Giudice Sportivo, 14ª giornata: due turni di squalifica per Parker e Lanza, maxi multa per Livorno e Ternana

La nota ufficiale e i provvedimenti del Giudice Sportivo dopo la quattordicesima giornata.
Archiviato ufficialmente il quattordicesimo turno di Serie C, concluso con le ultime sfide di lunedì 17 novembre, ecco i provvedimenti del Giudice Sportivo. Due giornate di squalifica per Parker della Pergolettese, pesante ammenda per la Ternana e squalifica per il Rimini dopo l’episodio di razzismo nella gara contro l’Ascoli (ecco cosa è successo).
Di seguito, tutte le decisioni del Giudice Sportivo.
AMMENDA € 1.500,00
LIVORNO
A) per avere alcuni dei suoi sostenitori (70%) posizionati nel Settore Curva Nord,
intonato:
1. al 2° minuto del secondo tempo, un coro oltraggioso ripetuto per otto volte;
2. al 33° e al 36° minuto del secondo tempo, un coro oltraggioso nei confronti di Istituzioni Calcistiche;
B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica,consistiti nell’aver:
1. fatto esplodere, al 1° minuto del primo tempo, nel proprio Settore un petardo, senza conseguenze;
2. nell’aver lanciato, durante la gara, sei petardi nel recinto di gioco, senza
conseguenze. Ritenuta la continuazione misura della sanzione, in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 25, comma 3 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (ivi compresa la pericolosità dei lanci effettuati di cui alla condotta sub B) e rilevato
che, con riferimento alla condotta sub B) non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed.).
TERNANA
A) per avere, alcuni dei suoi sostenitori (30% circa), posizionati nel Settore Curva Sud Ospiti, intonato, al 46° minuto del primo tempo, due cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell’Ordine ripetuti per circa 30 secondi;
B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti antiregolamentari e violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud Ospiti, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, durante la gara:
1. un petardo e due fumogeni, nel recinto di gioco, che provocavano due buchi sul
telone in plastica che copriva i pannelli LED posti dietro la porta;
2. due fumogeni sul terreno di gioco, senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione, in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 25, comma 3 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (ivi compreso la pericolosità dei lanci effettuati per la condotta sub B), e rilevato che, con riferimento alla condotta sub B) non si sono verificate conseguenze dannose ulteriori rispetto al danneggiamento del telone, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c., -documentazione fotografica – obbligo di risarcimento danni se richiesto).
AMMENDA € 600,00
PIANESE per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio della gara di due minuti e trenta secondi, non presentandosi puntualmente nel tunnel per l’ingresso in campo. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, e 13, comma 2, C.G.S., valutate
le modalità complessive dei fatti con particolare riferimento alla misura del ritardo (r. c.c., recidiva).
AMMENDA € 400,00
TEAM ALTAMURA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 95° minuto della gara, una bottiglietta di plastica e un contenitore di Caffè Borghetti nel recinto di gioco, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione misura della sanzione, in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli
organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed).
AMMENDA € 200,00
SAMBENEDETTESE per avere, i suoi sostenitori (50% circa), posizionati nel Settore Curva Nord, intonato, al 45° minuto del primo tempo, un coro oltraggioso
nei confronti delle Forze dell’Ordine ripetuto per circa 30 secondi. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13,
comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
AMMENDA € 100,00
AREZZO per avere, i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, intonato, dal 41° minuto del primo tempo, un coro oltraggioso, ripetuto per tre volte. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
TRIESTINA per avere, alcuni dei suoi sostenitori (80% circa), presenti nel Settore Curva Furlan, intonato, al 21° minuto del primo tempo e al 22° minuto del secondo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Istituzioni dello Stato, ripetuti in entrambe le circostanze per due volte.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED € 500,00 DI AMMENDA
LANZA DANIELE (CAMPOBASSO) per avere, al 19° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti
della Quaterna Arbitrale in quanto, in occasione una revisione FVS, usciva dall’area tecnica proferendo parole irrispettose nei loro confronti per contestarne l’operato. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione FVS (panchina aggiuntiva).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
ALFANO GERARDO (POTENZA) per avere, al 47° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, dissentiva platealmente nei suoi confronti per contestarne l’operato. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.
ALLENATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)
MIRAMARI ALESSANDRO
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED € 500,00 DI AMMENDA
SCIACCA WILLIAM (TORRES) per avere, al 36° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, a gioco fermo, in occasione di una revisione FVS, mentre l’Arbitro si dirigeva al monitor, si alzava dalla panchina aggiuntiva proferendo parole irrispettose nei suoi confronti per contestarne l’operato. Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione FVS (panchina aggiuntiva).
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
PARKER SEAN (PERGOLETTESE) per avere, al 33° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto lo colpiva con i tacchetti esposti all’altezza del malleolo, senza provocargli conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell’avversario e, dall’altra, la pericolosità della condotta posta in essere colpendo il malleolo dell’avversario con i tacchetti.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
DUTU EDUARD (LATINA) per avere, al 45° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.
LORENZINI FILIPPO (NOVARA) per avere, al 43° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva
commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.
BACHINI MATTEO (POTENZA) per avere, al 44° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
TREMOLADA MARCO ANDREA (PERGOLETTESE)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)
LEONETTI VITO (CAMPOBASSO)
LOGOLUSO GAETANO (CASARANO)
QUAINI ALESSANDRO (CATANIA)
DIARRASSOUBA ADAMA IBRAHIM (CAVESE)
D’AMICO FELICE (FOGGIA)
DE ROSA ROBERTO (GIUGLIANO)
ZAMMARINI ROBERTO (GIUGLIANO)
ESEMPIO STEFANO (GUIDONIA MONTECELIO)
SANTORO SALVATORE (GUIDONIA MONTECELIO)
HAMLILI ZACCARIA (LIVORNO)
TOURE MOUSSA (SAMBENEDETTESE)
FABBRO MICHAEL (VIRTUS VERONA)
CECCACCI MIRCO (VIS PESARO)
