Giudice Sportivo, 26° giornata: ammende per 5 club, 2 dirigenti espulsi

Il comunicato ufficiale dopo le gare dell'ultimo turno di campionato

Serie C giudice sportivo
14 Febbraio 2022

Redazione - Autore

Al termine della 26esima giornata del campionato di Serie C, ecco puntuali le decisioni del Giudice Sportivo. Sono cinque i club sanzionati con ammende dopo questo turno e due i dirigenti espulsi: Chieppa e Logiudice, entrambi della Fidelis Andria.

Giudice Sportivo: il comunicato della Lega Pro

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate dal Giudice Sportivo le seguenti sanzioni disciplinari:

AMMENDA

€ 2.000 TURRIS per avere i suoi sostenitori, posizionati nella curva loro destinata, intonato, al
6°minuto circa del secondo tempo, cori offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi avversari
che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione
pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono
essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto, ma non idonei a porre in essere un
comportamento discriminante. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che la Società
sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed., supplemento proc. fed.).

€ 500 POTENZA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti
nell’avere fatto esplodere, al 48°minuto circa, due petardi all’interno del settore occupato
dagli stessi. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13. comma 2,
25 e 26 C.G.S, considerato che non si sono verificate conseguenze dannose e valutate le
modalità complessive dei fatti (r. proc. fed.).

€ 500 AVELLINO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti
nell’avere fatto esplodere due petardi di grosse dimensioni all’interno del settore occupato
dagli stessi, al 1°minuto del primo tempo ed al 30°minuto del secondo tempo.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13. comma 2,
25 e 26 C.G.S, considerato che non si sono verificate conseguenze dannose e valutate le
modalità complessive dei fatti (r. proc. fed., r. c.c.).

€ 500 TARANTO
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti
nell’avere fatto esplodere, al 30°minuto circa del primo tempo, un petardo di media potenza
all’interno del settore occupato dagli stessi, senza conseguenze.
B) per avere i suoi sostenitori intonato cori oltraggiosi:
1 – al 20°minuto circa del primo tempo, per due volte contro le Forze dell’Ordine;
2 – al 37°minuto circa del primo tempo, per due volte, contro Istituzioni Calcistiche.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13. comma 2,
25 e 26 C.G.S, considerato che non si sono verificate conseguenze dannose e valutate le
modalità complessive dei fatti (r. proc. fed., r. c.c.).

€ 500 ACR MESSINA per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per
l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, dal settore curva occupato dagli stessi,
a fine gara, durante il rientro negli spogliatoi dei calciatori avversari, una bottiglietta d’acqua
semipiena sul terreno di gioco di gioco senza colpire alcuno. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13. comma 2, 25 e 26 C.G.S, considerato che non si sono verificate conseguenze dannose e valutate le modalità complessive dei fatti (r. c.c.).

I dirigenti espulsi

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI
ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 1 MARZO 2022 E € 500
DI AMMENDA

LOGIUDICE PASQUALE (FIDELIS ANDRIA)
A) per avere tenuto, al 38°minuto del primo tempo, un comportamento irriguardoso ed ingiurioso nei
confronti del IV Ufficiale di gara e della squadra arbitrale, in quanto si alzava dalla panchina e si
avvicinava al IV Uomo pronunciando all’indirizzo della quaterna frasi irriguardose ed offensive;
B) per avere tenuto, al termine della gara, nel parcheggio dello stadio, un comportamento irriguardoso
nei confronti della squadra arbitrale mentre la stessa stava dialogando con l’Osservatore Arbitrale, in
quanto, passando in auto, dal finestrino, pronunciava parole irriguardose nei confronti degli Arbitri.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., ritenuta
la continuazione e valutate le modalità complessive dei fatti (panchina aggiuntiva, r. IV uff.).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI
ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 21 FEBBRAIO 2022

CHIEPPA RICCARDO (FIDELIS ANDRIA)
per avere, al 26°minuto del primo tempo, tenuto un comportamento irriguardoso nei confronti della
quaterna arbitrale in quanto pronunciava nei loro confronti una frase irrispettosa.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett a), C.G.S., valutate
le modalità complessive della condotta (r. IV uff.).