38ª giornata, le decisioni del Giudice Sportivo

19 club multati, 2000 euro di ammenda per Avellino, Brindisi e Foggia

Serie C giudice sportivo
29 Aprile 2024

Riccardo Pocorobba - Autore

La Lega Pro ha comunicato le sanzioni del Giudice Sportivo relative all’ultimo turno di regular season di Serie C. Tra le squadre multate l’Avellino, sanzionato per 2000€ per aver diretto cori offensivi verso la tifoseria del Crotone. Punite anche Juve Stabia, per lo scoppio di un petardo in campo durante i festeggiamenti e Taranto, per condotta violenta dei suoi tifosi. Paga anche il Catania, sia per i cori che per spargimento di fumogeni durante la festa salvezza. Di seguito il comunicato.

Credit: Franco Luciano

Giudice Sportivo, il comunicato della 38ª giornata

Questo il comunicato del giudice sportivo con le ammende dell’ultima giornata:

SOCIETA’
AMMENDA € 2.000,00

AVELLINO per avere alcuni dei suoi sostenitori (circa il 30%) posizionati nel Settore Curva Sud Anello Superiore, al 20° minuto del secondo tempo per circa un minuto, intonato un coro offensivo ed insultante nei confronti dei tifosi avversari che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto e comportanti offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante di tipo razziale.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 comma 3, valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

Credit: SS Brindisi

BRINDISI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato:
1. al 2°, 3°, 15°, 22°, 23° e 25° minuto del primo tempo sei bengala sul terreno di gioco all’indirizzo del portiere della Squadra avversaria, così determinando, in cinque delle 211/273 predette occasioni, la sospensione della gara da parte dell’Arbitro per circa 15 secondi per ciascuna volta per consentire ai Vigili del Fuoco la relativa rimozione;
2. durante la gara, due bengala nel recinto di gioco, senza conseguenze;
3. al 27° minuto del primo tempo, in occasione della segnatura della rete da parte della Squadra avversaria, un accendino sul terreno di gioco, senza conseguenze.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e le sospensioni della gara necessarie per il ripristino delle condizioni di sicurezza (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).

esultanza foggia
Credit: Calcio Foggia – F. Antonellis

FOGGIA

A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti antiregolamentari commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti:
1. nell’essere alcuni suoi sostenitori (circa 20, incappucciati e con il viso coperto) a fine partita, dopo avere scavalcato la recinzione, entrati nel recinto di gioco per togliere con la forza le maglie da gioco ai calciatori della propria Squadra, alcuni di essi rincorrendo i giocatori fin dentro gli spogliatoi venendo allontanati, soltanto dopo due minuti, grazie all’intervento degli Steward;

2. nell’aver danneggiato la serratura della porta dei bagni loro riservati.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la pericolosità e la gravità della condotta posta in essere sub 1), rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c. documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).

AMMENDA € 1.800,00

VIRTUS ENTELLA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Gradinata Sud, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 29° minuto del primo tempo, tre fumogeni all’interno dello stesso Settore, di cui uno è terminato nel parterre della Gradinata, provocando ustioni ad uno spettatore che veniva portato al Pronto Soccorso.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S valutate le modalità complessive dei fatti e la pericolosità della condotta posta in essere (con conseguente ferimento di uno spettatore), considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S (r. proc. fed. r. c.c.).

padova calcio squadra
Credit: Martina Cutrona

AMMENDA € 1.500,00

PADOVA

A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Tribuna Varco Est L, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver:
1. fatto esplodere, al 1° minuto del primo tempo, un petardo di notevole potenza nel proprio Settore, senza conseguenze;

2. lanciato, al 23° e 24° minuto del primo tempo, due petardi di notevole potenza, all’interno del recinto di gioco, senza conseguenze;
B) per avere i suoi sostenitori (80%) presenti nel Settore Tribuna Varco Est L, intonato, a 211/274 fine gara, un coro oltraggioso nei confronti delle Istituzioni dello Stato, ripetuto per due volte.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25, comma 3 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed., r. c.c.).

VIS PESARO

A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 25° minuto del primo tempo, una bottiglietta d’acqua semipiena all’interno del recinto di gioco;

B) per avere i suoi raccattapalle, al termine della gara durante i sei minuti di recupero, tenuto un comportamento non corretto, ritardando volontariamente la ripresa del gioco, restituendo i palloni in modo lento, così provocando la reazione dei componenti della panchina avversaria.

Misura della sanzione, in cumulo, in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 1.000,00

JUVE STABIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Tribuna Centrale, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, al termine della gara, durante la premiazione della loro squadra, un bengala che colpiva la copertura in plastica posta all’altezza del cancello ubicato tra le due panchine, determinando, con tale condotta, un principio di incendio spento prontamente dai Vigili del Fuoco.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che i fatti sopra indicati sono connotati da gravità, in quanto hanno rappresentato un rischio per l’incolumità dei tesserati e provocato un principio di incendio, e considerati i modelli organizzativi ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

RIMINI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato:
1. al 13° minuto della gara, all’interno del recinto di gioco, un petardo, senza conseguenze; 2. al 9°, 10°, 11° ,16° e 20° minuto del secondo tempo, cinque fumogeni nel recinto di gioco, senza conseguenze.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 900,00

FIORENZUOLA per avere due dei suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio del secondo tempo di 3 minuti, non presentandosi puntualmente nel tunnel per l’ingresso in campo. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 6 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e la particolare rilevanza del ritardo in considerazione della 211/275 necessità di garantire la contestualità dell’inizio delle gare su tutti i campi (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale, r. c.c., supplemento r. c.c.).

AMMENDA € 800,00

LATINA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 27° minuto circa del primo tempo, un petardo nel recinto di gioco. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 700,00

GUBBIO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato ad inizio gara, al 17° minuto del primo tempo e al 6° minuto del secondo tempo, tre fumogeni all’interno del recinto di gioco, senza conseguenze.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati (r. c.c.).

AMMENDA € 600,00

CATANIA

A) per avere la quasi totalità dei suoi sostenitori (95%), posizionati nel Settore Curva Nord, dal 59° al 62° minuto della gara, intonato un coro offensivo e insultante nei confronti dei tifosi di altra squadra;
B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, al termine della gara, un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

POTENZA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, dopo il termine della gara, un petardo nel recinto di gioco.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, in particolare che il petardo è stato lanciato al passaggio della propria squadra, rilevato che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

SORRENTO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, durante la gara, due fumogeni nel recinto di gioco, senza conseguenze.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze, considerato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 300,00

VIRTUS FRANCAVILLA per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere danneggiato parti dei servizi igienici loro riservati.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c. – documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).

AMMENDA € 200,00

RECANATESE per avere, un suo tesserato, al termine della gara, sferrato un pugno contro la parete in plexiglas della panchina danneggiandola.
Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. c.c. – documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).

TARANTO per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere danneggiato parti dei servizi igienici loro riservati.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c. – documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).

TORRES per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Ospiti, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere danneggiato un seggiolino posto all’interno dello stesso Settore.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed., r. c.c. – documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).

AMMENDA € 100,00

TRIESTINA per avere alcuni dei suoi sostenitori (80%), presenti nel Settore Curva Nord Ospiti, intonato cori oltraggiosi nei confronti delle Istituzioni dello Stato, al 24° minuto del primo tempo per due volte e al termine della gara, per due volte.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti considerato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.)”.