Giudice Sportivo, 25ª giornata: tre turni a Rocchetti, due a De Giorgio e uno a Maiuri

Stadio Alfredo Viviani, Potenza (credit: Potenza Calcio, Nicola Remollino) - www.lacasadic.com
Le sanzioni decretate dal Giudice Sportivo per la 25^ giornata di Serie C.
Si è concluso il 25° turno di Serie C, e con esso sono arrivati i primi verdetti del giudice sportivo. Nella giornata di oggi, lunedì 9 febbraio, il Giudice Sportivo ha reso note tutte le decisioni riguardanti il girone C.
Il Giudice Sportivo, Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A., Sig. Silvano Torrini, nelle sedute dell’8 e 9 febbraio 2026 ha adottato le deliberazioni che vengono riportate integralmente di seguito.
Provvedimenti disciplinari: In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari: Il Giudice Sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della sesta giornata di ritorno del Campionato i sostenitori delle Società AUDACE CERIGNOLA, CARPI, POTENZA, SALERNITANA, SORRENTO e UNION BRESCIA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.: – introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società, di propri tesserati o di altri Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità; – considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.
SOCIETA’ AMMENDA € 200,00
- CASERTANA per avere, i suoi sostenitori (80% dei 531 presenti), posizionati nel Settore Distinti, intonato, al 1° minuto del primo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Istituzioni Calcistiche, ripetuto per tre volte. Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 13,
comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed.). - POTENZA per avere, la quasi totalità dei suoi sostenitori (90%) posizionati nel Settore Curva Ovest, intonato, al 40° minuto del secondo tempo, un coro
offensivo nei confronti dell’Arbitro. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
DIRIGENTI NON ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 2 MARZO 2026 DI BARI GIUSEPPE (POTENZA): per aver, al termine della gara, mentre l’Arbitro lasciava il terreno di gioco, prima di giungere in prossimità degli spogliatoi, tenuto un comportamento non corretto e irriguardoso nei confronti dell’Arbitro in quanto gli si avvicinava stringendogli la mano, portandosela al petto e proferendo parole irriguardose nei suoi confronti. Ritenuta la continuazione, misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1, 36, comma 2, lett. a) C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale, r. proc. fed.).

ALLENATORI ESPULSI
- SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED € 500,00 DI AMMENDA DE GIORGIO PIETRO (POTENZA): per avere, al 51° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta non corretta e irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, in occasione dell’espulsione del proprio calciatore ROCCHETTI YURI, sosteneva, urlando con veemenza, che il calciatore da espellere non fosse lui e indicava un altro collaboratore, così tentando di trarre in errore l’Arbitro. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta posta in essere e la sua deprecabilità.
- SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA MAIURI VINCENZO (AUDACE CERIGNOLA): per avere, al 31° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti 60/320 dell’Arbitro in quanto, dopo una sua decisione, entrava sul terreno di gioco e protestava platealmente gesticolando nei suoi confronti per contestarne l’operato. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e
36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale).
ALLENATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (III INFR):
- VOLPE GENNARO (LATINA)

CALCIATORI ESPULSI
- SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE ROCCHETTI YURI (POTENZA): A) per avere, al 46° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, dopo la segnatura di una rete da parte della propria squadra, entrava sul terreno di gioco colpendolo con una spinta a due mani al petto, facendolo cadere a terra; B) per avere, tenuto una condotta non corretta e irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, subito dopo aver colpito l’avversario, tornava a sedersi in panchina e, alla richiesta dell’Arbitro di alzarsi per la notifica del provvedimento di espulsione, si rifiutava di
ottemperare. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 38 e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessiva della condotta, ivi compresa la natura del gesto posto in essere, considerato, da una parte, che il colpo è stato inferto a gioco fermo e dall’altra che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell’avversario ostative alla ripresa del gioco (calciatore di riserva). - SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE LIMONELLI CARMELO (SIRACUSA): per avere, al 49° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, dopo la segnatura di una rete da parte della squadra avversaria, lo colpiva con una spinta a due mani facendolo cadere a terra. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 38 C.G.S., valutate le modalità complessiva della condotta, ivi compresa la natura del gesto posto in essere, considerato, da una parte, che il colpo è stato inferto a gioco fermo e, dall’altra, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell’avversario ostative alla ripresa del gioco.
- SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE SELLERI GABRIELE (POTENZA)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)
- BELLODI GABRIELE (AZ PICERNO)
- D’ORAZIO TOMMASO (COSENZA)
- NOVELLA MATTIA (CROTONE)
- SIATOUNIS ANTONIOS (POTENZA)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
- GUERINI ALESSIO (ATALANTA U23)
- GAMBALE DIEGO (AUDACE CERIGNOLA)
- BASSOLI ALESSANDRO (AZ PICERNO)
- LEONE GIUSEPPE KEVIN (CASERTANA)
- PEZZELLA SALVATORE (CASERTANA)
- GOMEZ GUIDO (CROTONE)
- COLOMBINI LORENZO (SORRENTO)
AMMONIZIONE (VIII INFR)
- ESPOSITO EMMANUELE (AZ PICERNO)
- AMMONIZIONE (VII INFR)
- D ALENA ANTONIO (CASARANO)
AMMONIZIONE (VI INFR)
- GYAMFI BRIGHT (CASARANO)
- EVANGELISTI NICOLO (CAVESE)
- LORETO CIRO (CAVESE)
- CARRIERO GIUSEPPE MATTIA (SALERNITANA)
AMMONIZIONE (III INFR)
- COMI PIETRO (ATALANTA U23)
- OBRIC RELJA (ATALANTA U23)
- CIOFFI ANTONIO (LATINA)
- CUCCHIETTI TOMMASO (POTENZA)
- FERRARI FRANCO (SALERNITANA)
- QUIRINI ETTORE (SALERNITANA)
- FARRONI ALESSANDRO (SIRACUSA)
AMMONIZIONE (II INFR)
- POUNGA DIGNE KAELAS (ATALANTA U23)
- FERRARA VINCENZO (CASARANO)
- GALLETTA UMBERTO (CASERTANA)
- ADJAPONG CLAUD (POTENZA)
AMMONIZIONE (I INFR)
- CARFORA LORENZO (BENEVENTO)
- ROMANO RAFFAELE (BENEVENTO)
- TALIA ANGELO (BENEVENTO)
- CAMIGLIANO AGOSTINO (POTENZA)
- GYABUAA MANU EMMANUEL (SALERNITANA)
- CONTINI GIANLUCA (SIRACUSA)
- DI PAOLO VLAD SEBASTIANO (SIRACUSA)
- IOB SIMONE (SIRACUSA)
- FALASCA MATTEO (TEAM ALTAMURA)
