunciato sulle gare disputate domenica il 13 marzo. 

Serie C

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig.
Silvano Torrini, nella seduta del 14 Marzo 2022 ha adottato le deliberazioni che di seguito
integralmente si riportano.

Giudice Sportivo: il comunicato della Lega

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

€ 3000 CATANZARO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti:
1- nell’aver lanciato, al 37°minuto del primo tempo, dal settore curva ovest all’interno del recinto di gioco, un bengala, senza nessuna conseguenza;
2 – nell’aver lanciato, al 10°minuto del primo tempo, al 22°ed al 37°minuto del secondo tempo, dal settore curva ovest all’interno del recinto di gioco, tre fumogeni, senza nessuna conseguenza;
3 – nell’aver lanciato, all’8°minuto del secondo tempo, un bicchiere di plastica pieno d’acqua, dal settore distinti verso il lato destro della panchina del Bari, senza alcuna conseguenza;
4 – nell’aver lanciato dal settore distinti, a fine gara, sette monetine e quattro bottigliette di plastica piene d’acqua sul terreno di gioco e quattro bicchieri di plastica pieni di birra in direzione della panchina del Bari, il tutto senza alcuna conseguenza. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13. comma 2, 25 e 26 C.G.S, considerata la particolare pericolosità del lancio delle monetine e delle bottigliette piene all’interno del terreno di gioco (r. proc. fed., r.c.c.).

€ 2000 BARI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti:
1 – nell’aver lanciato all’interno del terreno di gioco, al 12° ed al 22°minuto del primo tempo e al 31° ed al 43°minuto del secondo tempo, quattro petardi di elevata potenza, senza nessuna conseguenza;
2 – nell’avere, a fine gara, circa venticinque suoi sostenitori abbandonato il settore curva est da loro occupato, scavalcato la recinzione e nell’essere entrati nell’area circostante il terreno di gioco per festeggiare i loro calciatori. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13. comma 2, 25 e 26 C.G.S, considerato che non si sono verificate conseguenze dannose e che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed, r. c.c.).

€ 1000 POTENZA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver fatto esplodere nel settore curva ovest da loro occupato due petardi di notevole potenza, in occasione del fischio di inizio della gara ed al 16°minuto. Ritenuta la continuazione e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, 25 e 26 C.G.S (r. proc. fed, r. c.c.).

€ 1000 RENATE per avere persone non identificate ma riferibili alla Società, al termine della gara, danneggiato lo stipite e la porta che dà accesso allo spogliatoio occupato dalla Società Renate, come da documentazione fotografica. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta. (r.c.c., obbligo risarcimento danni se richiesto).

€ 200 PALERMO per avere i suoi sostenitori, al 35°minuto del primo tempo, intonato cori oltraggiosi e provocatori nei confronti delle Forze dell’Ordine ripetendoli tre volte. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r.c.c.).

€ 200 FOGGIA per avere i suoi sostenitori presenti nel settore curva intonato cori oltraggiosi nei confronti di tifosi di una squadra avversaria, al 25°minuto del primo tempo, all’11°ed al 40°minuto del secondo tempo. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le parole intonate e le modalità complessive dei fatti (r.c.c.).

Dirigenti espulsi

Inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società nell’ambito federale a tutto il 18 marzo 2022 ed € 500 di ammenda:

MANFREDI RAFFAELE (ACR MESSINA)
Per avere, al 39°minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro, in quanto usciva intenzionalmente dall’area tecnica per dissentire nei suoi confronti. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a) C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (panchina aggiuntiva).

SCALESE MANUEL (POTENZA)
Per avere, al 43°minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento irriguardoso nei confronti della Squadra Arbitrale, pronunciando al loro indirizzo una frase irrispettosa. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a) C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. IV. ufficiale, panchina aggiuntiva).

Dirigenti non espulsi

Inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società nell’ambito federale a tutto il 22 marzo 2022 ed € 500 di ammenda:

ANTONAZZO ANGELO (VIRTUS FRANCAVILLA)
per avere, dopo il termine della gara, tenuto un comportamento irriguardoso nei confronti dell’arbitro,
in quanto entrava sul terreno di gioco e, avvicinandosi all’arbitro, protestava urlando contro una sua
decisione arbitrale. Reiterava tale comportamento per tutta la durata del tragitto di uscita dal terreno di gioco e fino alla porta davanti agli spogliatoi. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a) C.G.S., ritenuta la continuazione e valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

Inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società nell’ambito federale a tutto il 18 marzo 2022:

GRECO VINCENZO (PICERNO)
per aver, al 36° circa del primo tempo, tenuto una condotta ingiuriosa nei confronti dell’arbitro
pronunciando al suo indirizzo due epiteti offensivi.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S, valutate
le modalità complessive della condotta (r.proc.fed.).

Inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società nell’ambito federale per sette giorni ed € 500 di ammenda:

MONTERVINO FRANCESCO (TARANTO)
per essere entrato ed essersi trattenuto nell’area spogliatoi mentre era inibito fino al 14 marzo 2022
come da decisione C.U. n 229/DIV del 1.03.2022. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 9, 13, comma 2, 19 e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (inibizione da scontarsi dopo il termine della sanzione in corso, r.proc.fed.).

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

SERENA MICHELE (LEGNAGO SALUS)
per avere, al 7°minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento irriguardoso nei confronti
dell’arbitro in quanto, dopo la segnatura di una rete avversaria, usciva alla propria area tecnica e
applaudiva ironicamente l’operato dell’arbitro. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a) C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti.

ALLENATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE ED € 3000 DI AMMENDA

LERDA FRANCO (PRO VERCELLI)
1 – per avere fatto accesso, prima dell’inizio della gara e per una ventina di minuti circa, all’interno del
recinto di gioco, in violazione dell’art. 21, comma 9, CGS;
2 – per avere costantemente diretto la squadra mediante indicazioni fornite verbalmente dagli spalti,
prima dalla tribuna laterale sud e poi dalla tribuna laterale nord, nonostante fosse squalificato, in
violazione dell’art. 21, comma 9, CGS, provocando anche le reazioni del pubblico della squadra
ospitante;
3 – per avere, in due distinte occasioni, mentre si trovava in tribuna laterale sud, pronunciato
un’espressione blasfema: per due volte, al 14°minuto circa del primo tempo, e per una volta al
30°minuto circa del primo tempo.
Misura ed irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, 19, comma 3, e 37
C.G.S, ritenuta la continuazione ed applicati i principi enunciati nella decisione 0102/CSA 2021-2022
(sanzione da scontarsi, quanto alla squalifica, nella prima gara utile dopo il termine della squalifica in
corso, r. proc. fed., r. c.c.).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 1000 DI AMMENDA
NARDINI MAURO (PALERMO)
per aver pronunciato ripetutamente in diverse occasioni espressioni blasfeme, al 18°, al 26°, al 38°, al
43° al 47°minuto del secondo tempo ed a fine gara, mentre si trovava in prossimità della panchina.
Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 37 C.G.S., ritenuta la
continuazione ed applicati i principi enunciati nella decisione 0102/CSA 2021-2022. (r. proc. fed.).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 800 DI AMMENDA
DI BARI VITO (FIDELIS ANDRIA)
per aver pronunciato ripetutamente in diverse occasioni espressioni blasfeme, al 28°minuto del
primo tempo, al 40°, al 42° ed al 45°minuto del secondo tempo, mentre si trovava in prossimità della
panchina.
Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 37 C.G.S., ritenuta la
continuazione ed applicati i principi enunciati nella decisione 0102/CSA 2021-2022 (r. proc. fed.),


CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

SIPOS LEON (CATANIA)
per avere, al 13°minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un
calciatore avversario in quanto, a gioco in svolgimento, lo colpiva con una gomitata al volto, senza
provocargli conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 38 C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose a carico dell’avversario (r.a.a., supplemento referto a.a.).

TITO FABIO (AVELLINO)
A) una gara effettiva di squalifica per recidività in ammonizione (V INFRAZIONE);
B) una gara effettiva di squalifica per avere, al 22°minuto del secondo tempo, tenuto un
comportamento irriguardoso nei confronti dell’arbitro, in quanto, dopo essere stato ammonito per
proteste, continuava a protestare nei suoi confronti con gesti plateali di dissenso e rivolgendogli frasi
non rispettose. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a) C.G.S., ritenuta la continuazione e valutate le modalità complessive dei fatti.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BRANDUANI PAOLO (CATANZARO)
per avere, al 16°minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento irriguardoso nei confronti
dell’arbitro in quanto, mentre si trovava in panchina, si alzava deliberatamente dalla stessa, entrava
sul terreno di gioco e protestava contro una sua decisione con ampi gesti di dissenso.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a) C.G.S., valutate
le modalità complessive dei fatti (r.IV ufficiale, calciatore di riserva).

MASCIA FILIPPO (LATINA)
per avere, al 94°minuto del secondo tempo, tenuto una condotta antisportiva nei confronti di un
calciatore avversario in quanto, a gioco in svolgimento con il pallone a distanza di gioco, effettuando
un tackle in scivolata lo colpiva con vigoria sproporzionata, senza provocargli conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità
complessive della condotta e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose a carico
dell’avversario.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

LABRIOLA VALERIO (TARANTO)
CORSI ANGELO (VIBONESE)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

MAISTRELLO TOMMY (RENATE)
per aver, al termine della gara, nel rientrare negli spogliatoi, tenuto una condotta ingiuriosa nei
confronti dell’arbitro pronunciando al suo indirizzo per due volte un epiteto offensivo.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutato
l’unico contesto in cui sono state proferite le parole in contestazione e considerata la offensività
delle stesse (r.proc.fed.).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (X INFR)

ALOI SALVATORE (AVELLINO)
PINTO GIOVANNI (CATANIA)
DE ROSE FRANCESCO (PALERMO)
SULJIC CAZIM (PIACENZA)
TASCONE SIMONE (TURRIS)
ZAMPA ENRICO (TURRIS)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)

RIVA RUGGERO (ALBINOLEFFE)
DI CESARE VALERIO (BARI)
SIMONETTI PIER LUIGI (CATANIA)
MAGRI KEVIN (CAMPOBASSO)
CIOTTI PIETRO (FIDELIS ANDRIA)
CAVALLI TOMMASO (FIORENZUOLA)
PATIERNO FRANCESCO COSIMO (VIRTUS FRANCAVILLA)
ZUELLI EMANUELE (JUVENTUS U23)
BORRI LORENZO (MONTEROSI TUSCIA)
SCANAGATTA EDOARDO (PAGANESE)
LUCENTI MATTEO (PERGOLETTESE)
BOBB YUSUPHA (PIACENZA)
GATTONI TOMMASO (PRO SESTO)
GHEZZI ANDREA (PRO SESTO)
MALDINI CHRISTIAN (PRO SESTO)
DE MARIA VINCENT (TARANTO)
DANTI DOMENICO (VIRTUS VERONA)