Giudice Sportivo, i provvedimenti dei recuperi della 1ª giornata di ritorno e della Coppa Italia

Le decisioni dopo i due recuperi disputati

Serie C giudice sportivo
20 Gennaio 2022

Redazione - Autore

La Lega Pro ha diramato il comunicato con le decisioni del Giudice Sportivo riguardo alle gare del 18 e 19 gennaio 2022 valide per i recuperi della 1ª giornata di ritorno del campionato di Serie C e il ritorno della semifinale di Coppa Italia.

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta del 20 Gennaio 2022 ha adottato le deliberazioni che integralmente si riportano i seguenti provvedimenti disciplinari.

Credits Martina Cutrona

Giudice Sportivo: i provvedimenti

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari in seguito alle gare Lucchese-Imolese 3-3 e Lecco-Pro Vercelli 0-0:

  • ALLENATORI NON ESPULSI

FONTANA GAETANO (IMOLESE)
per avere fatto accesso sul terreno di gioco prima dell’inizio della gara nonostante fosse squalificato, in violazione dell’art. 21, comma 9, CGS. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 19, comma 3, e 21 C.G.S., in considerazione della modalità complessive dei fatti e del momento in cui è stata posta in essere la condotta (r.proc. fed.).

  • CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

PALMA ANTONIO (IMOLESE)

AURILETTO SIMONE (PRO VERCELLI)

AMMONIZIONE (VII INFR)

FEDATO FRANCESCO (LUCCHESE)

AMMONIZIONE (VI INFR)

ENRICI PATRICK (LECCO)

AMMONIZIONE (III INFR)

BENEDETTI LEONARDO (IMOLESE)

AMMONIZIONE (II INFR)

DE SARLO PASQUALE (IMOLESE)

AMMONIZIONE (I INFR)

MINALA JOSEPH MARIE (LUCCHESE)

Coppa Italia: i provvedimenti

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari in seguito alla semifinale di ritorno di Coppa Italia Catanzaro-Padova 0-1.

  • DIRIGENTI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE ATTIVITÀ IN AMBITO FIGC, RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETÀ IN AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 4 FEBBRAIO 2022.

FORESTI DIEGO (CATANZARO)
per avere, al termine della gara, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro, in quanto dopo averlo raggiunto a centrocampo, con tono aggressivo proferiva parole irrispettose al suo indirizzo. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la qualifica di addetto all’arbitro del dirigente sanzionato.

  • COLLABORATORI NON ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE ATTIVITÀ IN AMBITO FIGC, RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETÀ IN AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 27 GENNAIO 2022.

POTENTE ALESSIO (CATANZARO)
per avere, al termine della gara, all’interno degli spogliatoi tenuto una condotta ingiuriosa nei confronti dell’arbitro pronunciando al suo indirizzo un epiteto offensivo.
Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 2, comma 2, 13, comma 2, 36, comma 2, lett. a) e 4 C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta e le sue funzioni svolte nell’interesse della Società ospitante (r.proc.fed.).

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

CURIALE DAVIS (CATANZARO)
per avere, al termine della gara, dopo essere stato espulso per doppia ammonizione, tenuto una condotta gravemente irriguardosa nei confronti dell’arbitro concretizzatasi in un contatto fisico, in quanto attendeva il direttore di gara nel tunnel che conduce negli spogliatoi e, nell’intento di fermarlo per parlargli, lo strattonava leggermente sulla manica della divisa, venendo quindi allontanato dai membri del suo staff.
Misura della sanzione così determinata: una giornata per doppia ammonizione; due giornate in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. b), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

FAZIO PASQUALE DANIELE (CATANZARO)
per aver tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo, al 30°minuto circa del secondo tempo regolamentare, un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S.

  • CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (II INFR)

BOMBAGI FRANCESCO (CATANZARO)

AMMONIZIONE (I INFR)

AJETI ARLIND (PADOVA)

DONNARUMMA ANTONIO (PADOVA)

VAZQUEZ FEDERICO NAHUEL (CATANZARO)