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Giudice Sportivo, 18ª giornata: inibizione per Faggiano, due giornate a Bruschi del Potenza

Credit: Lega Pro

Credit: Lega Pro

I provvedimenti ufficiali del Giudice Sportivo dopo le gare della diciottesima giornata. 

La diciottesima giornata di Serie C è ormai andata in archivio. Ecco quindi le decisioni ufficiali del Giudice Sportivo in merito ai tre gironi dopo le gare dell’ultimo turno:

SOCIETA’

AMMENDA € 1.300,00

AUDACE CERIGNOLA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, consistititi nell’aver lanciato, durante la gara, cinque petardi e tre fumogeni sul terreno di gioco e tre fumogeni nel recinto di gioco, provocando la bruciatura del manto sintetico e di un cartellone pubblicitario e costringendo l’Arbitro a sospendere la gara per un minuto circa. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (ivi comprese la sospensione della gara e la pericolosità dei lanci operati) rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose ulteriori rispetto al danneggiamento del manto sintetico e del cartellone pubblicitario, considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (supplemento r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica – obbligo di risarcimento danni se richiesto).

AMMENDA € 800,00

GIANA ERMINIO per avere, la totalità dei suoi sostenitori posizionati nel SettoreCurva Nord Settore Ospiti, intonato, al 51° minuto del primo tempo, un coro offensivo ed insultante nei confronti dei tifosi di altra squadra avversaria, che in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, deve essere qualificato quale insulto becero e di pessimo gusto, che, direttamente o indirettamente, ha comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idoneo a porre in essere un comportamento discriminante. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (ivi compresa la particolare odiosità della condotta) e considerato che la società disputava la gara in trasferta e i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

AMMENDA € 500,00

POTENZA per avere, alcuni dei suoi sostenitori, proferito, durante quasi tutta la durata della gara, numerose frasi gravemente offensive nei confronti dell’Arbitro e dell’Assistente Arbitrale n. 2 e di tutta la Quaterna Arbitrale. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (ivi compresa la particolare odiosità della condotta posta in essere) e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. Assistente Arbitrale n. 2).

SALERNITANA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al termine della gara, due fumogeni nel recinto di gioco, provocando la bruciatura del manto erboso. Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose ulteriori rispetto alla bruciatura del manto erboso, che la società disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c. –
documentazione fotografica – obbligo risarcimento danni se richiesto).

AMMENDA € 400,00

CAVESE per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, durante la gara, un fumogeno nel recinto di gioco,
senza conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

AMMENDA € 300,00

AREZZO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, durante la gara, dieci bottigliette di plastica vuote, nel recinto di gioco, senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione misura della sanzione, in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

AMMENDA € 200,00

CASERTANA per avere, i suoi sostenitori (70% circa), posizionati nel Settore Distinti, intonato, all’83° minuto della gara, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell’Ordine ripetuto per cinque volte. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13,
comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r.proc. fed.).

RAVENNA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver danneggiato due seggiolini posti nel Settore loro riservato. Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13,comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c.,- documentazione fotografica -obbligo di risarcimento danni se richiesto).

RENATE per non avere assicurato la corretta erogazione dell’acqua a temperatura idonea al termine della gara negli spogliatoi riservati alla squadra
avversaria. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, artt. 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. c.c.).

AMMENDA € 100,00

TRIESTINA per avere, alcuni dei suoi sostenitori (circa il 45%), presenti nel Settore Curva Furlan, intonato, al 20° minuto del primo tempo e al 19° minuto del secondo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Istituzioni dello Stato, ripetuto in entrambe le circostanze per due volte.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 6 GENNAIO 2026

MUSSO ANDREA (OSPITALETTO FRANCIACORTA)
perché, durante una revisione FVS, usciva dall’area tecnica e proferiva una frase irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale.

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE
CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A
TUTTO IL 23 DICEMBRE 2025

CARRIERO DAVIDE (AZ PICERNO)
abbandonava l’area tecnica dirigendosi verso la panchina avversaria proferendo frasi
irriguardose nei confronti dei tesserati avversari.

FAGGIANO DANIELE (SALERNITANA)
per comportamento antisportivo in quanto, al fine di ritardare la ripresa di gioco, calciava
intenzionalmente il pallone sul terreno di gioco.

DIRIGENTI NON ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE
CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A
TUTTO IL 6 GENNAIO 2026 ED € 500,00 DI AMMENDA

BOLIS GABRIELE (PERGOLETTESE)
perché, al termine della gara, sebbene non iscritto in distinta, entrava sul terreno di gioco avvicinandosi minacciosamente all’Arbitro e proferendo nei suoi confronti frasi irriguardose; tale comportamento perdurava per diversi minuti anche nell’area antistante gli spogliatoi
finché non veniva allontanato da altri dirigenti della propria squadra (r. Arbitrale, r. proc. fed.).

ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BUCCHI CRISTIAN (AREZZO)
perché, al termine della gara, si avvicinava con fare aggressivo all’allenatore della squadra avversaria cercando il contatto fisico e proferendo frasi irriguardose nei suoi confronti; contatto evitato solo grazie all’intervento di alcuni dirigenti (r. Arbitrale, r. IV Ufficiale).

TISCI IVAN (PINETO)perché, al termine della gara, si avvicinava con fare aggressivo all’allenatore della squadra avversaria cercando il contatto fisico e proferendo frasi irriguardose nei suoi confronti; contatto evitato solo grazie all’intervento di alcuni dirigenti (r. Arbitrale, r. IV Ufficiale).

ALLENATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (III INFR)
CASSANI STEFANO (CARPI)
AMMONIZIONE (II INFR)
FOSCHI LUCIANO (RENATE)
AMMONIZIONE (I INFR)
COMI ALESSANDRO (DOLOMITI BELLUNESI)
BANCHIERI SIMONE (PONTEDERA)
CHIECCHI TOMMASO (VIRTUS VERONA)

CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

MELGRATI RICCARDO (INTER U23)
perché, a seguito di un fallo subito, reagiva colpendo su un fianco il calciatore avversario, senza conseguenze.

BRUSCHI NICOLO’ (POTENZA)
per grave fallo di gioco nei confronti di un avversario in quanto lo colpiva con i tacchetti esposti sulla fronte, rendendo necessario l’intervento dei sanitari; il calciatore proseguiva regolarmente la gara.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MAFFEI MATTIA (TRENTO)

per aver commesso fallo su un avversario impedendo una chiara occasione da rete.

ALFONSO ENRICO (VIRTUS VERONA)
per aver proferito una frase irriguardosa nei confronti dell’Arbitro a seguito di una decisione
arbitrale (calciatore di riserva).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

GEMIGNANI ANDREA (AZ PICERNO)
CONTI VALERIO (GUBBIO)
DE CIANCIO RODRIGO FACUNDO (LATINA)
KHAILOTI OMAR (NOVARA)
CORDARO LORENZO (PERGOLETTESE)
LAMBRUGHI ALESSANDRO (PERGOLETTESE)
CHELLI MIRKO (SAMBENEDETTESE)
MOGENTALE TOBIA (TEAM ALTAMURA)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V
INFR)

DI GENNARO MATTEO (CATANIA)
LUCIANI ALESSIO (CAVESE)
ALBORGHETTI MATTIA (GIANA ERMINIO)
TASCONE SIMONE (GUIDONIA MONTECELIO)
TANCO SIMMERMACHER GREGORIO
JOSE’
(LECCO)
LORENZINI FILIPPO (NOVARA)
PRETATO MATTIA (PONTEDERA)
ROSSETTI MATTEO (RAVENNA)