Giudice sportivo, 13ª giornata: Vrenna inibito fino a febbraio, due giornate a Rizzo e Iaccarino

Credit: Lega Pro
I provvedimenti e le sanzioni decretate dal Giudice Sportivo dopo il 13° turno di Serie C.
Con il posticipo di lunedì 10 novembre tra Salernitana e Crotone si è ufficialmente concluso il 13° turno del campionato di Serie C 25/26. Questi i provvedimenti del Giudice Sportivo:
DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE
CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A
TUTTO IL 11 FEBBRAIO 2026
VRENNA RAFFAELE (CROTONE)
A) per avere, al 58° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto nei
confronti dei tesserati avversari, in quanto, in occasione di una revisione FVS si portava
all’altezza della telecamera e pronunciava nei loro confronti parole provocatorie;
B) per avere, alla notifica del provvedimento di espulsione, tenuto una condotta gravemente
irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizzava con un contatto fisico, in
quanto si avvicinava al IV Ufficiale con fare minaccioso afferrandolo per il giubbotto con le
mani e proferendo nei suoi confronti parole irrispettose per contestarne l’operato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e
36, comma 2, lett b), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta posta in essere
in occasione di una revisione FVS e considerato il minimo edittale previsto (r. IV Ufficiale,
supplemento r. IV Ufficiale).
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE
CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A
TUTTO IL 1 DICEMBRE 2025
MATARAZZO GIUSEPPE (SALERNITANA)
per avere, al 58° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti
dell’Arbitro in quanto, in occasione una revisione FVS, usciva dall’area tecnica e protestava
platealmente nei suoi confronti per contestarne l’operato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e
36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta posta in essere
in occasione di una revisione FVS (r. IV Ufficiale, supplemento r. IV Ufficiale).
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE
CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A
TUTTO IL 18 NOVEMBRE 2025 ED € 500,00 DI AMMENDA
TALDO CARLO (PONTEDERA)
per avere, al 9° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti
della Quaterna Arbitrale in quanto usciva intenzionalmente dall’area tecnica e protestava
veemente proferendo parole irrispettose nei loro confronti per contestarne l’operato.
34/168
Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36,
comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Assistente
Arbitrale n. 1, panchina aggiuntiva).
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
IACCARINO GENNARO (AREZZO)
Per avere, al 1° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, in un contrasto di gioco, lo colpiva con intensità con i tacchetti all’altezza del ginocchio, senza provocargli conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessiva della condotta e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell’avversario e, dall’altra, la pericolosità della condotta posta in essere colpendo l’avversario con i tacchetti.
RIZZO FRANCESCO (FOGGIA)
Per avere, al 29° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, con il pallone a distanza di gioco, entrava in scivolata e lo colpiva con i tacchetti esposti all’altezza della caviglia, senza provocargli conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le
modalità complessiva della condotta e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell’avversario e, dall’altra, la pericolosità della condotta posta in essere colpendo la caviglia dell’avversario con i tacchetti esposti.
ZUPPEL DIEGO (GUIDONIA MONTECELIO)
Per avere, al 52° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, dopo aver subito un fallo, lo affrontava a distanza ravvicinata (testa a testa) e successivamente lo colpiva con una manata al volto, senza provocargli conseguenze. Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessiva della condotta, considerato, da una parte che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell’avversario e, dall’altra, la natura del gesto e la delicatezza della parte del corpo dell’avversario attinta dal colpo.
FINARDI EMANUELE (PERGOLETTESE)
Per avere, al 49° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto proferiva espressioni blasfeme e parole irriguardose nei loro confronti per contestarne l’operato. 34/170 Ritenuta la continuazione, misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1, e 36, comma 1, lett. a), e 37 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta posta in essere e applicati i principi enunciati nella decisione 0102/CSA 2021-2022 (calciatore di riserva, r. IV Ufficiale, supplemento r. IV Ufficiale).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
LEVERBE MAXIME JEAN (L.R. VICENZA)
Per avere, al 2° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
MEHIC DINO (BENEVENTO)
MANETTI GIULIO (FORLÌ)
MANZARI GIACOMO (PERUGIA)
PRETATO MATTIA (PONTEDERA)
VONA EDOARDO (PONTEDERA)
