Giudice Sportivo, 12ª giornata: stangata per Ierardi, tre turni di stop per Puczka della Juventus Next Gen

Ierardi in azione - credit: Catania FC - www.lacasadic.com
Ecco i provvedimenti del Giudice Sportivo dopo la dodicesima giornata di Serie C.
Archiviato ufficialmente il dodicesimo turno di Serie C, concluso con le ultime sfide di lunedì 3 novembre, ecco i provvedimenti del Giudice Sportivo. Sanzioni lunghe per Mario Ierardi del Catania e David Puczka della Juventus Next Gen, di seguito il dispositivo completo:
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE
IERARDI MARIO (CATANIA)
A) per avere, al 40° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di
un calciatore avversario, in quanto, a seguito di uno scontro con il calciatore avversario,
quando il palone non era più in gioco, lo colpiva con un calcio al petto senza provocargli
conseguenze;
B) per avere, tenuto una condotta irriguardosa ed ingiuriosa nei confronti della Quaterna
Arbitrale in quanto, dopo la notifica del provvedimento di espulsione prima di uscire dal terreno
di gioco, proferiva nei loro confronti frasi irrispettose ed offensive per contestarne l’operato.
Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 38 e
36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessiva della condotta, considerato, da
una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell’avversario e, dall’altra,
la natura del gesto e la delicatezza della parte del corpo dell’avversario attinta dal colpo (r.
Arbitrale, r. IV Ufficiale).
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
PUCZKA DAVID (JUVENTUS NEXT GEN)
per avere, al 52° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un
calciatore avversario, in quanto, con il pallone non a distanza di gioco, lo colpiva violentemente
con uno schiaffo all’altezza del collo, rendendo necessari i soccorsi ma senza provocargli
conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità
complessiva della condotta, considerato, da una parte, che il colpo è stato inferto con il pallone
non a distanza, la natura del gesto e la delicatezza della parte del corpo dell’avversario attinta
dal colpo e, dall’altra, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell’avversario
ostative alla ripresa del gioco.
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
CUPPONE LUIGI (AUDACE CERIGNOLA)
per avere, al 18° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei
confronti di un calciatore avversario, in quanto, lo colpiva con la gamba alta e i tacchetti esposti
all’altezza della tibia, senza provocargli conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità
complessiva della condotta e le modalità del colpo inferto e considerato, da una parte, che non
si sono verificate conseguenze lesive a carico dell’avversario e, dall’altra, la pericolosità della
condotta posta in essere.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
BIFULCO ALFREDO (CAMPOBASSO)
per avere, al 39° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei
confronti di un calciatore avversario in quanto interveniva in un contrasto di gioco con vigoria
sproporzionata.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità
complessive della condotta e considerato che non sono derivate conseguenze a carico
dell’avversario.
ZINI ALESSIO (SAMBENEDETTESE)
per avere, al 42° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva
commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità
complessive della condotta.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
CERESOLI ANDREA (BENEVENTO)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)
MIGNANELLI DANIELE (DOLOMITI BELLUNESI)
GUARNERI MATTIA (OSPITALETTO FRANCIACORTA)
MASETTI LORENZO (PIANESE)
