Giudice Sportivo, 15^ giornata: due turni di squalifica a Bocchetti, Stellone e Lopez

Il comunicato ufficiale.
Archiviato ufficialmente il quindicesimo turno di Lega Pro, concluso con gli anticipi di lunedì 24 novembre, ecco i provvedimenti del Giudice Sportivo. Multe per ben 9 club e sanzioni nei confronti di vari dirigenti e allenatori. Spiccano i nomi Antonazzo del Giugliano, oltre che degli allenatori Roberto Stellone, Salvatore Bocchetti e Giovanni Lopez fermati per due giornate.
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:
Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quindicesima giornata di andata del Campionato i sostenitori delle Società AREZZO ASCOLI, AUDACE CERIGNOLA, CATANIA, CAVESE, GIUGLIANO, LECCO, MONOPOLI, PERUGIA, SALERNITANA, SIRACUSA, TRAPANI e UNION BRESCIA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:
– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
– aver lanciato materiale pirotecnico sul terreno di gioco a gara terminata e all’indirizzo di calciatori della squadra supportata;
– considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori
SOCIETA’
AMMENDA € 1.200,00
LIVORNO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, durante la gara, sei petardi nel recinto di gioco senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione misura della sanzione, in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed.).
AMMENDA € 1.000,00
AREZZO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato:
1. durante la gara, sei petardi nel recinto di gioco, senza conseguenze;
2. durante la gara, sette fumogeni nel recinto di gioco, senza conseguenze;
3. all’82° minuto della gara, un fumogeno sul terreno di gioco, senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose, che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S (r. proc. fed.).
AMMENDA € 900,00
COSENZA per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio della gara tre minuti, non presentandosi puntualmente nel tunnel per l’ingresso in campo.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti con particolare riferimento alla misura
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del ritardo (supplemento r. Arbitrale, r. c.c., recidiva).
AMMENDA € 700,00
TRAPANI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, durante la gara, tre petardi nel recinto di gioco, senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
AMMENDA € 500,00
ALBINOLEFFE per avere, i suoi sostenitori, proferito:
1. durante gli ultimi 20/25 minuti della gara, espressioni gravemente ingiuriose e oltraggiose nei confronti della Quaterna Arbitrale così determinando un clima di forte tensione; in particolare una sostenitrice proferiva ripetutamente a voce alta frasi gravemente offensive nei confronti del IV Ufficiale;
2. al termine della gara, durante il rientro negli spogliatoi ulteriori insulti e frasi offensive nei confronti della Quaterna Arbitrale in particolare nei confronti del IV Ufficiale in quanto ultimo componente della Quaterna ad abbandonare il terreno di gioco.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la particolare odiosità della condotta posta in essere e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. IV Ufficiale).
CARPI per avere, i suoi sostenitori, posizionati in Tribuna, proferito, al termine della gara, nei confronti della Quaterna Arbitrale mentre uscivano dal terreno di gioco nei pressi del tunnel che conduce agli spogliatoi e mentre transitavano nella zona antistante gli spogliatoi, numerose frasi offensive e gravemente minacciose nei loro confronti.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la particolare odiosità della condotta posta in essere e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale).
L.R. VICENZA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver:
1. lanciato, un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze;
2. danneggiato quattro seggiolini, posti nel Settore loro riservato;
3. danneggiato e divelto la rete di separazione del Settore Ospiti vs. altri Settori;
4. danneggiato e divelto un piattello di chiusura lucchetto del cancello Settore Ospiti che dà verso il terreno di gioco;
5. danneggiato parti dei servizi igienici loro riservati.
Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che con riferimento alla condotta sub 1) non si sono verificate conseguenze dannose, che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerate le misure previste e poste in essere in esecuzione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica – obbligo di
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risarcimento danni se richiesto).
AMMENDA € 200,00
GIUGLIANO per avere, i suoi sostenitori (circa il 90%) posizionati nel Settore Tribuna Sestile Lato Sud, intonato dall’ultimo minuto della gara e fino al rientro delle squadre negli spogliatoi, un coro offensivo nei confronti dell’Arbitro, ripetuto per dieci volte.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
AMMENDA € 100,00
CAVESE per avere, i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, esposto, per tutta la durata della gara, uno striscione di circa venti metri per uno non autorizzato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE
CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A
TUTTO L’8 GENNAIO 2026
ANTONAZZO ANGELO (GIUGLIANO)
per avere tenuto una condotta irriguardosa ed ingiuriosa nei confronti della Quaterna
Arbitrale in quanto:
A) al termine del primo tempo, durante il rientro negli spogliatoi, con fare minaccioso
pronunciava frasi irriguardose nei confronti della Quaterna Arbitrale e offensive nei confronti
dell’Arbitro per contestarne l’operato;
B) al termine della gara, nonostante il provvedimento di espulsione, reiterava il predetto
comportamento, continuando a sostare nei pressi della zona spogliatoi e proferendo parole
irriguardose e offensive nei loro confronti per contestarne l’operato.
Ritenuta la continuazione, misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4,
13, comma 1, e 36, comma 2, lett. a) C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta
posta in essere e tenendo conto del minimo edittale pari a mesi due di inibizione ex art. 36
cit. (sanzione aggravata dalla qualifica di dirigente addetto all’Arbitro ricoperta dal SIG.
ANTONAZZO ANGELO, r. Arbitrale, r. proc. fed.).
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE
CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A
TUTTO IL 24 DICEMBRE 2025
FERRETTI ANDREA (UNION BRESCIA)
per avere, al 33° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti
del IV Ufficiale in quanto, usciva dall’area tecnica e protestava platealmente, sbracciando e
proferendo nei suoi confronti frasi irriguardose per contestarne l’operato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e
36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale,
sanzione aggravata dalla qualifica di dirigente Addetto all’Arbitro ricoperta dal SIG.
FERRETTI).
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INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE
CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A
TUTTO IL 9 DICEMBRE 2025 ED € 500,00 DI AMMENDA
SALA JACOPO (VIS PESARO)
per avere, al 44° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa e ingiuriosa
nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto si alzava dalla panchina aggiuntiva e
pronunciava frasi irrispettose e offensive nei loro confronti per contestarne l’operato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e
36, comma 2, lett. a) C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale,
panchina aggiuntiva).
DIRIGENTI NON ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE
CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A
TUTTO IL 5 GENNAIO 2026
ESPINOSA LUCA (GIUGLIANO)
per avere, al 37° minuto del primo tempo, tenuto una condotta non corretta e irriguardosa nei
confronti dell’Arbitro in quanto, nonostante non fosse inserito in distinta, faceva accesso nel
recinto di gioco tramite il cancello della Tribuna Centrale, e si avvicinava all’area di revisione
FVS colpendo il gabbiotto del FVS così costringendo l’Arbitro ad interrompere la review.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e
36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta posta in essere
durante una revisione FVS e tenendo conto del minimo edittale pari a mesi due di inibizione
ex art. 36 cit. (r. Arbitrale, r. proc. fed.).
ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED AMMONIZIONE (III INFR) ED € 500,00 DI
AMMENDA
BOCCHETTI SALVATORE (ATALANTA U23)
A) per avere, al 24° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa ed
ingiuriosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, usciva dall’area tecnica proferendo parole
irrispettose ed offensive nei suoi confronti per contestarne l’operato;
B) per avere tenuto una condotta non corretta in quanto, dopo il provvedimento di
espulsione, e fino al termine della gara, in più occasioni dirigeva la squadra mediante
disposizioni tecniche fornite verbalmente all’Allenatore SIG. PAGLIUCA LUIGI in violazione
dell’art. 21, comma 9, C.G.S.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e
36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta posta in essere
(r. Arbitrale, r. proc. fed.).
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
LOPEZ GIOVANNI (ALBINOLEFFE)
per avere tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto:
A) al 48° minuto del secondo tempo, protestava nei suoi confronti e, dopo aver consegnato
la card per la review al IV Ufficiale, con fare minaccioso invitava l’Arbitro ad effettuare la
revisione gesticolando e protestando in maniera eccessiva;
B) al termine della gara, mentre l’Arbitro rientrava negli spogliatoi, reiterava le proteste nei
suoi confronti pronunciando frasi irriguardose nei suoi confronti per contestarne l’operato.37/191
Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36,
comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta posta in essere in
occasione di una revisione FVS.
STELLONE ROBERTO (VIS PESARO)
per avere, al 30° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti
del IV Ufficiale in quanto, mentre quest’ultimo era impegnato in una revisione FVS, entrava
nell’area di revisione protestando platealmente.
Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36,
comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta posta in essere in
occasione di una revisione FVS.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
VAUDAGNA ENRICO (BRA)
per avere, al 47° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto in
quanto, dopo la segnatura di una rete da parte della propria squadra, entrava sul terreno di
gioco esultando con intento provocatorio nei confronti del SIG. LUSUZZO ANDREA.
Ritenuta la continuazione, misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4 e
13, comma 1, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
LISUZZO ANDREA (PONTEDERA)
per avere, al 47° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto nei
confronti di un tesserato avversario, in quanto, in reazione al comportamento tenuto dal SIG.
VAUDAGNA ENRICO entrava nell’area tecnica avversaria con l’intento di raggiungerlo
senza riuscirvi.
Ritenuta la continuazione misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4,
13, comma 1, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.
ALLENATORI NON ESPULSI
AMMENDA EURO 500
PAGLIUCA LUIGI (ATALANTA U23)
per avere tenuto una condotta non corretta in quanto riceveva disposizioni tecniche mediante
l’utilizzo di auricolari dall’Allenatore BOCCHETTI SALVATORE nonostante quest’ultimo
fosse stato espulso.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2,
C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed.).
AMMONIZIONE (II INFR)
TOMEI FRANCESCO (ASCOLI)
CASSANI STEFANO (CARPI)
CAPUANO EZIO (GIUGLIANO)
VECCHI STEFANO (INTER U23)
OPERATORI SANITARI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
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MILANO LUCA (BENEVENTO)
per avere, al 10° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti
della Quaterna Arbitrale in quanto dissentiva platealmente nei loro confronti per contestarne
l’operato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e
36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.
OPERATORI SANITARI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (I INFR)
SAETTI FABIO (CARPI)
COLLABORATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
SALVATI FERDINANDO (GIUGLIANO)
per avere, al termine della gara, tenuto una condotta non corretta e irriguardosa nei confronti
della quaterna arbitrale in quanto, mentre il SIG. ANTONAZZO ANGELO protestava nei
confronti dell’Arbitro, dava un pugno contro la porta dello spogliatoio riservato alla Quaterna
Arbitrale, senza provocare conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36 comma 1 C.G. S.
valutate le modalità complessive della condotta (r. proc. fed.).
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
PITTI ENEA (CARPI)
per avere, al 13° minuto del primo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un
calciatore avversario, in quanto, con il pallone lontano, lo colpiva con una gomitata al collo,
senza provocargli conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le
modalità complessive della condotta, ivi compresa la natura del gesto posto in essere con il
pallone lontano, e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive
a carico dell’avversario e, dall’altra, la pericolosità della condotta posta in essere e la
delicatezza della parte del corpo attinta.
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
MENICUCCI DANIELE NELLO (BRA)
per avere, al 47° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto in
quanto, a gioco in svolgimento, lanciava un pallone in campo con il chiaro intento di
interferire l’azione dei calciatori avversari.
Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 1, C.G.S.,
valutate le modalità complessive della condotta e la sua particolare deprecabilità.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
GUERINI ALESSIO (ATALANTA U23)
per avere, al 35° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva
commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.
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Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le
modalità complessive della condotta.
TASCONE MATTIA (SALERNITANA)
per avere, al 53° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva
trattenendo per la maglia un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le
modalità complessive della condotta.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
ZOIA RICCARDO (VIS PESARO)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V
INFR)
RIZZO NICHOLAS (ASCOLI)
LOMBARDI LORENZO (CARPI)
DE CIANCIO RODRIGO FACUNDO (LATINA)
MASTROIANNI FERDINANDO (PRO PATRIA)
CELEGHIN ENRICO (TRAPANI)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
FIGOLI MATTEO (CARPI)
D’ALENA ANTONIO (CASARANO)
SYLLA CHEIKH YOUSSOUP (FOGGIA)
MACRI DAVIDE (FORLÌ)
SAPORETTI LORENZO (FORLÌ)
CAPELLI ANDREA (GIANA ERMINIO)
SANNIPOLI DANIEL (GUIDONIA MONTECELIO)
RICCARDI ALESSIO (LATINA)
MALOTTI MANUELE (LUMEZZANE)
BERTONCINI DAVIDE (NOVARA)
VITALI PABLO (PONTEDERA)
CLEMENTE GIANLUCA (PRO VERCELLI)
MOLINA JUAN IGNACIO (SIRACUSA)
CRECCO LUCA (SORRENTO)
CIOTTI PIETRO (TRAPANI)
ZARPELLON LEONARDO (VIRTUS VERONA)
AMMONIZIONE (VII INFR)
DI PAOLA MANUEL (VIS PESARO)
AMMONIZIONE (VI INFR)
GALLI GIORGIO (ALCIONE MILANO)
GUCCIONE FILIPPO (AREZZO)
CINQUEGRANO SIMONE (INTER U23)
ODJER MOSES (LIVORNO)
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AMMONIZIONE (III INFR)
SOTTINI EDOARDO (ALBINOLEFFE)
CIANCI PIETRO (AREZZO)
BIANCHI NICOLO (ARZIGNANO VALCHIAMPO)
BERTO GABRIELE (ATALANTA U23)
ABREU SANTOS JOSE LEONARDO (AZ PICERNO)
CUCCINIELLO FRANCESCO PIO (BRA)
GARGIULO MARIO (CAMPOBASSO)
MAIELLO RAFFAELE (CASARANO)
PROIA FEDERICO (CASERTANA)
SORRENTINO DANIELE GIOVANN (CAVESE)
D’ORAZIO TOMMASO (COSENZA)
ZUNNO MARCO (CROTONE)
PAZIENZA ORAZIO MARCO (FOGGIA)
FRANZOLINI ANDREA (FORLÌ)
ALBORGHETTI MATTIA (GIANA ERMINIO)
LAMESTA ALESSANDRO (GIANA ERMINIO)
FORCINITI LUIGI (GIUGLIANO)
MARENCO FILIPPO (LATINA)
ZANELLATO NICCOLO (LECCO)
ANTONI EDOARDO (LIVORNO)
GRECO JEAN FREDDI PAS (MONOPOLI)
BELLINI LEONARDO (PIANESE)
COCCIA LORENZO (PIANESE)
SCHIRONE LUCA (PINETO)
SOW ASANE (PRO VERCELLI)
BELLODI GABRIELE (RIMINI)
ANASTASIO ARMANDO (SALERNITANA)
CRIMI MARCO (TEAM ALTAMURA)
FLORIO MATTIA (TEAM ALTAMURA)
FABRIANI CRISTIAN (TORRES)
FAGGIOLI ALESSANDRO (TRIESTINA)
SILVESTRO ALESSANDRO (TRIESTINA)
MERCATI ALESSANDRO (UNION BRESCIA)
DAFFARA MANUEL (VIRTUS VERONA)
FANINI FEDERICO (VIRTUS VERONA)
AMMONIZIONE (II INFR)
LOMBARDI ALESSANDRO (ALBINOLEFFE)
RIGHETTI SAMUELE (AREZZO)
BOFFELLI ANDREA (ARZIGNANO VALCHIAMPO)
COPPOLA ALESSANDRO (ARZIGNANO VALCHIAMPO)
SILIPO ANDREA (ASCOLI)
SIMONETTO FEDERICO (ATALANTA U23)
BIANCHINI GIANCARLO (AUDACE CERIGNOLA)
CRETELLA CARMINE (AUDACE CERIGNOLA)
SALVO GIUSEPPE (AZ PICERNO)
PIEROZZI EDOARDO (BENEVENTO)
SGANZERLA RICCARDO (BRA)
MUNARI DAVIDE (CAVESE)
CECCHETTO ANDREA (CITTADELLA)
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DE ZEN RICCARDO (CITTADELLA)
CLEMENZA LUCA (DOLOMITI BELLUNESI)
STANTE FRANCESCO (INTER U23)
CAPELLO ALESSANDRO (L.R. VICENZA)
PELLITTERI ALESSANDRO (LATINA)
PORRO MATTIA (LATINA)
DRAGO GIACOMO (LUMEZZANE)
BASSO GIANMARCO (NOVARA)
DI COSMO LEONARDO (NOVARA)
ARINI MARIANO (PERGOLETTESE)
MANZARI GIACOMO (PERUGIA)
PELLEGRINO ALESSANDRO (PINETO)
BRUSCHI NICOLO (POTENZA)
RIGGIO CRISTIAN (POTENZA)
FERRI DAVIDE (PRO PATRIA)
MASI ALBERTO (PRO PATRIA)
KOLAJ ARISTIDI (RENATE)
ROSSI GIANLUCA (RENATE)
VILLA LUCA (SALERNITANA)
BONACCHI CHRISTIAN (SIRACUSA)
D’URSI EUGENIO (SORRENTO)
MASALA ALESSANDRO (TORRES)
JONSSON KRISTOFER (TRIESTINA)
ZENNARO MATTIA (UNION BRESCIA)
GIOVANNINI ROMEO GIACOMO (VIS PESARO)
PUCCIARELLI MANUEL (VIS PESARO)
AMMONIZIONE (I INFR)
CHAKIR MOHAMMED AMINE (ASCOLI)
GORI GABRIELE (ASCOLI)
PANADA SIMONE (ATALANTA U23)
MARESSA TOMMASO (BRA)
ROTTENSTEINER BENEDIKT (BRA)
CRISTALLO CLAUDIO (CAMPOBASSO)
LULIC KARLO (CASARANO)
PEREZ LEONARDO (CASARANO)
ALLEGRETTO ANDREA (CATANIA)
MORELLI GABRIELE (FOGGIA)
GABBIANI GIACOMO (GIANA ERMINIO)
STUCKLER DAVID GHARABAGH (L.R. VICENZA)
GALLEA BEIDI FRANCESCO (LUMEZZANE)
FALL MAGUETTE (MONOPOLI)
COPPOLA GIUSEPPE (PRO VERCELLI)
BONETTI ANDREA (RENATE)
DE BOER KEES CORNELIS H (SALERNITANA)
UBANI MARLON NNAMDI (SALERNITANA)
DALMAZZI ALESSANDRO (SAMBENEDETTESE)
PAGLINO STEFANO (SORRENTO)
CURCIO ALESSIO (TEAM ALTAMURA)
DOUMBIA CHEC BEBEL (TEAM ALTAMURA)
SANGALLI MATTIA RONALD (TRENTO)
