Giudice Sportivo, squalifica e ammenda per Libertazzi. Stop anche a due allenatori

Il centrocampista del Piacenza stoppato per espressione blasfema. Ammenda per Banchieri

serie c 2022 2023
25 Ottobre 2021

Redazione - Autore

Il Giudice Sportivo ha squalificato per una gara Giovanni Libertazzi, calciatore del Piacenza non espulso dal campo ma che al termine della gara ha pronunciato due espressioni blasfeme. In più, comminata al ragazzo una ammenda di cinquecento euro. E’ quanto si legge nelle decisioni dello stesso Giudice Sportivo. Che ha anche fermato per un turno Lamberto Zauli e Simone Banchieri, applicando a quest’ultimo anche una sanzione pecuniaria pari a mille euro.

Giudice sportivo, le decisioni dopo l’undecesima giornata: il comunicato

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute del 25 e 26 Ottobre 2021 hanno adottato le deliberazioni che di seguito integralmete si riportano:

GARE DEL 23, 24 E 25 OTTOBRE 2021

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultaze degli atti ufficiali sono state deiberate le segueti sanzioni disciplinari:

SOCIETÀ 

AMMENDA

€ 4.000,00 LUCCHESE per avere i suoi raccattapalle, dal 75° minuto in poi e per 4 o 5 volte, ritardato la ripresa del gioco restituendo in ritardo i palloni alla squadra avversaria che trovava in svantaggio. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 6 C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta. (r.proc. fed., r.c.c.).

€4.000,00 FIDELIS ANDRIA per avere i suoi raccattapalle, durante tutta la durata della gara e in particolar modo nel corso del 2° tempo, ritardato la ripresa del gioco restituendo in ritardo i palloni alla squadra avversaria e tenendo un comportamento ostruzionistico. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 6 C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta. (r.proc. fed., r.c.c.).

€ 3.000,00 FOGGIA per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 49° del 2° tempo, all’interno del recinto di gioco un cilindro di cartone rigido di circa 10 cm che cadeva molto vicino ad uno steward posizionato a bordo campo, senza tuttavia causare danni a persone o a cose. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13 comma 2 e 26 C.G.S, considerato che non sono stati provocati danni a persone o a cose (r. proc. fed.).

€ 2.000,00 AVELLINO per avere i suoi sostenitoi intonato: 1. al 36′ e al 44′ del 2° tempo e ripetutamente, cori oltraggiosi nei confronti di un calciatore avversario; 2. al 24′ del 1° tempo un coro oltraggioso contro i tifosi avversari comportante anche offesa per motivi di origine territoriale. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S. (r.c.c., r.proc. fed.).

€1.000,00 ANCONA MATELICA per avere i sui sostenitori intonato, all’81° minuto e ripetutamente, cori oltraggiosi ne confronti di un calciatore avversario. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S. (r.c.c., r.proc. fed.).

COLLABORATORI NON ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI
ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 10 NOVEMBRE 2021


VILLANI FELICIANO (CATANZARO)
per avere, al termine della gara nel rientrare negli spogliatoi, tenuto una condotta ingiuriosa ed
irrispettosa nei confronti dell’arbitro pronunciando al suo indirizzo ripetutamente epiteti gravemente
offensivi e rientrando negli spogliatoi con atteggiamento spavaldo e irriguardoso.
Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 2, comma 2, 13, comma 2, e 36,
comma 1, lett. a) C.G.S., ritenuta la continuazione.

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA


TABBIANI LUCA (FIORENZUOLA)
per avere, al termine della gara, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro, in quanto
si avvicinava allo stesso per protestare gesticolando ed urlando contro il suo operato.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S, valutate
le modalità complessive della condotta.


VECCHI STEFANO (FERALPISALO’)
per avere, al 38′ del 2° tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro in quanto, a
seguito di una decisione tecnica di questi, in segno di protesta alzava le braccia e urlava frasi di
contestazione.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S, valutate
le modalità complessive della condotta (r. IV uff.)

Questo Giudice sportivo, letta la relazione redatta dai componenti la Procura Federale concernente quanto accaduto al termine della gara fra i due collaboratori delle due Società OMATI Vincenzo e GUARDINO Piero, osserva quanto segue.

Nella relazione in oggetto i due componenti specificano di non avere assistito in modo diretto ai fatti segnalati e non hanno assunto a verbale le dichiarazioni dei soggetti interessati e di quelli che hanno assistito ai fatti.

Si rende, pertanto, necessario disporre ulteriori accertamenti a cura della Procura federale al fine di un più puntuale accertamento dei fatti, con l’audizione dei soggetti interessati e di quelli che hanno assistito ai fatti. Invita la Procura ad espletare e a trasmettere a questo Ufficio i suddetti accertamenti entro il termine di giorni trenta a far data dalla pubblicazione del presente comunicato.

ALLENATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA E € 500 AMMENDA

BARBERIO VITO (AVELLINO)
per aver preso posto sulla panchina aggiuntiva per tutta la durata del primo tempo senza essere
inserito in distinta gara.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, codice giustizia sportiva, valutate
le modalità complessiva dei fatti (r.proc. fed, r.c.c.).

AMMENDA € 1.000

GRASSADONIA GIANLUCA (PAGANESE)
per avere tenuto, al rientro delle squadre in campo, una condotta non corretta fumando una sigaretta
nell’area spogliatoi e nel tunnel che conduce al campo.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, codice giustizia sportiva, valutate
le modalità complessiva dei fatti (r.proc. fed, r.c.c.).

CALCIATORI ESPULSI


SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE


UDOH KING PAUL AKPAN (OLBIA)
per avere tenuto, al 26° del primo tempo, una condotta violenta nei confronti di un calciatore
avversario, in quanto, dopo aver subito un fallo lo colpiva a gioco fermo da terra con un calcio alla
zona addominale.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 codice giustizia sportiva, valutate
le modalità complessiva della condotta e considerato che non risultano conseguenze a carico
dell’avversario (r.IV uff, supplemento r. IV uff.).


SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA


GOLFO FRANCESCO (VIBONESE)
dopo essere stato sostituito, mentre usciva dal terreno di gioco, pronunciava al IV ufficiale frasi
ingiuriose rivolte nei confronti della quaterna arbitrale (r.IV uff.).


CALCIATORI NON ESPULSI


SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA


ZAMBATARO EYOB (LECCO)
per aver pronunciato un’espressione blasfema nel corso del 1° tempo.
Sanzione in applicazione dell’art. 37 C.G.S. (r. proc. fed, r. c.c.)
VITALUCCI HIDE (PERGOLETTESE)
per aver pronunciato un’espressione blasfema al 2° minuto di recupero del 2° tempo in occasione di
una sostituzione mentre si accingeva ad entrare in campo.
Sanzione in applicazione dell’art. 37 C.G.S. (r. proc. fed.)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA E € 1.000,00 DI AMMENDA

BANCHIERI SIMONE (PRO SESTO) per avere tenuto, al termine della gara, un comportamento non corretto nei confronti degli avversari passando in modo provocatorio davanti alla panchina della squadra avversaria e poi davanti ad un calciatore avversario sul campo e, quindi, minacciando l’allenatore avversario, rendendo necessario l’intervento di altri tesserati per trattenere ed allontanare i due allenatori.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

ZAULI LAMBERTO (JUVENTUS U23) per avere tenuto, al termine della gara, un comportamento non corretto nei confronti dell’allenatore avversario, rispondendo alle sue provocazioni e minacciandolo, rendendo necessario l’intervento di altri tesserati per trattenere ed allontanare i due allenatori.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA € 500 DI AMMENDA

LIBERTAZZI GIOVANNI (PIACENZA) per aver pronunciato due espressioni blasfeme al termine della gara durante il rientro negli spogliatoi. Sanzione in applicazione dell’art. 37 C.G.S., ritenuta la continuazione (r. proc. fed.).