Home » Giudice sportivo, 11^ giornata: fermati cinque calciatori: due turni di squalifica a Zagnoni

Giudice sportivo, 11^ giornata: fermati cinque calciatori: due turni di squalifica a Zagnoni

Pallone Serie C - credit: Lega Pro

Le decisioni del Giudice Sportivo

In Serie C è terminata anche l’undicesima giornata di campionato, iniziata venerdì 24 ottobre e terminata lunedì 27 ottobre.

Nel girone A il Vicenza viene fermato a Trento ma rimane saldamente in testa alla classifica a +5 su Lecco e Union Brescia, uscito sconfitto dalla sfida contro l’Union Brescia. Nel girone B il Ravenna e l’Ascoli accorciano sull’Arezzo ora distante a un solo punto. Nel girone C, invece, il Catania vince contro il Benevento, 3 punti anche per la Salernitana che ritorna in vetta al girone.

Nel frattempo il Giudice Sportivo ha preso le sue decisioni. Ammende per Ascoli, Catania e tante altre società. Stangata per Zagnoni Davide del Carpi: 2 giornate per il difensore biancorosso. Di seguito il comunicato completo:

Sanzioni alle società

Come preannunciato il giudice sportivo ha sanzionato diverse società:

  • ASCOLI: ammenda di €1.500 per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’aver lanciato, durante la gara, due petardi nel recinto di gioco, senza conseguenze; per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio del secondo tempo di tre minuti circa, non presentandosi puntualmente nel tunnel per l’ingresso in campo nonostante i richiami da parte dell’Arbitro.
  • CATANIA: ammenda di €1.000 per per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, posizionati nel Settore Curva Nord, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato: 1. durante la gara, tre bottigliette semipiene e una lattina da 33 cl semipiena di una bibita, nel recinto di gioco, senza conseguenze; 2. durante la gara, circa cento fogli di carta plastificata (precedentemente utilizzati per la coreografia) arrotolati a forma di pallina in direzione di un contenitore collocato a ridosso della pista di atletica e, successivamente, una volta rimosso quest’ultimo, in direzione di uno Steward collocato nel recinto di gioco, senza conseguenze; 3. durante il secondo tempo, una lattina semipiena nel recinto di gioco, senza conseguenze; B) per avere, i propri sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, esposto, durante il primo tempo per circa 35 minuti e, durante il secondo tempo per circa 30 minuti, uno striscione di circa 1 metro non autorizzato contenente una frase offensiva nei confronti della città di altra squadra avversaria.
  • LECCO: ammenda di €500 per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, durante la sospensione della gara (più precisamente alle ore 18.55), un fumogeno nel recinto di gioco, provocando la bruciatura del manto erboso.
  • LIVORNO: ammenda di €400 per avere la totalità dei suoi sostenitori posizionati nel Settore Curva Sud, intonato, al 78° e al 79° minuto della gara, un coro oltraggioso.
  • PIANESE: ammenda di € 400 per avere causato il ritardo dell’inizio della gara di due minuti, in quanto nella rete era presente un buco che si rendeva necessario riparare.
  • TRAPANI: ammenda di €300 per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 25° minuto del primo tempo, un bicchiere di plastica contenente liquido sul terreno di gioco senza conseguenze.
  • RAVENNA: ammenda di €200 per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver danneggiato un seggiolino posto nel Settore loro riservato.
  • TRIESTINA: ammenda di €100 per avere, alcuni dei suoi sostenitori (circa il 70%), presenti nel Settore Gradinata Est Ospiti, intonato, al 21° minuto del primo tempo e al 20° minuto del secondo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Istituzioni dello Stato, ripetuto per tre volte nella prima circostanza e per due volte nella seconda circostanza.

Allenatori e dirigenti

  • DIRIGENTI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 27 NOVEMBRE 2025 ED € 500,00 DI AMMENDA

  • MERCURI MARCO (FORLÌ) per avere tenuto una condotta irriguardosa ed ingiuriosa nei confronti dell’Arbitro e per aver pronunciato un’espressione blasfema in quanto: A) al 14° minuto del primo tempo, in occasione di una revisione FVS, si avvicinava all’area di revisione e protestava veementemente proferendo parole irrispettose nei suoi confronti per contestarne l’operato; B) per aver reiterato il predetto comportamento in quanto, dopo la notifica del provvedimento di espulsione proferiva parole offensive nei suoi confronti e una frase blasfema. Ritenuta la continuazione, misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1, e 36, comma 2, lett. a), e 37 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione FVS e applicati i principi enunciati nella decisione 0102/CSA 2021-2022 (panchina aggiuntiva).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 11 NOVEMBRE 2025 ED € 500,00 DI AMMENDA

  • GAUCCI RICCARDO (PERUGIA) per avere, al 41° minuto del primo tempo, tenuto una condotta non corretta nei confronti di un tesserato avversario in quanto, in occasione di una revisione FVS, si alzava dalla panchina e protestava sbracciando nei suoi confronti. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione FVS (panchina aggiuntiva).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 6 NOVEMBRE 2025 ED € 500,00 DI AMMENDA

  • DEGLI ESPOSTI ALESSANDRO (CASERTANA) per avere, al termine della gara, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, dopo il fischio finale, gli si avvicinava proferendo parole irrispettose nei suoi confronti per contestarne l’operato. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).
  • ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

  • ESPINAL MARTE ELPYS JOSE (GIANA ERMINIO) per avere, al 49° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, in occasione e in conseguenza di una revisione FVS, protestava proferendo parole irrispettose nei loro confronti per contestarne l’operato. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione e in conseguenza di una revisione FVS (r. IV Ufficiale).
  • DI CECCO DOMENICO (LUMEZZANE) per avere, al 47° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa ed ingiuriosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, in occasione di una revisione FVS, si posizionava appena fuori dall’area di revisione proferendo parole irrispettose ed offensive nei loro confronti per contestarne l’operato. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione FVS (r. IV Ufficiale).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

  • MANCINELLI MARCO (SAMBENEDETTESE) per avere, al 10° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti del IV Ufficiale in quanto, dopo essere stato richiamato da quest’ultimo, usciva dall’area tecnica e protestava platealmente nei suoi confronti, sbracciando per contestarne l’operato. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

Giocatori

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

  • ZAGNONI DAVIDE (CARPI) per avere, al 25° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei 30/146 30/147 confronti di un calciatore avversario, in quanto, a gioco in svolgimento, durante la contesa del pallone in alto, lo colpiva con i tacchetti esposti in testa provocandogli un’emorragia. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, che il colpo è stato inferto a gioco in svolgimento, e, dall’altra, la pericolosità della condotta posta in essere colpendo la testa dell’avversario con i tacchetti esposti e la delicatezza della parte del corpo dell’avversario.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

  • CELIENTO DANIELE (CASARANO)
  • SANDON THOMAS (L.R. VICENZA)
  • TOURE MOUSSA (SAMBENEDETTESE)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)

  • CAPOMAGGIO GALO (SALERNITANA)