Giudice Sportivo, le sanzioni a Eziolino Capuano

Il comunicato della Lega Pro

Capuano
29 Novembre 2022

Redazione - Autore

Avellino Taranto 4-0, ma a far notizia è Ezio Capuano. La sua sfuriata, prima in campo e poi negli spogliatoi, gli costa una squalifica e un’ammenda da parte del Giudice Sportivo. Espulso nel corso del match contro gli irpini, uscendo dal campo ha poi rivolto frasi verso il direttore di gara. Tutto segnato dall’arbitro nel taccuino e poi riferito agli organi competenti per decretare la squalifica di una giornata, oltre a un’ammenda di 500 euro per l’allenatore del Taranto.

Il comunicato della Lega Pro su Capuano

A tal proposito è arrivato anche il comunicato della Lega Pro contenente le motivazioni precise riguardo la squalifica e l’ammenda per Capuano. Di seguito la nota: 

Capuano
Image Gdm

“CAPUANO EZIO (TARANTO), una giornata di squalifica e ammenda di 500 euro per:

  • A) per avere, al 25° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della
    Quaterna Arbitrale, in quanto protestava reiteratamente per dissentire nei confronti del loro operato;
  • B) per essersi trattenuto all’interno del tunnel che conduce agli spogliatoi dopo il provvedimento di
    espulsione. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S. e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (supplemento referto arbitrale, r. proc. fed)”.
Capuano Avellino Taranto

Ammenda al Taranto per il comportamento dei tifosi: il comunicato

Non solo l’allenatore, ma anche la società ha preso un’ammenda per il comportamento dei suoi tifosi, prima della partita contro l’Avellino. Di seguito il comunicato:

“AMMENDA € 3000 TARANTO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti
violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica,
consistiti:

taranto stadio
  • 1. nell’aver fatto esplodere, cinque minuti prima del fischio di inizio della partita, quattordici petardi di notevole potenza nel proprio Settore;
  • 2. nell’avere lanciato e fatto esplodere nel recinto di gioco, cinque minuti prima del fischio di inizio della partita, tre petardi di notevole potenza;
  • 3. nell’avere lanciato e fatto esplodere nel recinto di gioco, al 26° minuto del primo tempo, un petardo di elevata potenza che esplodeva nei pressi della bandierina del calcio d’angolo prossima al Settore Ospiti, danneggiando il manto in erba sintetica (come da fotografie allegate);
  • 4. nell’avere lanciato e fatto esplodere, al 7° minuto del secondo tempo, un petardo di notevole potenza nel Settore Tribuna, occupato dai tifosi dell’Avellino, senza colpire alcuna persona. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la loro gravità, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e che, ad eccezione dei danni provocati al terreno di gioco, non si sono verificate ulteriori conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica allegata, obbligo risarcimento danni se richiesto)”.