La Corte Sportiva d’Appello si è pronunciata sui ricorsi di Lecco, Piacenza, Giana Erminio e Pro Vercelli che erano stati presentati contro le decisioni del giudice Sportivo emanate in settimana. Ricorsi che sono stati tutti respinti, come si legge dalla pronuncia della Corte.
Ecco quali sono state le decisioni prese dalla Corte sportiva d’Appello circa questi ricorsi.
La Corte Sportiva d’Appello Nazionale II Sezione, composta dai Sigg.ri: Pasquale Marino (Presidente), Carlo Buonauro (Componente), Mauro Sferrazza (Componente), Franco Di Mario (Rappresentante AIA) ha respinto i reclami proposti da Lecco, Piacenza, Pro Vercelli e Giana Erminio.
– nell’udienza fissata il 1 ottobre 2021, tenutasi in videoconferenza, a seguito del reclamo numero 019/CSA/2021-2022 proposto dalla società Calcio Lecco 1912 S.r.l. in data 21.09.2021, avverso le sanzioni: ammenda di € 1.500,00 alla reclamante; inibizione a tutto il 12 ottobre 2021 e ammenda di € 500,00 inflitta al Sig. Fracchiolla Domenico, in relazione alla gara Lecco/Feralpisalo’ del 19.09.2021, ha pronunciato il seguente dispositivo: respinge il reclame in epigrafe
– nell’udienza fissata il 1 ottobre 2021, tenutasi in videoconferenza, a seguito del reclamo numero 018/CSA/2021-2022 proposto dalla società Piacenza Calcio 1919 S.r.l. in data 16.09.2021 avverso la sanzione dell’ammenda di € 3.000,00 inflitta alla reclamante in relazione alla gara Triestina/Piacenza del 13.09.2021 – udito l’Avv. Andrea Scalco per la ricorrente, ha pronunciato il seguente dispositivo: respinge il reclame in epigrafe
– nell’udienza fissata il 1 ottobre 2021, tenutasi in videoconferenza, a seguito del reclamo numero 015/CSA/2021-2022 proposto dalla società F.C. Pro Vercelli 1892 in data 14.09.2021, avverso la sanzione dell’ammenda di € 500,00 inflitta al Sig. Smerieri Franco in relazione alla gara Pro Vercelli/Seregno del 12.09.2021 – udito l’Avv. Alex Casella per la ricorrente, ha pronunciato il seguente dispositivo: respinge il reclame in epigrafe
– nell’udienza fissata il 1 ottobre 2021, tenutasi in videoconferenza, a seguito del reclamo numero 020/CSA/2021-2022 proposto dalla società A.S. Giana Erminio S.r.l. in data 23.09.2021 avverso la sanzione della squalifica per 4 giornate effettive di gara inflitta al Sig. Palazzolo Nicolò in relazione alla gara Trento/Giana Erminio del 19.09.2021 – sentito l’Arbitro – ha pronunciato il seguente dispositivo: respinge il reclame in epigrafe
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