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21^ giornata, le decisioni del Giudice Sportivo: due giornate per Tomei e Bonatti

Le decisione del giudice sportivo al termine della ventunesima giornata del campionato di Serie C.

Un weekend ricco di emozioni in Serie C. La ventunesima giornata si è aperta venerdì 9 gennaio e si è chiusa lunedì 12. Ecco le sanzioni del Giudice Sportivo in merito alla 21^ giornata. 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari. Premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della seconda giornata di ritorno del Campionato, i sostenitori delle Società: ASCOLI, AREZZO, AUDACE CERIGNOLA,CATANIA, CROTONE, FOGGIA, GIANA ERMINIO, GIUGLIANO, LECCO, L.R. VICENZA, MONOPOLI, PERUGIA, RAVENNA, SALERNITANA, SAMBENEDETTESE, TEAM ALTAMURA e UNION BRESCIA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:                                                                                    – introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);                                                                                                                                                                         – intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società, di propri tesserati o di altri Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità;                                                                                                                                                                  – considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

GARA ALBINOLEFFE – PRO VERCELLI DEL 10.01.2026

Preso atto del preannuncio di reclamo presentato dalla Società Pro Vercelli, avverso la regolarità della gara, il G.S. sospende il giudizio in merito all’omologazione del risultato, fatti salvi i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati e della Società per quanto in atti, come di seguito riportati.

SOCIETA’

AMMENDA € 700,00

ASCOLI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato:                                                                                          1. all’ingresso in campo delle squadre, un petardo nel recinto di gioco senza conseguenze;                                                              2 durante la gara, dodici fumogeni nel recinto di gioco, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione, in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

AMMENDA € 300,00

PRO VERCELLI per avere, alcuni dei suoi sostenitori (cinque), presenti nel Settore Ospiti, al termine della gara, mentre il IV Ufficiale si trovava ancora sul terreno di gioco aspettando l’uscita dal recinto delle squadre, urlato numerosi cori offensivi nei suoi confronti.Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (ivi compresa la particolare odiosità della condotta), rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. IV Ufficiale).

TEAM ALTAMURA per avere, la totalità dei suoi sostenitori posizionati nel Settore Curva Nord Ospiti, intonato, al 57° minuto della gara, un coro oltraggioso nei confronti delle istituzioni e incitante alla violenza, ripetuto per circa dieci volte51/270e per la durata di circa tre minuti. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

AMMENDA € 200,00

AUDACE CERIGNOLA per avere, la totalità dei sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud Locali, intonato, dal 58° al 60° minuto della gara, un coro offensivo e insultante nei confronti dei tifosi avversari ripetuto più volte. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

CITTADELLA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver danneggiato parti dei servizi igienici posti all’interno del Settore Ospiti loro riservato.Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, 25, comma 3 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., documentazione fotografica – obbligo di risarcimento danni se richiesto).

GUIDONIA MONTECELIO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver divelto un seggiolino posto nel Settore loro riservato. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., documentazione fotografica – obbligo di risarcimento danni se richiesto).

AMMENDA € 100,00

GUBBIO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver imbrattato i bagni dei tifosi ospiti con scritte sui muri e su parti dei servizi igienici. Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13,comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerate le misure previste e poste in essere in esecuzione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S.(r. c.c., documentazione fotografica – obbligo di risarcimento danni se richiesto).

 

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

BONATTI ANDREA (DOLOMITI BELLUNESI)

per avere, al 39° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, in occasione di una revisione FVS, protestava reiteratamente nei suoi51/271confronti per contestarne l’operato. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione FVS.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

TOMEI FRANCESCO (ASCOLI)

per avere, al 47° minuto del secondo tempo, tenuto:1. una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, in occasione di una revisione FVS, mentre l’Arbitro si dirigeva al monitor, abbandonava l’area tecnica per protestare nei suoi confronti; 2. un comportamento non corretto nei confronti dei tesserati avversari in quanto, in tale occasione urlava nei loro confronti. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.4, 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione FVS.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MEZZANOTTI DAVIDE (GUBBIO)

per avere, al 27° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, a gioco fermo, proferiva parole irrispettose nei suoi confronti per contestarne l’operato. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

ALLENATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (III INFR)

FRESCO LUIGI (VIRTUS VERONA)

AMMONIZIONE (I INFR)

DI DONATO DANIELE (ARZIGNANO VALCHIAMPO)

BUSCE ANTONIO (COSENZA)

TEDESCO GIOVANNI (PERUGIA)

RAFFAELE ADDAMO GIUSEPPE (SALERNITANA)

OPERATORI SANITARI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR)

ERBA FABIO (GUIDONIA MONTECELIO)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BARONE ALESSIO (CASARANO)

per avere, al 35° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete. 51/272Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

CRISTINI ANDREA (GUIDONIA MONTECELIO)

NWACHUKWU SAMUEL JOHN (LIVORNO)

AKPA AKPRO JEAN-GUY (PRO VERCELLI)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)

ALAGNA MANUEL (ASCOLI)

PAOLUCCI LORENZO (AUDACE CERIGNOLA)

PUGLIESE SAMUEL (AZ PICERNO)

LANCINI EDOARDO (CAMPOBASSO)

FIGOLI MATTEO (CARPI)

D’ALENA ANTONIO (CASARANO)

GEGA ERTIJON (CASARANO)

EVANGELISTI NICOLO (CAVESE)

KOUAN OULAI CHRISTIAN (COSENZA)

GOBETTI NICOLO (DOLOMITI BELLUNESI)

SACCANI MATTEO (DOLOMITI BELLUNESI)

MORELLI GABRIELE (FOGGIA)

COSTA FILIPPO (L.R. VICENZA)

BELLINI LEONARDO (PIANESE)

IENCO SIMONE (PINETO)

CARRIERO GIUSEPPE MATTIA (SALERNITANA)

CRIMI MARCO (TEAM ALTAMURA)