Giudice sportivo, 10^ giornata: quattro turni di squalifica a Benedetti, due a Casarini

Pallone Serie C 2025-2026 / Credit: Serie C / www.lacasadic.com
Le decisioni del Giudice Sportivo.
In Serie C è terminata anche la decima giornata di campionato, iniziata venerdì 17 ottobre e terminata lunedì 20 ottobre.
Nel girone A prosegue la propria corsa il Vicenza che allunga a +7 la distanza sul Lecco, uscito sconfitto dalla sfida contro l’Union Brescia. Nel girone B l’Arezzo supera il Ravenna nello scontro diretto e sale a quota 27 punti in campionato. Nel girone C il Catania vince contro la Salernitana, 3 punti anche per il Benevento che aggancia in vetta la squadra di Raffaele.
Nel frattempo il Giudice Sportivo ha preso le sue decisioni. Ammende per Livorno, Union Brescia e tante altre società. Stangata per Amedeo Benedetti del Trapani: 4 giornate per il difensore granata, 2 invece per Federico Casarini del Carpi. Di seguito il comunicato completo
Sanzioni alle società
Come preannunciato il giudice sportivo ha sanzionato diverse società:
- LIVORNO: ammenda di 2400 euro per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord integranti pericolo per l’incolumità pubblica.
- UNION BRESCIA: ammenda di 1500 euro per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud.
- LECCO: ammenda di 1200 euro per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, commessi dai suoi sostenitori posizionati nel Settore Distinti, consistiti nell’aver lanciato, al termine della gara, mentre la squadra avversaria lasciava il terreno di gioco, tre bottigliette semipiene e decine di fazzoletti appallottolati in direzione dei componenti della squadra avversaria, senza conseguenze.
- AREZZO: ammenda di 500 euro per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’aver lanciato, prima dell’inizio della gara, mentre le squadre erano schierate in campo per i saluti, un fumogeno sul terreno di gioco, senza conseguenze.
- MONOPOLI: ammenda di 300 euro per avere, la totalità dei suoi sostenitori, presenti nel Settore Curva Nord, intonato, al 23° minuto del secondo tempo, un coro incitante alla violenza.
- BENEVENTO: ammenda di 200 euro per avere circa il 50% dei suoi sostenitori posizionati nel Settore Curva Sud intonato, al 14° minuto del primo tempo e al 15° minuto del secondo tempo, un coro oltraggioso nei confronti di Istituzioni Calcistiche.
- CATANIA: ammenda di 200 euro per avere, i suoi sostenitori (circa l’80%) posizionati nel Settore Curva Nord, intonato, al 2° minuto della gara, un coro offensivo nei confronti di un giocatore della squadra avversaria, ripetuto per circa dieci secondi.
- PERUGIA: ammenda di 200 euro per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver danneggiato tre seggiolini posti nel Settore loro riservato.
- TEAM ALTAMURA: ammenda di 200 euro per avere, i suoi sostenitori (80%) posizionati nel Settore Tribuna Supporters intonato, al 35° e all’82° minuto della gara, un coro offensivo e insultante nei confronti dei tifosi di un’altra squadra avversaria, ripetuto in tutte le predette circostanze, per due volte.
- TRIESTINA: ammenda di 100 euro per avere, alcuni dei suoi sostenitori (circa il 75%), presenti nel Settore Curva Furlan, intonato, al 26° minuto del primo tempo e al 24° minuto del
secondo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Istituzioni dello Stato, ripetuto per tre volte nella prima circostanza e per due volte nella seconda circostanza.
Allenatori e dirigenti
- DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE
CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A
TUTTO IL 19 DICEMBRE 2025
SACCHI GIULIANO (CARPI) per avere, al 53° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto a seguito del provvedimento di espulsione comminato nei
confronti di un calciatore della propria squadra, si avvicinava all’Arbitro toccando il cartellino rosso per impedirgli di estrarlo e facendo cadere a terra il cartellino.
MIDOLO ANTONIO (SIRACUSA) per avere, al 48° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto nei confronti dei tesserati avversari, in quanto, a seguito di un comportamento antisportivo posto in essere da un proprio tesserato, si alzava dalla panchina e usciva dall’area tecnica concorrendo ad alimentare un clima di tensione.
- ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
ROGNINI DIEGO (PIANESE) per avere, al 45° minuto del primo tempo, tenuto una condotta non corretta nei confronti di un tesserato avversario in quanto, durante una revisione FVS, alzatosi dalla panchina, proferiva frasi irriguardose nei suoi confronti concorrendo ad alimentare un clima di tensione. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione FVS.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
CERVERA GIANLUCA (CASERTANA) per avere, al 48° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto nei confronti dei tesserati avversari, in quanto, a seguito di un comportamento antisportivo posto in essere da un tesserato avversario, si alzava dalla panchina e usciva dall’area tecnica concorrendo ad alimentare un clima di tensione. Ritenuta la continuazione, misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 1, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.
DE VEZZE DANIELE (PINETO) per avere, al 31° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento reciprocamente non corretto nei confronti di un tesserato avversario, in quanto, durante un’interruzione di gioco,
rispondeva agli insulti ricevuti, proferendo, a sua volta, ripetuti insulti nei confronti del Sig. DICUONZO STEFANO. Ritenuta la continuazione, misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 1, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione (r. IV Ufficiale).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
BRAGLIA PIERO (PERUGIA)
- ALLENATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
CESARETTI ALESSANDRO (LATINA) per avere tenuto una condotta non corretta in quanto, nonostante il provvedimento di squalifica in corso di esecuzione (C.U. n. 26/DIV del 14.10.2025), in violazione delle disposizioni di cui all’art. 19 C.G.S., prima dell’inizio della gara, faceva accesso nel recinto di gioco per dirigere il riscaldamento dei portieri della propria squadra. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 19 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (squalifica da scontarsi dopo il termine della sanzione in corso; r. proc. fed.).
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
MIRAMARI ALESSANDRO (FORLÌ)
AMMONIZIONE (I INFR)
CASSANI STEFANO (CARPI)
IORI MANUEL (CITTADELLA)
Giocatori
SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE
- BENEDETTI AMEDEO (TRAPANI) per avere, al termine del primo tempo, a gioco fermo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, lo colpiva violentemente con un pugno al volto, facendolo cadere a terra stordito per un paio di minuti. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessiva della condotta, considerato, da una parte, che il colpo è stato a gioco fermo, la natura del gesto e la delicatezza della parte del corpo dell’avversario attinta dal colpo e, dall’altra, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell’avversario ostative alla ripresa del gioco (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale).
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
- CASARINI FEDERICO (CARPI) per avere, al 53° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta non corretta nei confronti di un tesserato avversario in quanto, in occasione di una revisione FVS, abbandonava l’area tecnica e proferiva frasi irriguardose e minacciose nei suoi confronti, così concorrendo ad alimentare un clima di tensione. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità
complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione FVS.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
- SILVESTRI TOMMASO (TRIESTINA) per avere, all’11° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.
SQUALIFICA PER UNA GARAEFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
- BANE ABDOUL HATE (PERGOLETTESE)
- BATTIMELLI GIUSEPPE (PONTEDERA)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)
- MENARINI FRANCESCO (FORLÌ)
- VONA EDOARDO (PONTEDERA)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
- GRANATA ANTONIO (AZ PICERNO)
- TASCONE SIMONE (GUIDONIA MONTECELIO)
- DE MARINO DAVIDE (LUMEZZANE)
- IOTTI ILARIO (PRO VERCELLI)
- CAPOMAGGIO GALO (SALERNITANA)
- DI NOIA GIOVANNI (TRAPANI)
- FABBRO MICHAEL (VIRTUS VERONA)