Home » Multe pesanti per tre club del girone C: la decisione del Giudice Sportivo

Multe pesanti per tre club del girone C: la decisione del Giudice Sportivo

arbitro

Credit Lega Pro

Si è conclusa la 36esima giornata del campionato di Serie C e, come di consueto, sono giunte le decisioni del Giudice Sportivo. Multati ben quindici club. Multe salate per Benevento, Catania e Juve Stabia. Di seguito la nota ufficiale.

Credit: Lega Pro

Il comunicato ufficiale

GARE DEL 12, 13, 14 e 15 APRILE 2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Il Giudice Sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della diciassettesima giornata di ritorno del Campionato i sostenitori delle Società AREZZO, AVELLINO, AUDACE CERIGNOLA, CATANIA, CESENA, FOGGIA, MONOPOLI, PERUGIA, POTENZA, SESTRI LEVANTE, VIS PESARO, e VIRTUS FRANCAVILLA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.: – introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato nel proprio Settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze
dannose; – considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.
 

SOCIETA’

AMMENDA € 3.500,00
BENEVENTO A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Ospiti, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, tra il 27° e 30° minuto del primo tempo, trenta petardi di cui venti nel recinto di gioco e dieci sul terreno di gioco, dieci fumogeni sul terreno di gioco e quindici fumogeni nel recinto di gioco, determinando, con tali condotte, la sospensione della gara da parte dell’Arbitro per circa tre minuti (onde consentire ai Vigili del Fuoco di sgomberare il campo dal predetto materiale), la bruciatura del manto erboso sintetico, la rottura di due tubazioni idratanti, di una manichetta idrante e di un telone copri LED pubblicitari;B) per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Ospiti, esposto, dal 27° minuto del primo tempo per tre minuti, uno striscione contenente una frase offensiva nei confronti dei tifosi avversari. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25, comma 3 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la intrinseca pericolosità delle condotte sub A), rilevato che le condotte sub A) hanno determinato l’interruzione temporanea della gara e che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. Arbitrale, proc. fed., r. c.c. – documentazione fotografica – obbligo di risarcimento danni se richiesto).

AMMENDA € 2.500,00
CATANIA A) per avere la quasi totalità dei suoi sostenitori (90%), posizionati nel Settore Curva Nord – Settore Superiore Rosso e Inferiore Azzurro intonato al 26° minuto del primo tempo, cori offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi avversari che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto, ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante, ripetuti per tre minuti; B) per avere la quasi totalità dei suoi sostenitori (80%), posizionati nel Settore Curva Sud – Settore Superiore Rosso e Inferiore Azzurro intonato: 1. al 29° e al 45° minuto del secondo tempo, cori offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi avversari che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto, ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante; ripetuti nella prima circostanza per due minuti e una volta nella seconda circostanza; 2. al 38° minuto del secondo tempo, un coro offensivo nei confronti dei tifosi avversari; C) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 25° minuto del primo tempo, una bottiglietta d’acqua semipiena nel recinto di gioco sulla pista di atletica, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25, comma 3 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la particolare odiosità
dei cori sub A) e sub B) n.1 e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

POTENZA A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori posizionati nel Settore Curva Ovest, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, al 43° minuto del secondo tempo, un fumogeno sul terreno di gioco (determinando, con tale condotta, una breve sospensione della gara, per consentire la relativa rimozione da parte dei Vigili del Fuoco), una
bottiglietta d’acqua vuota, una bottiglietta in vetro, un contenitore in plastica di Caffè Borghetti e un fischietto di metallo, senza conseguenze; B) per avere alcuni suoi sostenitori (nella misura di 3/4) posizionati nel Settore Tribuna, intonato, per tutta la durata della gara, cori gravemente offensivi nei confronti dell’Assistente Arbitrale n.1; C) per avere i suoi sostenitori, durante tutta la gara, in più occasioni, utilizzato ripetutamente fischietti in modo improprio, così disturbando lo svolgimento della gara e rendendo necessaria l’effettuazione di due annunci sia nel primo che nel secondo tempo. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la particolare odiosità dei cori sub B) e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. Assistente Arbitrale n. 1, r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 2.000,00
JUVE STABIA A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva San Marco, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere: 1. al 2° minuto del primo tempo, acceso all’interno del Settore Curva San Marco, numerosi bengala e fumogeni determinando, con tale condotta, una sospensione della gara di tre minuti da parte dell’Arbitro, in attesa che tornasse una corretta visibilità; 2. al 20° minuto del primo tempo, lanciato un fumogeno ai piedi della recinzione che separa la Curva dal terreno di gioco, rendendo necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco, senza conseguenze; B) per avere, i suoi sostenitori, posizionati all’interno del Settore Tribuna, acceso all’interno della stessa, alle spalle della panchina occupata dalla propria squadra, un fumogeno rendendo necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6 e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e i numerosi precedenti specifici per la condotta sub A n.1) a carico della società sanzionata e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 1.500,00
BRINDISI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori posizionati nel Settore Curva Sud, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, prima dell’inizio della gara, un fumogeno sul terreno di gioco, così determinando, con tale condotta, il ritardo dell’inizio della gara di un minuto per consentire la relativa rimozione da parte dei Vigili del Fuoco e, al 9° minuto del primo tempo, un fumogeno sul terreno di gioco, senza conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed., r. c.c.).

LATINA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 1°, 2°, 41° e 42° minuto del primo tempo, quattro petardi nel recinto di gioco, senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25, comma 3 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c., supplemento r. c.c.).

AMMENDA € 1.200,00
ANCONA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato: 1. all’11°e 27° minuto del primo tempo, un bengala sul terreno di gioco in direzione del portiere avversario e un bengala nel recinto di gioco; entrambi prontamente rimossi dai Vigili del Fuoco, senza conseguenze; 2. tra il primo e secondo tempo, cinque bottigliette di plastica con del liquido e un rotolo di nastro adesivo nel recinto di gioco, senza conseguenze; 3. al 65° minuto della gara, tre bottigliette di plastica con tappo di cui una piena nel recinto di gioco, senza conseguenze; 4. al 73° minuto della gara, due bottigliette di plastica semipiene nel recinto di gioco, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 800,00
AREZZO A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, al 1° minuto del primo tempo, un fumogeno nel campo per destinazione dietro la rete della porta ospite, senza conseguenze; B) per avere i suoi sostenitori (circa il 30%), posizionati nel Settore Curva Sud, intonato, al 31° e 32° minuto del primo tempo, cori oltraggiosi nei confronti delle Forze; C) per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, esposto uno striscione di circa 20 metri non autorizzato e contestualmente intonavano il primo dei cori sub B). Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AVELLINO A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, al 36° minuto del secondo tempo, un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze; B) per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Tribuna Terminio e Montevergine, intonato, al 39° minuto del secondo tempo, un coro offensivo nei confronti dei tifosi avversari, ripetuto per circa un minuto. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, considerato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

MANTOVA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver fatto esplodere, durante la gara, quattro petardi nel proprio Settore senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed.).

AMMENDA € 700,00
TURRIS per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistitinell’aver lanciato, al 2° e 9° minuto del primo tempo, due petardi nel recinto di gioco, senza conseguenze.Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, che non si sono verificate conseguenze dannose, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c., supplemento r. c.c.).

AMMENDA € 500,00
AUDACE CERIGNOLA per avere, la totalità dei suoi sostenitori, posizionati nel Settore
Curva Sud, intonato, a fine gara, un coro oltraggioso nei confronti dei tifosi avversari,
ripetuto per tre volte. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli
organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
AMMENDA € 300,00
PRO PATRIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori posizionati nel settore loro riservato, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere divelto quattro seggiolini posti all’interno del Settore medesimo. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. c.c. – documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).

VIRTUS FRANCAVILLA per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere danneggiato parti dei servizi igienici loro riservati. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c.) – documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).
AMMENDA € 100,00
TRIESTINA per avere alcuni dei suoi sostenitori, presenti nel Settore Tribuna Est Ospiti, intonato cori oltraggiosi nei confronti delle Istituzioni dello Stato, al 24° minuto del primo tempo e al 27° minuto del secondo tempo, per due volte in entrambe le occasioni. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

Le decisioni su dirigenti e allenatori

DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI
ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 23 APRILE 2024 ED €
500,00 DI AMMENDA
DEGLI ESPOSTI ALESSANDRO (CASERTANA)
per avere, al 25° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro
e del IV Ufficiale, in quanto usciva dall’area tecnica, si avvicinava a quest’ultimo e protestava con
veemenza per dissentire nei confronti di una decisione arbitrale. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva, r. IV Ufficiale).

DELLI CARRI DANIELE (PESCARA)
per avere, tra il primo e secondo tempo, nella zona antistante allo spogliatoio, tenuto una condotta
ingiuriosa nei confronti di un tesserato avversario, proferendo parole offensive nei suoi confronti.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità
complessive della condotta (panchina aggiuntiva).
ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
GATTI MICHELE (PERUGIA)
per avere, al 41° minuto del primo tempo, tenuto una condotta non corretta nei confronti di tesserati
avversari in quanto, a seguito di un diverbio tra calciatori avversari, si alzava dalla panchina aggiuntiva
determinando un clima di tensione.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, valutate le modalità complessive della
condotta (panchina aggiuntiva, r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale).
FRANZESE FRANCESCO (VIS PESARO)
per avere, al 41° minuto del primo tempo, tenuto una condotta non corretta nei confronti di tesserati
avversari in quanto, a seguito di un diverbio tra calciatori avversari, si alzava dalla panchina aggiuntiva
determinando un clima di tensione. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva, r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale).
ALLENATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (VII INFR) ED € 800,00 DI AMMENDA
GORGONE GIORGIO (LUCCHESE)
per avere, al 50° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta non corretta, negligente e irruente nei
confronti del Collaboratore della Procura Federale, in quanto dopo la segnatura della rete da parte della
Squadra avversaria, abbandonava repentinamente il recinto di gioco e, aprendo la porta di sicurezza
che dà accesso agli spogliatoi con un gesto violento, colpiva con una delle due ante il medesimo
Collaboratore (posizionato in prossimità della porta) procurandogli conseguenze lesive al gomito
sinistro. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità
complessive della condotta (r. proc. fed., supplemento r. proc. fed.).
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
POSSANZINI DAVIDE (MANTOVA)
AMMONIZIONE (I INFR)
TESTINI EMILIANO (LUCCHESE)
COLLABORATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
GASTONE GERARDO (POTENZA)
per avere, al 24° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta non corretta nei confronti dei
tesserati avversari, in quanto, usciva dall’area tecnica e si avvicinava con fare aggressivo e
provocatorio ai calciatori avversari impegnati nella fase di riscaldamento.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2 C.G.S., valutate le modalità
complessive della condotta (r. IV Ufficiale).

suagher possanzini mantova
Credit: Mantova 1911

Giudice Sportivo, le decisioni sui calciatori

CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
DI LIVIO LORENZO (LATINA)
per avere, al 43° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore
avversario in quanto, con il pallone non a distanza, lo colpiva con una manata di media intensità
all’altezza del mento, senza conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità
complessive della condotta e considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico
dell’avversario e, dall’altra, le modalità della condotta tenuta e la zona del corpo dell’avversario attinta di
particolare delicatezza.
SCHIATTARELLA PASQUALE (POTENZA)
per avere, al 5° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore
avversario in quanto, a gioco fermo, con un gesto di rabbia, lo spingeva colpendolo con entrambe le
mani aperte all’altezza del collo, senza conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità
complessive della condotta e considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico
dell’avversario e, dall’altra, le modalità della condotta tenuta e la zona del corpo dell’avversario attinta di
particolare delicatezza (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
RADA ARMAND (TRENTO)
per avere, al 18° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti
di un calciatore avversario, in quanto, nel tentativo di giocare il pallone, lo colpiva con i tacchetti esposti
all’altezza della spalla, senza provocargli conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità
complessive della condotta, considerata la natura del gesto e considerato, da una parte, che non
risultano conseguenze a carico dell’avversario e, dall’altra, la zona del corpo dell’avversario attinta che
ha reso necessario l’intervento dei sanitari onde consentirgli la ripresa del gioco.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
MONTEBUGNOLI MATTEO (OLBIA)
per avere, al 23° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo
un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità
complessive della condotta.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

  • ZANELLATO NICCOLO’ (CROTONE)
  • REALI STEFANO ROBERTO (FIORENZUOLA)
  • SUMMA ELIA (PICERNO)
  • SAPORETTI LORENZO (PRO PATRIA)
  • PARODI GIULIO (PRO VERCELLI)
  • ROSSETTI MATTEO (VIS PESARO)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (X INFR)

  • YABRE MOUSTAPHA (GIUGLIANO)
  • BURRAI SALVATORE (MANTOVA)
  • TROIANO LUCA (SESTRI LEVANTE)
  • RIGGIO CRISTIAN (TARANTO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)

  • FRISENNA GIULIO (ACR MESSINA)
  • LIA DAMIANO BIAGIO (ACR MESSINA)
  • ANTONIAZZI MANUEL (ARZIGNANO VALCHIAMPO)
  • BOUAH DEVID EUGENE (CATANIA)
  • NELLI JACOPO (FIORENZUOLA)
  • SBAMPATO EDOARDO (LEGNAGO SALUS)
  • MENSAH DAVIS (MANTOVA)
  • BIANCHIMANO ANDREA (OLBIA)
  • RAGATZU DANIELE (OLBIA)
  • VERRENGIA BRUNO (POTENZA)
  • PARLANTI GABRIELE (SESTRI LEVANTE)

AMMENDA € 500,00
GUIU VILANOVA BERNAT (PERGOLETTESE)
per avere, al 27° minuto del primo tempo, tenuto una condotta non corretta in quanto, dopo aver
realizzato il gol a favore della propria squadra, nell’esultare si dirigeva verso la bandiera del calcio
d’angolo e colpiva con una spallata il portale/pannello d’ingresso posizionato in prossimità del recinto
di gioco danneggiandolo.
Misura ed irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2 C.G.S., ritenuta la
continuazione e valutate le modalità complessive della condotta (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (XIII INFR)
CANCELLOTTI TOMMASO (AVELLINO)
GOLEMIC VLADIMIR (L.R. VICENZA)
IDDA RICCARDO (TORRES)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)

FUMAGALLI ERMANNO (ACR MESSINA)
CATANESE GIOVANNI (AREZZO)
SGARBI LORENZO (AVELLINO)
CIANCI PIETRO (CATANIA)
PRESTIA GIUSEPPE (CESENA)
DI NOIA GIOVANNI (FOGGIA)
HASA LUIS (JUVENTUS NEXT GEN)
LAEZZA GIULIANO (L.R. VICENZA)
GIANI ELIA (LEGNAGO SALUS)
SQUIZZATO NICCOLO’ (PESCARA)
MAPELLI FRANCESCO (PRO SESTO)
CORREIA OMAR (TRIESTINA)
MONTEAGUDO JUAN CRUZ (VIRTUS FRANCAVILLA)
RISOLO ANDREA (VIRTUS FRANCAVILLA)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
SIAFA ETOHA JUAN JOSE (ALESSANDRIA)
GEMIGNANI ANDREA (ARZIGNANO VALCHIAMPO)
CAPELLINI RICCARDO (BENEVENTO)
DI GENNARO MATTEO (CARRARESE)
CHIRICO’ COSIMO (CATANIA)
WELBECK MASEKO NANA ADDO (CATANIA)
LEO DANIEL COSIMO O (CROTONE)
HEINZ JONAS (FERMANA)
BARZOTTI MATTEO (GIANA ERMINIO)
GERBO ALBERTO (JUVE STABIA)
CUOMO GIUSEPPE (L.R. VICENZA)
BARADJI MOUSSA (LEGNAGO SALUS)
CIKO SEVO (PICERNO)
ROVIDA WILLIAM (PRO PATRIA)
D’ALESSIO LEONARDO (PRO SESTO)
MELCHIORRI FEDERICO (RECANATESE)
PIETRANGELI NICOLA (RIMINI)
KOLAJ ARISTIDI (SORRENTO)
FIORANI MARCO (TARANTO)
VERTAINEN EETU VILI VALTTERI (TRIESTINA)
AMMONIZIONE (XII INFR)
CIANCIO SIMONE (ALESSANDRIA)
CELLA STEFANO (ANCONA)
TUMBARELLO GIORGIO (LUCCHESE)
DAMETTO PAOLO (TORRES)
AMMONIZIONE (XI INFR)
BUGLIO DAVIDE (JUVE STABIA)
VAN RANSBEECK KENNETH (LEGNAGO SALUS)
BIZZOTTO NICOLA (MONOPOLI)

ARBOLEDA CHRISTIAN (OLBIA)
SBAFFO ALESSANDRO (RECANATESE)
AMMONIZIONE (VIII INFR)
D’ANDREA FILIPPO (AUDACE CERIGNOLA)
MONTALTO ADRIANO (CASERTANA)
QUAINI ALESSANDRO (CATANIA)
MINOTTI GABRIELE (GIANA ERMINIO)
CASOLARI FEDERICO (GUBBIO)
BULEVARDI DANILO (MONOPOLI)
FANTACCI TOMMASO (MONTEROSI TUSCIA)
SANNIPOLI DANIEL (PINETO)
SANDRI MATTIA (SESTRI LEVANTE)
FROSININI RUGGERO (TRENTO)
DUTU EDUARD (VIRTUS FRANCAVILLA)
AMMONIZIONE (VII INFR)
SACO COLI (ANCONA)
ROLANDO EUGIO MATTIA (FOGGIA)
MENNA DAMIANO (GIUGLIANO)
DESSENA DANIELE (OLBIA)
MEZZONI FRANCESCO (PERUGIA)
BENEDETTI GIACOMO (PONTEDERA)
IGNACCHITI LORENZO (PONTEDERA)
ARMINI NICOLO (POTENZA)
SCACCABAROZZI JACOPO (TURRIS)
AMMONIZIONE (VI INFR)
CLEMENTE GIANLUCA (ANCONA)
PREZIOSO MARIO FRANCESCO (ANCONA)
SIMONETTI PIER LUIGI (BENEVENTO)
CURCIO ALESSIO (CASERTANA)
ERCOLANI LUCA (FOGGIA)
RICCARDI DAVIDE (FOGGIA)
CALDORE MARCO (GIUGLIANO)
TRONCHIN SIMONE (L.R. VICENZA)
TRIMBOLI SIMONE (MANTOVA)
GORI MIRKO (MONTEROSI TUSCIA)
FELICIOLI GIANFILIPPO (PERGOLETTESE)
KOUAN OULAI CHRISTIAN (PERUGIA)
BORSOI MATTEO (PINETO)
DE SANTIS SIMONE (PINETO)
LOMBARDI ALESSANDRO (PONTEDERA)
MARTINELLI RICCARDO (PONTEDERA)
PORTANOVA DENIS (VIRTUS ENTELLA)
MOLNAR IVO (VIRTUS FRANCAVILLA)
NERI GIAN MARCO (VIS PESARO)

AMMONIZIONE (III INFR)
PANADA SIMONE (ATALANTA U23)
LIOTTI DANIELE (AVELLINO)
PINTO GIOVANNI (BRINDISI)
KONTEK IVAN (CATANIA)
PIERACCINI SIMONE (CESENA)
RIZZO PINNA ANDREA (LUCCHESE)
TAUGOURDEAU ANTHONY (LUMEZZANE)
BENTIVEGNA ACCURSIO (NOVARA)
FABBRI FILIPPO (OLBIA)
SEGHETTI ALESSANDRO (PERUGIA)
INGROSSO GIANMARCO (PINETO)
SERENI MARCELLO (PRO SESTO)
RODIO FRANCESCO (PRO VERCELLI)
SALA JACOPO (RIMINI)
VITIELLO ANTONIO (SORRENTO)
AGOSTINO GIUSEPPE (TRIESTINA)
GERMANO UMBERTO (TRIESTINA)
PANELLI TOMMASO (TURRIS)
GAROFALO VINCENZO (VIRTUS FRANCAVILLA)
AMMONIZIONE (II INFR)
ROSAFIO MARCO (ACR MESSINA)
VLAHOVIC VANJA (ATALANTA U23)
NEGRO DI STEFANO VINICIUS (CROTONE)
MENEGALDO TOMMASO (NOVARA)
BRACAGLIA GABRIELE (RENATE)
PINZAUTI LORENZO (RENATE)
COLOMBI SIMONE (RIMINI)
BIFULCO ALFREDO (TARANTO)
PASQUATO CRISTIAN (TRENTO)
NERI FILIPPO (VIS PESARO)
AMMONIZIONE (I INFR)
MENABO’ SIMONE (ARZIGNANO VALCHIAMPO)
DE NIPOTI TOMMASO (ATALANTA U23)
ROSSI ALESSANDRO (MONTEROSI TUSCIA)
SANTARCANGELO ANDREA (PICERNO)
PETRASSO LUCA (TRIESTINA)
DJABI EMBALO ADULAI (VIRTUS ENTELLA)