Alessandria, ammende per Benedetto, Pedretti e il club
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Proprio dopo aver trovato l’accordo preliminare per la cessione del 60% delle quote societarie, arrivano brutte notizie in casa Alessandria. Nello specifico si tratta di ammende, come comunicato dalla FIGC in seguito a indagini della Procura Federale. Punita la mancata presentazione della documentazione idonea a comprovare i i requisiti di onorabilità e di solidità finanziaria della società. Ammende al club e al presidente Benedetto. Per Pedretti, socio del club, anche un mese di inibizione.
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Alessandria, il comunicato della FIGC
“Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione
delle indagini di cui al procedimento n. 116 pf 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Alain
Jacques PEDRETTI e Enea BENEDETTO, e della società US ALESSANDRIA CALCIO
1912, avente ad oggetto la seguente condotta:
ALAIN JACQUES PEDRETTI, n.q. di socio della U.S. Alessandria Calcio 1912
S.R.L., acquirente con rogito notarile del 12 maggio 2023 della quota pari al
40,00% del capitale della società U.S. Alessandria Calcio 1912 S.R.L., in
violazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, 20 bis, 5° e
6° comma, delle N.O.I.F., 32, comma 5-quater, del Codice di Giustizia Sportiva,
anche in relazione all’art. 31, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per
avere, a seguito degli adempimenti previsti dall’art. 20 bis delle N.O.I.F., per
non aver depositato, alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni
Societarie) nel termine di 15 giorni, assegnato dalla Coaps ex comma 8 dell’art.
20 bis delle N.O.I.F, la documentazione completa e idonea a comprovare i
requisiti di onorabilità nonché la documentazione sufficiente a comprovare,
anche sotto il profilo sostanziale, il requisito di solidità finanziaria;
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ENEA BENEDETTO, n.q. di Amministratore Unico e Legale Rappresentante
della U.S. Alessandria Calcio 1912 S.R.L. nonché di socio della medesima
società, acquirente con rogito notarile del 12 maggio 2023 della quota pari al
60,00% del capitale della società U.S. Alessandria Calcio 1912 S.R.L., dal
12/05/2023, in violazione:
- degli artt. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, 20 bis, 5° e 6° comma,
delle N.O.I.F., 32, comma 5-quater del Codice di Giustizia Sportiva, anche in
relazione all’art. 31, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, a
seguito degli adempimenti previsti dall’art. 20 bis delle N.O.I.F., omesso di
vigilare, nella sua qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante
della U.S. Alessandria Calcio 1912 S.R.L., affinché venisse prodotta alla
Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) nel termine di
15 giorni, assegnato dalla Coaps ex comma 8 dell’art. 20 bis delle N.O.I.F, dal
sig. PEDRETTI Alain Jacques, n.q. di socio della U.S. Alessandria Calcio 1912
S.R.L., acquirente con rogito notarile del 12 maggio 2023 della quota pari al
40,00% del capitale della società U.S. Alessandria Calcio 1912 S.R.L., la
documentazione completa e idonea a comprovare i requisiti di onorabilità
nonché la documentazione sufficiente a comprovare, anche sotto il profilo
sostanziale, il requisito di solidità finanziaria; - degli artt. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, 20 bis, 5° e 6° comma
delle N.O.I.F., 32, comma 5-quater del Codice di Giustizia Sportiva, anche in
relazione all’art. 31, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver
depositato, a seguito degli adempimenti previsti dall’art. 20 bis delle N.O.I.F.,
nella sua qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante della U.S.
Alessandria Calcio 1912 S.R.L. nonché di socio della medesima società,
acquirente con rogito notarile del 12 maggio 2023 della quota pari al 60,00% del
capitale della società U.S. Alessandria Calcio 1912 S.R.L., alla Co.A.P.S.
(Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) nel termine di 15 giorni,
assegnato dalla Coaps ex comma 8 dell’art. 20 bis delle N.O.I.F., la
documentazione sufficiente a comprovare, anche sotto il profilo sostanziale, il
requisito di solidità finanziaria
US ALESSANDRIA CALCIO 1912, per responsabilità diretta e oggettiva, ai
sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società
alla quale appartenevano i soggetti di cui sopra al momento della commissione
dei fatti;
- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva,
formulata dal Sig. Alain Jacques PEDRETTI, e dal Sig. Enea BENEDETTO in proprio e, in
qualità di legale rappresentante, per conto della società US ALESSANDRIA CALCIO 1912; - vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo
raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 1 (uno) mese di inibizione
per il Sig. Alain Jacques PEDRETTI, di € 3.000,00 (tremila/00) di ammenda per il Sig. Enea
BENEDETTO, di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) di ammenda per la società US
ALESSANDRIA CALCIO 1912“