20^ giornata, le decisioni del Giudice Sportivo: inibito Faggiano, due giornate ad Arena

Pallone Serie C 2025-2026 / Credit: Serie C / www.lacasadic.com
Le decisione del Giudice Sportivo in merito alla 20^ giornata di Serie C
È iniziato ufficialmente il 2026 della Serie C così come il girone di ritorno dei tre gironi. Ecco le sanzioni decretate dal Giudice Sportivo in merito alla 20^ giornata che si è disputata da venerdì 3 gennaio a domenica 5 gennaio.
DECISIONI GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nelle sedute del 5 e 6 Gennaio 2026 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano: GARE DEL 3, 4 E 5 GENNAIO 2026
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari: Il Giudice Sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della prima giornata di ritorno del Campionato i sostenitori delle Società AREZZO, CAVESE, LECCO, L.R. VICENZA, PERUGIA, PONTEDERA, POTENZA, SALERNITANA, SIRACUSA, TERNANA, TORRES, TRAPANI, VIS PESARO, TRIESTINA e UNION BRESCIA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:
– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
– intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità;
– esposto, senza autorizzazione, uno striscione offensivo dei tifosi di altre società o di altri Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità anche in considerazione della breve durata dell’esposizione e della rimozione un’ora prima l’inizio della gara;
– considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
SOCIETA‘
AMMENDA € 1.200,00
COSENZA per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio della gara di quattro minuti, in quanto non si presentavano con il corretto equipaggiamento all’ingresso in campo, attardandosi per regolarizzarlo. Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, con particolare riferimento alla misura del ritardo (recidiva, r. Arbitrale, r. c.c.).
AMMENDA € 900,00
TRAPANI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato:
1. sette minuti prima l’inizio della gara, un petardo sul terreno di gioco all’altezza del dischetto del calcio di rigore, provocando danni al manto erboso;
2. al 6° minuto della gara, un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose ulteriori rispetto a quelle provocate al manto erboso, e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., obbligo risarcimento danni se richiesto).
AMMENDA € 700,00
VIS PESARO
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, all’88° minuto della gara, una bottiglietta di plastica semipiena nel recinto di gioco, senza conseguenze;
B) per avere, alcuni dei suoi sostenitori (circa l’8%) posizionati nel Settore Tribuna Coperta, al 48° minuto del primo tempo, mentre l’Arbitro si recava alla postazione FVS (ubicata contro la rete di recinzione che divide la Tribuna Coperta dal recinto
di gioco), dopo essersi accalcati intorno alla predetta postazione FVS, urlato numerosi cori offensivi nei confronti dell’Arbitro.
Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (ivi compresa la particolare odiosità della condotta sub B), rilevato che per la condotta
sub A) non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
AMMENDA € 600,00
LECCO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver:
1. lanciato, durante la gara, due petardi nel recinto di gioco, senza conseguenze;
2. nell’aver imbrattato i bagni dei tifosi ospiti con scritte sulla porta.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che con riferimento alla condotta sub 1) non si sono verificate conseguenze dannose, che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.,
documentazione fotografica – obbligo di risarcimento danni se richiesto).
AMMENDA € 500,00
CROTONE per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi tesserati, consistiti nell’avere danneggiato una delle porte e una mattonella dei servizi igienici posti all’interno degli spogliatoi ospiti.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. c.c., documentazione fotografica – obbligo di risarcimento danni se richiesto).
AMMENDA € 400,00
SIRACUSA per avere causato il ritardo dell’inizio della gara di due minuti, in quanto nella rete era presente un buco che si rendeva necessario riparare. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, e 13, comma 2, C.G.S., valutate
le modalità complessive dei fatti, con particolare riferimento alla misura del ritardo (supplemento r. Arbitrale, r. c.c.).
TRIESTINA per avere, alcuni dei suoi sostenitori (circa il 40%), presenti nel Settore Curva Furlan, intonato:
1. al 21° minuto del primo tempo e al 25° minuto del secondo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Istituzioni dello Stato, ripetuto per due volte in entrambe le circostanze;
2. al 43° minuto del primo tempo, un coro offensivo nei confronti dell’Arbitro. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
AMMENDA € 200,00
ASCOLI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver:
1. divelto e danneggiato un seggiolino posto nel Settore loro riservato;
2. nell’aver imbrattato i bagni dei tifosi ospiti con scritte sui muri.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., documentazione fotografica – obbligo di risarcimento danni se richiesto).
FOGGIA per avere, alcuni dei suoi sostenitori (10% circa) posizionati nel settore Tribuna Est, intonato, al 24° minuto della gara, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell’Ordine ripetuto per tre volte. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione ai modelli organizzativi ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE
CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A
TUTTO IL 16 GENNAIO 2026
PERNA FRANCESCO (COSENZA) per avere, al 47° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti del IV Ufficiale in quanto, gli si avvicinava protestando veementemente e platealmente nei suoi confronti per contestarne l’operato; dopo la notifica del provvedimento di espulsione mentre usciva dal terreno di gioco reiterava la condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE
CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A
TUTTO IL 13 GENNAIO 2026 ED € 500,00 DI AMMENDA
FAGGIANO DANIELE (SALERNITANA) per avere, al 24° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto protestava reiteratamente nei suoi confronti per contestarne l’operato. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).
DIRIGENTI NON ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE
CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A
TUTTO IL 27 GENNAIO 2026
MARCHETTI STEFANO (CITTADELLA) per avere tenuto un comportamento non corretto in quanto:
1. per tutta la durata del secondo tempo, anziché permanere all’interno dell’area della propria panchina, si posizionava nel recinto di gioco, in prossimità della porta della squadra avversaria;
2. inoltre, al termine della gara, si recava direttamente negli spogliatoi senza fornire assistenza alla squadra Arbitrale in qualità di dirigente addetto all’Arbitro. Ritenuta la continuazione, misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13,
comma 1, C.G.S. e 65 N.O.I.F., valutate le modalità complessive della condotta (sanzione aggravata dalla qualifica di dirigente addetto all’Arbitro, r. proc. fed., supplemento r. Arbitrale).
INTUIRE ALFREDO (COSENZA) per avere, al termine della gara, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, portava nei locali spogliatoi riservati alla Quaterna Arbitrale, senza alcuna preventiva richiesta da parte della squadra Arbitrale, alcuni cartoni contenenti residui di cibo. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale, sanzione
aggravata dalla qualifica di dirigente addetto all’Arbitro).
ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
GENNARI ANDREA (VIS PESARO) per avere, al 52° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, in occasione di una revisione FVS, protestava proferendo parole irrispettose nei suoi confronti per contestarne l’operato. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione FVS.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
CORCIONE DOMENICO (CAVESE) per avere, al 31° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, si alzava dalla panchina aggiuntiva proferendo nei loro confronti frasi irrispettose per contestarne l’operato. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36,
comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale, panchina aggiuntiva).
ALLENATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
TOMEI FRANCESCO (ASCOLI)
AMMONIZIONE (III INFR)
VECCHI STEFANO (INTER U23)
AMMONIZIONE (II INFR)
VOLPE GENNARO (LATINA)
BANCHIERI SIMONE (PONTEDERA)
ARONICA SALVATORE (TRAPANI)
FRESCO LUIGI (VIRTUS VERONA)
AMMONIZIONE (I INFR)
TESSER ATTILIO (TRIESTINA)
COLLABORATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED € 500,00 DI AMMENDA
BOTRUGNO VITTORIO (CASARANO) per avere, al 35° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti del IV Ufficiale e della Quaterna Arbitrale in quanto, in occasione di una revisione FVS, usciva dall’area tecnica avvicinandosi al monitor e proferendo frasi irriguardose nei confronti della Quaterna Arbitrale per contestarne l’operato.
Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione FVS (r. IV Ufficiale, panchina aggiuntiva).
SALVATI FERDINANDO (GIUGLIANO)
A) per avere, al 48° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto nei confronti dei tesserati avversari, in quanto, si avvicinava minacciosamente all’area tecnica avversaria concorrendo ad alimentare un clima di tensione;
B) per avere, tra il primo e secondo tempo, dopo la notifica del provvedimento di espulsione, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti del IV Ufficiale in quanto, mentre quest’ultimo attendeva che i calciatori facessero ingresso nei rispettivi spogliatoi, proferiva frasi irrispettose nei suoi confronti per contestarne l’operato. Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt.4, 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale, r. proc. fed., panchina aggiuntiva).
CESARONI GIOVANNI (VIS PESARO) per avere, al 52° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, in occasione di una revisione FVS, protestava proferendo parole irrispettose nei suoi confronti per contestarne l’operato. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S.,
valutate le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione FVS (panchina aggiuntiva).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
NARDO ANDREA (POTENZA) per avere, al 48° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto nei
confronti di un tesserato avversario, in quanto, in reazione al comportamento tenuto dal SIG.
SALVATI FERDINANDO, proferiva nei suoi confronti parole irriguardose concorrendo ad alimentare un clima di tensione.
Ritenuta la continuazione, misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 1, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
PREZIOSO MARIO FRANCESCO (GIUGLIANO) per avere, al 13° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, a gioco in svolgimento, con il pallone a distanza
di gioco, lo colpiva con i tacchetti esposti all’altezza del polpaccio, rendendo necessario l’intervento dei sanitari, a seguito del quale il calciatore proseguiva regolarmente la gara. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessiva della condotta e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell’avversario e, dall’altra, la pericolosità della condotta posta in essere colpendo l’avversario con i tacchetti esposti.
ARENA MATTEO (SALERNITANA) per avere, al 23° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, nel tentativo di giocare il pallone, lo colpiva con i tacchetti esposti sopra la caviglia, senza procurargli conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessiva della condotta e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell’avversario e, dall’altra, la pericolosità della condotta posta in essere colpendo l’avversario con i tacchetti esposti.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
GILLI MATTEO (AREZZO)
CURADO MARCOS (ASCOLI)
VITALE GAETANO (AUDACE CERIGNOLA)
DIARRASSOUBA ADAMA IBRAHIM (CAVESE)
SANDRI MATTIA (CROTONE)
BARBINI MATTEO (DOLOMITI BELLUNESI)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
PETERMANN DAVIDE (FOGGIA) per avere, al 32° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto nei
confronti di un calciatore avversario, in quanto, durante una revisione FVS, si alzava dalla panchina e pronunciava nei suoi confronti una frase gravemente offensiva. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta posta in essere durante una revisione FVS e la relativa riprovevolezza (calciatore di riserva, r. proc. fed.).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)
PARLATI SAMUELE (ALBINOLEFFE)
EKLU SHAKA MAWULI (AREZZO)
RAVASIO MARIO (AREZZO)
GUIEBRE ABDOUL RAZAK (ASCOLI)
SCOGNAMILLO STEFANO (BENEVENTO)
CHIRICO’ COSIMO (CASARANO)
CELLI ALESSANDRO (CATANIA)
CIONEK THIAGO RANGEL (CAVESE)
SALVI ALESSANDRO (CITTADELLA)
LANGELLA CHRISTIAN (COSENZA)
LAMESTA ALESSANDRO (GIANA ERMINIO)
LAEZZA GIULIANO (GIUGLIANO)
MARENCO FILIPPO (LATINA)
MASTRANTONIO DAVIDE (LATINA)
BATTISTINI MATTEO (LECCO)
TORRASI EMANUELE (PERUGIA)
VITALI PABLO (PONTEDERA)
GOLEMIC VLADIMIR (SALERNITANA)
PACCIARDI FEDERICO (SIRACUSA)
SOLCIA DANIELE (SORRENTO)
GARETTO MARCO (TERNANA)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)
ROSSINI MATTEO (CARPI)
CALABRESE BERNARDO (LATINA)
MICELI MIRKO (MONOPOLI)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
BRIGHT KEVIN (ALCIONE MILANO)
BELLODI GABRIELE (AZ PICERNO)
CERESOLI ANDREA (BENEVENTO)
LANCINI EDOARDO (CAMPOBASSO)
GYAMFI BRIGHT (CASARANO)
PIERACCINI SIMONE (CATANIA)
LORETO CIRO (CAVESE)
FIORDILINO ANTONIOLUCA (INTER U23)
ANGHELE LORENZO (JUVENTUS NEXT GEN)
PORRO MATTIA (LATINA)
BONASSI LUCA (LIVORNO)
MAWETE CHRIST JESUS (LIVORNO)
BASSO GIANMARCO (NOVARA)
BANE ABDOUL HATE (PERGOLETTESE)
SPINI CRISTIAN (RAVENNA)
PAGANINI LUCA (VIS PESARO)
AMMONIZIONE (VIII INFR)
QUAINI ALESSANDRO (CATANIA)
AMMONIZIONE (VII INFR)
GUCCIONE FILIPPO (AREZZO)
DI TACCHIO FRANCESCO (CATANIA)
D’AMICO FELICE (FOGGIA)
DE ROSA ROBERTO (GIUGLIANO)
RICCARDI ALESSIO (LATINA)
SPEDALIERI JONATHAN ANDREA (RENATE)
AMMONIZIONE (VI INFR)
ZAMMARINI ROBERTO (GIUGLIANO)
LAMBRUGHI ALESSANDRO (PERGOLETTESE)
PUZONE MATTIA (SIRACUSA)
SILVESTRI LUIGI (UNION BRESCIA)
AMMONIZIONE (III INFR)
MILILLO ALESSIO (ARZIGNANO VALCHIAMPO)
MINESSO MATTIA (ARZIGNANO VALCHIAMPO)
D’UFFIZI SIMONE (ASCOLI)
PISTOLESI FRANCESCO (AZ PICERNO)
TUZZA STEFANO (BRA)
CRISTALLO CLAUDIO (CAMPOBASSO)
TANTALOCCHI ELIA (CAMPOBASSO)
GERBI ERIK (CARPI)
VITA ALESSIO (CITTADELLA)
PETRELLI ELIA (FORLÌ)
PREVITALI NICOLAS (GIANA ERMINIO)
PEROTTI CLEMENTE (JUVENTUS NEXT GEN)
CARRARO MARCO (L.R. VICENZA)
CACCAVO LUIGI (LUMEZZANE)
DI COSMO LEONARDO (NOVARA)
PELLEGRINO ALESSANDRO (PINETO)
CERRETTI CRISTIAN (PONTEDERA)
SIATOUNIS ANTONIOS (POTENZA)
MASI ALBERTO (PRO PATRIA)
VASSALLO FRANCESCO (RENATE)
SABBATANI ANTONIO (SORRENTO)
NAZZARO MARCO (TEAM ALTAMURA)
AMMONIZIONE (II INFR)
CORRADINI GIOVANNI (ASCOLI)
STEFFANONI FEDERICO (ATALANTA U23)
NEGRO DI STEFANO VINICIUS (CROTONE)
CAVION MICHELE (L.R. VICENZA)
RADA ARMAND (L.R. VICENZA)
PARIGI GIACOMO (LATINA)
FERRANDINO DANIELE (PERGOLETTESE)
MASTROPIETRO FEDERICO (PINETO)
SCACCABAROZZI JACOPO (PONTEDERA)
BURRUANO ANGELO (PRO VERCELLI)
CAROSSO ALESSANDRO (PRO VERCELLI)
CULTRARO GIOVANNI (SAMBENEDETTESE)
AMMONIZIONE (I INFR)
LEVAK SERGEJ (ATALANTA U23)
CANTISANI RAFFAELE (BENEVENTO)
DE LUCIA VICTOR (CASERTANA)
ORLANDO FRANCESCO (CAVESE)
MERELLI DAVIDE (CROTONE)
OCCHIPINTI EMANUELE LUCA (GIANA ERMINIO)
MARCHISANO MATTEO (GIUGLIANO)
PANAIOLI LORENZO (LIVORNO)
LEDONNE NICOLO (NOVARA)
IEVOLI MATTIA (OSPITALETTO FRANCIACORTA)
BARTOLOMEI PAOLO (PERUGIA)
SODERO ANDREA (PIANESE)
VIGLIOTTI GIANLUCA (PINETO)
LEPORE FRANCO (TEAM ALTAMURA)
PROIETTI MATTIA (TERNANA)
AMADIO MARCO (VIRTUS VERONA)
NICASTRO FRANCESCO (VIS PESARO)
ZOIA RICCARDO (VIS PESARO)
