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Giudice Sportivo, 23^ giornata: stangata Kanoute. Due giornate per Corcione e Di Napoli

Pallone Serie C 2025-2026 / Credit: Serie C / www.lacasadic.com

Pallone Serie C 2025-2026 / Credit: Serie C / www.lacasadic.com

Le sanzioni decretate dal Giudice Sportivo per la 23^ giornata di Serie C.

Con la vittoria del Vicenza per 4-1 contro il Cittadella, che ha portato i biancorossi a +15 dal secondo posto, si è concluso ufficialmente il ventitreesimo turno del del campionato di Serie C 2025/2026. Queste i provvedimenti del Giudice Sportivo in merito alle gare del 23, 24, 25 e 26 gennaio 2026.

Il comunicato ufficiale 

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi assistito da Irene Papi e dal Rappresentante
dell’A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute del 26 e 27 Gennaio 2026 ha adottato le
deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 23, 24, 25 E 26 GENNAIO 2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:
Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quarta giornata di ritorno del
Campionato i sostenitori delle Società AUDACE CERIGNOLA, AREZZO, CARPI, CATANIA,
CITTADELLA, FOGGIA, GIUGLIANO, L.R. VICENZA, PRO VERCELLI,
SAMBENEDETTESE, TRIESTINA e UNION BRESCIA hanno, in violazione della normativa
di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:
– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale
pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
– intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società, di propri tesserati o di altri
Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità;
– considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le
circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.

SOCIETA

AMMENDA € 1.000,00

CASARANO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per
fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità
pubblica, consistiti nell’avere lanciato, al 24° minuto del primo tempo, un
fumogeno sul terreno di gioco, rendendo necessario l’intervenuto dei Vigili del
Fuoco per consentirne la relativa rimozione.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26
C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che non si sono
verificate conseguenze dannose (r. Arbitrale, r. proc. fed.).

AMMENDA € 900,00

LIVORNO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per
fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità
pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 16° minuto della gara, un petardo nel
recinto di gioco senza conseguenze.
Misura della sanzione, in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26
C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che non si sono
verificate conseguenze dannose (r. proc. fed.).

AREZZO
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica,
consistiti nell’aver lanciato, durante la gara, dodici contenitori di Caffè Borghetti e
due bicchieri di plastica contenenti liquido nel recinto di gioco, senza
conseguenze;
B) per avere, i propri sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, esposto, al
18° minuto della gara per circa un minuto, uno striscione non autorizzato (di circa
8 metri).
Ritenuta la continuazione misura della sanzione, in applicazione degli artt. 13,
comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti,
rilevato che per la condotta sub A) non si sono verificate conseguenze dannose e
considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed).

AMMENDA € 100,00

SORRENTO per avere, i propri sostenitori, posizionati nel Settore Tribuna
Laterale Sinistra esposto, uno striscione non autorizzato (di 25 metri per cinque
minuti).
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13,
comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e
considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

TRIESTINA per avere, alcuni dei suoi sostenitori (circa il 60% di 330), presenti
nel Settore Curva Furlan, intonato, al 20° minuto del primo tempo e al 25° minuto
del secondo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Istituzioni dello Stato,
ripetuti in entrambe le circostanze per due volte.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13,
comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e
considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

DIRIGENTI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE
CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A
TUTTO IL 17 FEBBRAIO 2026 ED € 500,00 DI AMMENDA

DEGLI ESPOSTI ALESSANDRO (CASERTANA)
per avere, al 3° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della
Quaterna Arbitrale in quanto, a seguito di una revisione FVS, si alzava dalla panchina
aggiuntiva proferendo parole irriguardose nei loro confronti per contestarne l’operato.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S.,
valutate le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una FVS (r.
IV Ufficiale, panchina aggiuntiva).

DIRIGENTI NON ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE
CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A
TUTTO IL 6 FEBBRAIO 2026

BISOGNO LUCA (CAVESE)
per avere, durante il secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto nei confronti dei
tifosi avversari, in quanto si alzava dalla panchina e poneva in essere un gesto irrispettoso e
provocatorio nei loro confronti.
Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1, C.G.S.,
valutate le modalità complessive della condotta (r. proc. fed.).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

PISCITELLI ANGELO (CAVESE)
per avere, durante il primo tempo, tenuto una condotta non corretta in quanto, nonostante
non fosse inserito in distinta, sedeva sulla panchina aggiuntiva.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2,
C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta posta (r. proc. fed.).

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED € 500,00 DI AMMENDA

CORCIONE DOMENICO (CAVESE)
per avere, al termine della gara, tenuto una condotta non corretta nei confronti di tesserati
avversari, in quanto:
1. proferiva nei loro confronti parole provocatorie, concorrendo ad alimentare un clima di
tensione;
2. per avere, al termine della gara, tenuto un comportamento (reciprocamente) non corretto
nei confronti del SIG. DI NAPOLI RAFFAELE, appoggiando la testa contro quella
dell’avversario e rendendo necessario l’intervento di alcuni dirigenti che li separavano.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.4, 13, comma 2,
C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale, r. proc. fed., panchina
aggiuntiva).

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

DI NAPOLI RAFFAELE (GIUGLIANO)
A) per avere, all’inizio del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto in quanto,
nonostante non fosse inserito in distinta e/o munito di pass, sostava all’interno degli
spogliatoi riservati alla società ospitante;
B) per avere, al termine della gara, tenuto un comportamento (reciprocamente) non corretto
nei confronti del SIG. CORCIONE DOMENICO in quanto gli si avvicinava con fare
minaccioso, appoggiando la testa contro quella dell’avversario e rendendo necessario
l’intervento di alcuni dirigenti che li separavano.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.4, 13, comma 2,
C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale, r. proc. fed.).

ALLENATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

TOSCANO DOMENICO (CATANIA)

AMMONIZIONE (III INFR)

TABBIANI LUCA (TRENTO)

AMMONIZIONE (II INFR)

BUCCHI CRISTIAN (AREZZO)
BERTOTTO VALERIO (AZ PICERNO)
ZAURI LUCIANO (CAMPOBASSO)
AMMONIZIONE (I INFR)
SCOTTO FELICE (AUDACE CERIGNOLA)
DE VEZZE DANIELE (PINETO)

COLLABORATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA

SALVATI FERDINANDO (GIUGLIANO)

per avere, al 45° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto nei
confronti di un calciatore avversario, in quanto, alzatosi dalla panchina aggiuntiva si portava
fino all’altezza della linea laterale proferendo nei suoi confronti parole offensive.
Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt.4, 13, comma 2,
C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale, panchina aggiuntiva).

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

KANOUTE MAMADOU YAYE (AZ PICERNO)
per avere, al 18° minuto del primo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un
calciatore avversario, in quanto, con il pallone lontano, lo colpiva con una gomitata al volto,
caricando il movimento con forza, senza provocargli conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le
modalità complessive della condotta, ivi compresa la natura e l’intensità del gesto posto in
essere, e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico
dell’avversario e, dall’altra, la pericolosità della condotta posta in essere e la delicatezza
della parte del corpo attinta.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

CASAROTTO MATTEO (CASERTANA)
per avere, al 27° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un
calciatore avversario, in quanto, nel tentativo di divincolarsi da una trattenuta da tergo, lo
colpiva con forza con la mano al volto, senza provocargli conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le
modalità complessive della condotta, ivi compresa la natura e l’intensità del gesto posto in
essere, e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico
dell’avversario e, dall’altra, la pericolosità della condotta posta in essere e la delicatezza
della parte del corpo attinta.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

TANTALOCCHI ELIA (CAMPOBASSO)
per avere, al 33° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva
commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le
modalità complessive della condotta.
LEPRI TOMAS (SAMBENEDETTESE)
per avere, al 46° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva
commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le
modalità complessive della condotta.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

ANELLI NICOLA (RENATE)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (X INFR)

VANO MICHELE (CASERTANA)
CALABRESE BERNARDO (LATINA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (VINFR)

MORETTI MIRCO (ARZIGNANO VALCHIAMPO)
GALA ANTONIO (CAMPOBASSO)
GERBI ERIK (CARPI)
GYAMFI BRIGHT (CASARANO)
CASASOLA TIAGO MATIAS (CATANIA)
LORETO CIRO (CAVESE)
DE RISIO CARLO (FORLÌ)
ZUPPEL DIEGO (GUIDONIA MONTECELIO)
LEVERBE MAXIME JEAN R (L.R. VICENZA)
SANDON THOMAS (L.R. VICENZA)
FALASCO NICOLA (LIVORNO)
ZINI ALESSIO (SAMBENEDETTESE)
SILLETTI ENRICO (TEAM ALTAMURA)
GIORICO DANIELE (TORRES)
MUSSO ANTONINO (TORRES)
FAGGIOLI ALESSANDRO (TRIESTINA)