Giudice Sportivo, 5^ giornata: due giornate di squalifica a Toscano

Pallone Serie C 2025-2026 / Credit: Serie C / www.lacasadic.com
Il comunicato ufficiale.
In Lega Pro è calato il sipario anche sulla quinta giornata di campionato, iniziata venerdì 19 settembre e terminata domenica 21.
Nel girone A proseguono la propria corsa a due il Vicenza e il Lecco, con l’Union Brescia prima inseguitrice in terza posizione. Nel girone B è arrivata la prima sconfitta della capolista Arezzo, raggiunta in vetta dal Ravenna, mentre nel girone C la Salernitana ha fatto 5 su 5 battendo anche il Giugliano.
Ma il weekend non si è fatto notare soltanto per i risultati arrivati dai vari campi. Arrivano puntuali anche le decisioni del Giudice Sportivo, che non ha fatto sconti e ha preso le sue decisioni.
Diversi i club che hanno subito ammende, tra cui Audace Cerignola, Sorrento, Benevento e Catania, con lo stesso club rossazzurro che dovrà fare a meno anche di Toscano. L’allenatore dei siciliani, infatti, ha ricevuto una squalifica di due giornate per aver protestato nei confronti dell’arbitro durante una revisione FVS.
Sanzioni alle società
- AMMENDA € 600,00
SORRENTO per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio della gara di
due minuti circa, in quanto non si presentavano con il corretto equipaggiamento
all’ingresso in campo, attardandosi per regolarizzarlo.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, e 13, comma 2, C.G.S., valutate
le modalità complessive dei fatti con particolare riferimento alla misura del ritardo
(recidiva, supplemento r. Arbitrale). - AMMENDA € 500,00
GIANA ERMINIO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e
per fatti violenti commessi dai suoi tesserati, consistiti nell’avere danneggiato la
porta interna dello spogliatoio ospiti.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S.,
valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata
disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29
C.G.S. (r. c.c., documentazione fotografica – obbligo di risarcimento danni se
richiesto). - AMMENDA € 400,00
OSPITALETTO FRANCIACORTA per avere i suoi tesserati causato il ritardo
dell’inizio della gara di due minuti, in quanto non si presentavano con il corretto
equipaggiamento all’ingresso in campo attardandosi per regolarizzarlo.
Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, e 13,
comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, con particolare
riferimento alla misura del ritardo (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale, r. c.c.). - AMMENDA € 300,00
AUDACE CERIGNOLA per avere, i suoi sostenitori (circa l’80%) posizionati nel
Settore Curva Sud, durante il minuto di raccoglimento, intonato cori e prodotto
suoni di tamburi.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13,
comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, e
considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
17/65 - AMMENDA € 200,00
BENEVENTO per avere, i suoi sostenitori (circa il 50%), posizionati nel Settore
Curva Sud, intonato, al 24° minuto del primo tempo, un coro oltraggioso nei
confronti delle Istituzioni Calcistiche.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3,
C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed.).
CATANIA per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Curva Nord Superiore
Rosso, esposto, dal 20° al 45° minuto del secondo tempo, per circa venticinque
minuti, uno striscione di 1 metro per 1 metro non autorizzato contenente una frase
offensiva nei confronti della città di altra squadra avversaria.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione, in applicazione degli artt. 13,
comma 2, e 25, comma 3 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, e
considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

Dirigenti, allenatori e collaboratori
- Dirigenti espulsi:
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE
CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A
TUTTO IL 14 OTTOBRE 2025 ED € 500,00 DI AMMENDA
MARCHETTI STEFANO (CITTADELLA)
1. per avere, al 45° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti
dell’Arbitro in quanto usciva intenzionalmente dall’area tecnica per dissentire nei confronti di
una sua decisione e, alla notifica del provvedimento di espulsione, ritardava l’uscita dal terreno
di gioco;
2. per avere, al termine della gara, reiterato la condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro
in quanto lo attendeva nel corridoio che conduce agli spogliatoi proferendo parole irriguardose
nei confronti della Quaterna Arbitrale per contestarne l’operato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36,
comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina
aggiuntiva).
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE
CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A
TUTTO IL 7 OTTOBRE 2025 ED € 500,00 DI AMMENDA
DEGLI ESPOSTI ALESSANDRO (CASERTANA)
per avere, al 46° minuto del primo tempo, tenuto una condotta:
1. non corretta in quanto, a seguito di una revisione FVS, sferrava un pugno con forza nei
confronti della plastica esterna della propria panchina;
2. irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, a seguito della revisione FVS,
proferiva una frase irriguardosa nei loro confronti per contestarne l’operato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.4, 13, comma 2, e
36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta, posta in essere
in occasione di una revisione FVS (panchina aggiuntiva, r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale).
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE
CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A
TUTTO IL 7 OTTOBRE 2025 ED AMMONIZIONE (I INFR)
MARULLA KEVIN (TRIESTINA)
per avere, al 44° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della
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Quaterna Arbitrale, in quanto, durante una revisione FVS, abbandonava l’area tecnica
protestando nei loro confronti per contestarne l’operato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e
36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta, posta in essere
in occasione di una revisione FVS (r. IV Ufficiale).
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE
CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A
TUTTO IL 1 OTTOBRE 2025
VALORI PIETRO (CASERTANA)
per avere, al 44° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti
dell’Arbitro e del IV Ufficiale in quanto, protestava platealmente, proferendo nei loro confronti
una frase irrispettosa per contestarne l’operato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36,
comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale).
- Allenatori espulsi:
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED € 500,00 DI AMMENDA
TORTORA CARMINE (AZ PICERNO)
per avere, tra il primo e secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della
Quaterna Arbitrale in quanto, durante il rientro negli spogliatoi, proferiva una frase irriguardosa
nei loro confronti ripetuta più volte per dissentire nei confronti di una decisione arbitrale
adottata a seguito di una revisione FVS.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2 e 36,
comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta posta in essere in
occasione di una revisione FVS (panchina aggiuntiva).
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
TOSCANO DOMENICO
(CATANIA)
per avere, al 51° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti
dell’Arbitro in quanto, durante una revisione FVS, abbandonava l’area tecnica entrando
nell’area di revisione FVS e protestando nei suoi confronti per contestarne l’operato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36,
comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta, posta in essere in
occasione di una revisione FVS.
PROSPERI FABIO (CAVESE)
per avere, al 35° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti
dell’Arbitro, in quanto, a seguito di una revisione FVS, pronunciava nei suoi confronti una frase
offensiva/ irriguardosa e gli rivolgeva un gesto offensivo per contestarne l’operato.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S.,
valutate le modalità complessive della condotta, posta in essere in occasione di una revisione
FVS.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
IORI MANUEL (CITTADELLA)
per avere, al 45° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti
dell’Arbitro in quanto usciva intenzionalmente dall’area tecnica per dissentire nei confronti di
una sua decisione.
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Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S.,
valutate le modalità complessive della condotta.
ALLENATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (II INFR)
DIANA AIMO
AMMONIZIONE (I INFR)
TABBIANI LUCA
COLLABORATORI ESPULSI
(UNION BRESCIA)
(TRENTO)
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED € 500,00 DI AMMENDA
MOSCHELLA IVAN
(CATANIA)
per avere, al 49° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti
dell’Arbitro in quanto, durante una revisione FVS, si alzava dalla panchina aggiuntiva e,
avvicinatosi all’area di revisione FVS, protestava veementemente nei suoi confronti per
contestarne l’operato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36,
comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta posta in essere in
occasione di una revisione FVS (panchina aggiuntiva, r. IV Ufficiale).
COLLABORATORI NON ESPULSI
AMMENDA € 1.000,00
MARTIRIGGIANO MAURIZIO
(AZ PICERNO)
per avere, al termine del primo tempo, tenuto un comportamento non corretto nei confronti del
Delegato alla gestione evento della società avversaria, in quanto, mentre quest’ultimo gli
impediva l’accesso all’area spogliatoi attraverso l’ingresso riservato alla Quaterna Arbitrale,
proferiva nei suoi confronti parole offensive e minacciose.
Ritenuta la continuazione misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13,
comma 1, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. proc. fed.).
Giocatori
- Calciatori espulsi:
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE ED € 500,00 DI AMMENDA
LONGO SALVATORE (MONOPOLI)
A) tre gare di squalifica effettive per avere, all’ 8°minuto del primo tempo, tenuto una condotta
violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, a gioco in svolgimento ma con il
pallone lontano, lo colpiva con un pugno all’altezza dello stomaco facendolo cadere a terra e
provocandogli un lieve e momentaneo dolore.
B) Euro 500,00 di ammenda, per aver tenuto un comportamento non corretto, in quanto, alla
notifica del provvedimento di espulsione, mentre usciva dal terreno di gioco colpiva tabellone
LED posto dietro la porta danneggiandolo.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità
complessive della condotta e considerato, da una parte, la natura del gesto (pugno) posto in
essere e la perpetrazione della condotta con il pallone non a distanza di gioco e, dall’altra, la
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possibilità per il calciatore avversario di riprendere la gara dopo l’intervento del massaggiatore
(r. Arbitrale, r. Assistente Arbitrale n. 2, r. c.c., documentazione video – obbligo risarcimento
danni se richiesto).
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
CORTI NICCOLO (PERGOLETTESE)
per avere, al 52° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un
calciatore avversario, in quanto, a gioco in svolgimento, lo colpiva con una gomitata al volto,
senza provocargli conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità
complessive della condotta, ivi compresa la natura del gesto posto in essere, e considerato,
da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell’avversario e,
dall’altra, la pericolosità della condotta posta in essere e la delicatezza della parte del corpo
attinta.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
VELTRI ANGELO (AZ PICERNO)
per avere, al 38° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei
confronti di un calciatore avversario in quanto interveniva in un contrasto di gioco con vigoria
sproporzionata.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità
complessive della condotta e considerato che non sono derivate conseguenze a carico
dell’avversario.
SINA SAMUELE (OSPITALETTO FRANCIACORTA)
per avere, al 46° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva
commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità
complessive della condotta.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
COCCHI MATTEO (INTER U23)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)
VANO MICHELE (CASERTANA)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
CALABRESE BERNARDO
AMMONIZIONE (III INFR)
PARLATI SAMUELE
VITALE GAETANO
MIGNANELLI DANIELE
PINTO DANIELE
CINQUEGRANO SIMONE
DE MARINO DAVIDE
IOTTI ILARIO
CAPOMAGGIO GALO
SOLCIA DANIELE
SILVESTRI LUIGI
AMMONIZIONE (II INFR)
GALLI GIORGIO
MORSELLI FABIO
MORETTI MIRCO
BERTO GABRIELE
VISENTIN SANTIAGO GUIDO
LLANO MASSA MANUEL TADEO
CICERELLI EMANUELE PIO
PIERACCINI SIMONE
GADDINI MATTIA
DI PASQUALE DAVIDE
BURRAI SALVATORE
GOBETTI NICOLO
GAROFALO VINCENZO
ALBERTINI ALESSANDRO
DEL FABRO DARIO
LEVERBE MAXIME JEAN R
FARNETI GIOVANNI
MASTRANTONIO DAVIDE
PACE FEDERICO
PAGHERA FABRIZIO
GUALANDRIS MATTEO
REGGIORI PIETRO
SPEDALIERI JONATHAN ANDREA
MATINO EMMANUELE
PUZONE MATTIA
SILLETTI ENRICO
DI NOIA GIOVANNI
MAFFEI MATTIA
AMMONIZIONE (I INFR)
BARONI RICCARDO
GIORGESCHI SIMONE
BERGONZI FEDERICO
PAPADOPOULOS CHRISTOS
MARTINELLI LUCA
MORESO ARJONA OSCAR
PAOLUCCI LORENZO
DJIBRIL MALIK
FRISON FILIPPO
SAIO PIETRO
MALCORE GIANCARLO
PALUMBO FRANCESCO
BACCHETTI LORIS
DI TOMMASO LEONARDO
DINI ANDREA
DIARRASSOUBA ADAMA IBRAHIM
GATTI RICCARDO
GARRITANO LUCA
ANDREONI CRISTIAN
MAGGIO MATTEO
BUTTARO ALESSIO
OLIVIERI EDOARDO
PETERMANN DAVIDE
SYLLA CHEIKH YOUSSOUP
BERRETTA ALESSANDRO
DE ROSA ROBERTO
SPINACCE MATTEO
PARODI GIULIO
FERRINI MANUEL
MALOTTI MANUELE
MOSCATI MARCO
BATTOCCHIO CRISTIAN DAMIAN
VITERITTI ORLANDO
RANIERI ROBERTO
NESSI RICCARDO
LAMBRUGHI ALESSANDRO
BALZANO MARCO
NOVELLA MATTIA
LIVIERI ALESSANDRO
PIRAN LEONARDO
ORI RICCARDO
VASSALLO FRANCESCO
FERRARIS ANDREA
COLOMBINI LORENZO
ORTISI PASQUALINO
GALEOTTI CESARE
PIRRELLO ROBERTO
VAZQUEZ FEDERICO NAHUEL
CHINETTI FEDERICO
EBONE TOMMASO
FAGGIOLI ALESSANDRO
TONETTO MATTIA
FABBRO MICHAEL
FANINI FEDERICO
MANCINI TOMMASO