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Giudice sportivo, 9^ giornata: ammende per Siracusa e Livorno. Una giornata a Palladini e a Morra

Le decisioni del Giudice Sportivo.

In Serie C è terminata anche la nona giornata di campionato, iniziata venerdì 10 ottobre e conclusa lunedì 13 ottobre.

Nel girone A prosegue la propria corsa il Vicenza, salito a quota 25 punti e inseguito da Lecco e Union Brescia. Nel girone B continua il triello tra Arezzo, Ravenna e Ascoli. Nel girone C resta in vetta la Salernitana.

Nel frattempo il Giudice Sportivo ha preso le sue decisioni. Ammende per Siracusa, Livorno e tante altre società. Una giornata di squalifica per l’allenatore della Sambenedettese, Ottavio Palladini, espulso durante la sfida con la Ravenna. Due giornate per l’attaccante della Pergolettese Sean Parker. Di seguito il comunicato completo con tutte le decisioni.

Sanzioni alle società

  • SIRACUSA: ammenda 2000 euro per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per
    fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Gradinata Nord
    Settore N, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato:
    1. al 18° minuto del primo tempo, dopo un lancio analogo effettuato dai tifosi
    avversari che non oltrepassava la rete di recinzione fra i Settori, un fumogeno
    all’interno della Curva Est ove erano posizionati i predetti, senza conseguenze;
    2. al termine della gara, un petardo e un fumogeno sul terreno di gioco, senza
    conseguenze.

 

  • LIVORNO: ammenda 1500 euro per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per
    fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Distinti Lato Est
    Ospiti, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, al 24° minuto del primo tempo, un petardo di media intensità nel recinto di gioco che esplodeva a circa un metro dalla panchina occupata dalla squadra avversaria costringendo l’Arbitro ad interrompere la gara per circa 1 minuto e 30 secondi in quanto l’Allenatore del Pineto, accusava nell’immediatezza problemi all’udito.

 

  • SORRENTO: ammenda 1000 euro per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 18° minuto del primo tempo, un fumogeno in direzione del Settore occupato dalla tifoseria avversaria (Gradinata Nord), che, tuttavia, non oltrepassava il proprio Settore di appartenenza, impattando contro la recinzione di separazione.

 

  • CAVESE: ammenda 400 euro A) per avere, i suoi sostenitori (50%), presenti nel Settore Curva Sud, intonato, al
    14° minuto della gara, un coro oltraggioso nei confronti di istituzioni pubbliche;
    B) per avere, i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Tribuna Lato Nord
    Superiore, esposto, per tutta la durata della gara, due bandiere di circa 1,50 metri
    per 0,70 contenenti simboli, emblemi o simili non autorizzati.

 

  • DOLOMITI BELLUNESI: ammenda 400 euro per avere causato il ritardo dell’inizio della gara di due
    minuti, in quanto nella rete di una delle porte era presente un buco che si rendeva
    necessario riparare.

 

  • ASCOLI: ammenda 300 euro A) per avere, alcuni dei suoi sostenitori (60%) posizionati nel Settore Curva Nord,
    intonato, al 40°, al 79° e al 99° minuto della gara, un coro offensivo e insultante
    nei confronti dei tifosi di un’altra squadra avversaria, ripetuto in tutte le predette
    circostanze, per tre volte;
    B) per avere, alcuni dei suoi sostenitori (20%) posizionati nel Settore Curva Nord,
    intonato, al 5° e al 41° minuto della gara, un coro offensivo nei confronti delle
    Forze dell’Ordine, ripetuto in entrambe le circostanze, per tre volte;
    C) per avere, alcuni dei suoi sostenitori (60%) posizionati nel Settore Tribuna. Mazzone, intonato, al 79° minuto della gara, un coro offensivo e insultante nei confronti dei tifosi di un’altra squadra avversaria, ripetuto per tre volte.

 

  • CATANIA ammenda 200 euro per avere, la quasi totalità dei suoi sostenitori (90%), posizionati nel
    Settore Ospiti, intonato:
    1. dal 21° al 22° minuto del primo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle
    Forze dell’Ordine;
    2. al 29° minuto del secondo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze
    dell’Ordine, ripetuto per dieci volte.

 

  • TERNANA ammenda 200 euro per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per
    fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità
    pubblica, consistiti nell’aver danneggiato un seggiolino posto nel Settore loro
    riservato.

 

  • TORRES. ammenda 200 euro per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti
    violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica,
    consistiti nell’aver danneggiato un seggiolino posto nel Settore loro riservato.

 

  • TRIESTINA: ammenda 100 euro per avere, i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Tribuna IV
    Settore Ospiti, intonato, al 20° minuto del primo tempo un coro oltraggioso nei
    confronti delle Istituzioni dello Stato, ripetuto per due volte.

Allenatori e dirigenti

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED € 500,00 DI AMMENDA

CESARETTI ALESSANDRO (LATINA)
per avere, al 44° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa ed ingiuriosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, in occasione di una revisione FVS, protestava proferendo parole irrispettose ed offensive nei loro confronti per contestarne l’operato.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S.,
valutate le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione
FVS (panchina aggiuntiva, r. IV Ufficiale).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA

PINNA SALVATORE (TORRES)
per avere, al 41° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti
del IV Ufficiale in quanto usciva dall’area tecnica protestando platealmente nei confronti del
IV Ufficiale per contestarne l’operato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e
36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta posta in essere
(panchina aggiuntiva).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

PALLADINI OTTAVIO (SAMBENEDETTESE)
per avere, al 30° minuto del primo tempo, tenuto un comportamento non corretto nei
confronti dei tesserati avversari e irriguardoso nei confronti dell’Arbitro, in quanto usciva
dall’area tecnica e si avvicinava con fare minaccioso a quella avversaria pronunciando nei
confronti dell’Arbitro parole irrispettose per contestarne l’operato.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a),
C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Assistente Arbitrale n. 1,
supplemento r. Arbitrale).

ALLENATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA

DE LUCIA ALFONSO (GIUGLIANO)
per avere tenuto una condotta non corretta in quanto, nonostante il provvedimento di
squalifica in corso di esecuzione (C.U. n. 24/DIV del 7.10.2025), in violazione delle
disposizioni di cui all’art. 19 C.G.S.:
1. prima dell’inizio della gara, faceva accesso nell’area spogliatoi e nel recinto di gioco per
dirigere il riscaldamento dei portieri della propria squadra e, identificato dai Collaboratori
della Procura Federale, veniva inviato a lasciare il recinto di gioco;
2. al termine della gara, faceva nuovamente accesso negli spogliatoi.
Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e
19 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (squalifica da scontarsi dopo il
termine della sanzione in corso; r. proc. fed.).

AMMONIZIONE (I INFR)

BOCCHETTI SALVATORE (ATALANTA U23)

PREPARATORI ATLETICI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA

MASSERA ALBERTO (GIANA ERMINIO)
per avere, al 41° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, protestava veementemente e platealmente proferendo parole irrispettose nei loro confronti per contestarne l’operato. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva, r. IV Ufficiale).

Giocatori

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

PARKER SEAN (PERGOLETTESE)
per avere, al 41° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei
confronti di un calciatore avversario, in quanto, a gioco in svolgimento, nel tentativo di
giocare il pallone, lo colpiva con i tacchetti esposti all’altezza del polpaccio, senza
provocargli conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le
modalità complessiva della condotta e considerato, da una parte, che non si sono verificate
conseguenze lesive a carico dell’avversario e, dall’altra, la pericolosità della condotta posta
in essere.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED AMMONIZIONE (II INFR) ED € 500,00 DI
AMMENDA

ZARPELLON LEONARDO (VIRTUS VERONA)
per avere, al 42° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento reciprocamente non
corretto nei confronti di un tesserato avversario, in quanto, in occasione di una revisione
FVS, nonostante i richiami da parte dell’Arbitro continuava a discutere e a proferire insulti nei
confronti di un tesserato avversario concorrendo ad alimentare un clima di tensione.
Ritenuta la continuazione, misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4 e
13, comma 1, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta posta in essere in
occasione di una revisione FVS.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA

MORRA CLAUDIO (L.R. VICENZA)
per avere, al 42° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento reciprocamente non
corretto nei confronti di un tesserato avversario, in quanto, in occasione di una revisione
FVS, nonostante i richiami da parte dell’Arbitro continuava a discutere e a proferire insulti nei
confronti di un tesserato avversario concorrendo ad alimentare un clima di tensione.
Ritenuta la continuazione, misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4 e
13, comma 1, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta posta in essere in
occasione di una revisione FVS.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

NEGRO DI STEFANO VINICIUS (CROTONE)
per avere, al 20° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva
nei confronti di un calciatore avversario in quanto interveniva in un contrasto di gioco con
vigoria sproporzionata.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le
modalità complessive della condotta e considerato che non sono derivate conseguenze a
carico dell’avversario.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE 

BERNARDOTTO GABRIELE (GUIDONIA MONTECELIO)
DI CARMINE SAMUEL (LIVORNO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V
INFR)

VISENTIN SANTIAGO GUIDO (AUDACE CERIGNOLA)
MASELLI SERGIO (AZ PICERNO)
ROSSINI MATTEO (CARPI)
DI PAOLA MANUEL (VIS PESARO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

DI PASQUALE DAVIDE (CROTONE)
VONA EDOARDO (PONTEDERA)
PUZONE MATTIA (SIRACUSA)
CECCACCI MIRCO (VIS PESARO)