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Alessandria, ammende per Benedetto, Pedretti e il club

Proprio dopo aver trovato l’accordo preliminare per la cessione del 60% delle quote societarie, arrivano brutte notizie in casa Alessandria. Nello specifico si tratta di ammende, come comunicato dalla FIGC in seguito a indagini della Procura Federale. Punita la mancata presentazione della documentazione idonea a comprovare i i requisiti di onorabilità e di solidità finanziaria della società. Ammende al club e al presidente Benedetto. Per Pedretti, socio del club, anche un mese di inibizione.

Alessandria, il comunicato della FIGC

“Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione
delle indagini di cui al procedimento n. 116 pf 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Alain
Jacques PEDRETTI e Enea BENEDETTO, e della società US ALESSANDRIA CALCIO
1912, avente ad oggetto la seguente condotta:
ALAIN JACQUES PEDRETTI, n.q. di socio della U.S. Alessandria Calcio 1912
S.R.L., acquirente con rogito notarile del 12 maggio 2023 della quota pari al
40,00% del capitale della società U.S. Alessandria Calcio 1912 S.R.L., in
violazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, 20 bis, 5° e
6° comma, delle N.O.I.F., 32, comma 5-quater, del Codice di Giustizia Sportiva,
anche in relazione all’art. 31, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per
avere, a seguito degli adempimenti previsti dall’art. 20 bis delle N.O.I.F., per
non aver depositato, alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni
Societarie) nel termine di 15 giorni, assegnato dalla Coaps ex comma 8 dell’art.
20 bis delle N.O.I.F, la documentazione completa e idonea a comprovare i
requisiti di onorabilità nonché la documentazione sufficiente a comprovare,
anche sotto il profilo sostanziale, il requisito di solidità finanziaria
;


ENEA BENEDETTO, n.q. di Amministratore Unico e Legale Rappresentante
della U.S. Alessandria Calcio 1912 S.R.L. nonché di socio della medesima
società, acquirente con rogito notarile del 12 maggio 2023 della quota pari al
60,00% del capitale della società U.S. Alessandria Calcio 1912 S.R.L., dal
12/05/2023, in violazione:

  • degli artt. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, 20 bis, 5° e 6° comma,
    delle N.O.I.F., 32, comma 5-quater del Codice di Giustizia Sportiva, anche in
    relazione all’art. 31, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, a
    seguito degli adempimenti previsti dall’art. 20 bis delle N.O.I.F., omesso di
    vigilare, nella sua qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante
    della U.S. Alessandria Calcio 1912 S.R.L., affinché venisse prodotta alla
    Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) nel termine di
    15 giorni, assegnato dalla Coaps ex comma 8 dell’art. 20 bis delle N.O.I.F, dal
    sig. PEDRETTI Alain Jacques, n.q. di socio della U.S. Alessandria Calcio 1912
    S.R.L., acquirente con rogito notarile del 12 maggio 2023 della quota pari al
    40,00% del capitale della società U.S. Alessandria Calcio 1912 S.R.L., la
    documentazione completa e idonea a comprovare i requisiti di onorabilità
    nonché la documentazione sufficiente a comprovare, anche sotto il profilo
    sostanziale, il requisito di solidità finanziaria;
  • degli artt. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, 20 bis, 5° e 6° comma
    delle N.O.I.F., 32, comma 5-quater del Codice di Giustizia Sportiva, anche in
    relazione all’art. 31, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver
    depositato, a seguito degli adempimenti previsti dall’art. 20 bis delle N.O.I.F.,
    nella sua qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante della U.S.
    Alessandria Calcio 1912 S.R.L. nonché di socio della medesima società,
    acquirente con rogito notarile del 12 maggio 2023 della quota pari al 60,00% del
    capitale della società U.S. Alessandria Calcio 1912 S.R.L., alla Co.A.P.S.
    (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) nel termine di 15 giorni,
    assegnato dalla Coaps ex comma 8 dell’art. 20 bis delle N.O.I.F., la
    documentazione sufficiente a comprovare, anche sotto il profilo sostanziale, il
    requisito di solidità finanziaria

    US ALESSANDRIA CALCIO 1912, per responsabilità diretta e oggettiva, ai
    sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società
    alla quale appartenevano i soggetti di cui sopra al momento della commissione
    dei fatti;
  • vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva,
    formulata dal Sig. Alain Jacques PEDRETTI, e dal Sig. Enea BENEDETTO in proprio e, in
    qualità di legale rappresentante, per conto della società US ALESSANDRIA CALCIO 1912;
  • vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
  • vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
  • rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo
    raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 1 (uno) mese di inibizione
    per il Sig. Alain Jacques PEDRETTI, di € 3.000,00 (tremila/00) di ammenda per il Sig. Enea
    BENEDETTO, di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) di ammenda per la società US
    ALESSANDRIA CALCIO 1912