Lega Pro, il comunicato del giudice sportivo per la 37^ giornata

Il comunicato sull'ultima giornata di campionato

lega pro giudice sportivo
17 Aprile 2023

Redazione - Autore

Attraverso un comunicato, Lega Pro ha reso note le decisioni del giudice sportivo relative alla 37^ giornata di Serie C. Tra i provvedimenti presi spiccano le multe salate a Fidelis Andria e Siena, oltre alle squalifiche del dirigente della Reggiana Roberto Goretti.

Lega Pro, i verdetti del giudice sportivo

Si legge: “Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nella seduta del 17 Aprile 2023 ha adottato le deliberazioni che di seguito
integralmente si riportano
:

AMMENDA


€ 2000 FIDELIS ANDRIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per
fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità
pubblica, consistiti nell’avere, prima dell’inizio della gara e precisamente all’arrivo del
pullman della Squadra dell’Avellino, all’ingresso del cancello presidiato dalle Forze
dell’Ordine:
A) attinto il pullman con numerosi sputi sulle vetrate e pugni sulla fiancata destra
dello stesso;
B) lanciato, mentre il pullman faceva manovra per entrare nel parcheggio dello stadio
quattro fumogeni verso lo stesso e verso le persone designate all’ingresso del
cancello, senza colpire alcuno;
C) fatto esplodere, nella medesima circostanza di cui al punto B) un petardo di
elevato rumore, senza colpire alcuno;
D) lanciato, al 47° minuto del secondo tempo, una bottiglietta semipiena di acqua, nel
recinto di gioco.


€ 1500 SIENA
A) per avere circa ¾ dei suoi sostenitori posizionati nel Settore Distinti Sud (nel
numero complessivo di quarantatré) intonato cori oltraggiosi e blasfemi alla fine del
primo tempo;
B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi, a fine gara con le squadre ancora sul terreno di gioco, da un suo
sostenitore presente nel Settore Distinti Sud, integranti pericolo per l’incolumità
pubblica, consistiti nel posizionarsi sulla sommità della recinzione, nello scavalcare la
stessa e nell’invadere il recinto di gioco, venendo quindi allontanato dalle Forze
dell’Ordine.


€ 300 CATANZARO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti
violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica,
consistiti nell’aver lanciato, al 45° minuto del primo tempo, all’interno del recinto di
gioco, cinque bottigliette di caffè Borghetti vuote.


€ 300 MANTOVA per avere, circa il 90% dei suoi sostenitori posizionati nel Settore Curva
Est Ospiti (numero totale presenti duecentotrentacinque), al 37° minuto del primo
tempo, intonato cori oltraggiosi e blasfemi ripetuti per sei volte.


€ 300 VIRTUS FRANCAVILLA per avere la quasi totalità (85% circa) dei suoi sostenitori,
posizionati nel Settore Curva Sud (nel numero complessivo di 186), intonato, al 37°
minuto del primo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell’Ordine,
ripetuto per tre volte.


€ 200 CARRARESE per avere i suoi sostenitori intonato al 10° ed al 15° minuto del primo
tempo, cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell’Ordine.


€ 200 PADOVA per avere, circa il 50% dei suoi sostenitori posizionati nel Settore Tribuna Est
(numero totale presenti 1418) intonato, al 19° minuto del secondo tempo, cori
oltraggiosi nei confronti delle Forze dell’Ordine.


€ 200 RIMINI per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza
commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere, al 40° minuto del secondo tempo,
divelto, all’interno della Tribuna del Settore Ospiti, un seggiolino.


€ 150 FOGGIA per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza
commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere danneggiato, all’interno del Settore
Ospiti, un seggiolino.


€ 100 TRIESTINA per avere alcuni dei suoi sostenitori presenti nella Curva Furlan (circa 200
sui totali 2289) intonato cori oltraggiosi nei confronti delle Istituzioni dello Stato, al
15° minuto della gara per tre volte e al 68° minuto per due volte.

Lega Pro

Le squalifiche

DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI
ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 25 APRILE 2023 E
EURO 500 DI AMMENDA

BATTISTI ALESSANDRO (MANTOVA)
per avere, al 44° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro,
in quanto protestava platealmente per dissentire nei confronti di una sua decisione.
MINUTOLI ANTONINO (SANGIULIANO)
per avere, al 48° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti
dell’Arbitro, in quanto usciva intenzionalmente dall’area tecnica per dissentire nei confronti di una
sua decisione.

GORETTI ROBERTO (REGGIANA)
per avere, al 34° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro,
in quanto usciva intenzionalmente dall’area tecnica per dissentire nei confronti di una sua decisione.

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI
ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 25 APRILE 2023


GONNELLA GIUSEPPE (PRO PATRIA)

per avere, al 52° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti del
Quarto Ufficiale, in quanto usciva intenzionalmente dall’area tecnica per dissentire nei confronti di
una decisione arbitrale.

ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA E EURO 500 DI AMMENDA


DEL MORGINE FRANCESCO (SANGIULIANO)

per avere, al 48° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti
dell’Arbitro, in quanto usciva intenzionalmente dall’area tecnica per dissentire nei confronti di una
sua decisione.

STALTERI MASSIMO (MONTEROSI TUSCIA)
per avere, al 34° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti
dell’Arbitro, in quanto usciva intenzionalmente dall’area tecnica per dissentire nei confronti di una
sua decisione.

MUGNAINI MAURO (S. DONATO TAVARNELLE)
per avere, al 43° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta offensiva nei confronti della
Quaterna Arbitrale in quanto, si alzava dalla panchina aggiuntiva per dissentire nei confronti di una
loro decisione pronunciando al loro indirizzo frasi offensive.


SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
BOTTONI EMANUELE (SANGIULIANO)
per avere, al 48° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti
dell’Arbitro, in quanto usciva intenzionalmente dall’area tecnica per dissentire nei confronti di una
sua decisione.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate
le modalità complessive della condotta.


LOPEZ GIOVANNI (VITERBESE)
per avere, al 40° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro,
in quanto usciva dall’area tecnica e protestava platealmente per dissentire nei confronti di una sua
decisione.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S, valutate
le modalità complessive della condotta.

CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE


ST CLAIR HARVEY WILLIAM (VIS PESARO)
per avere, al 33° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei
confronti di un calciatore avversario in quanto, a gioco in svolgimento, con il pallone a distanza di
gioco, lo colpiva alla caviglia, con i tacchetti esposti.

BERARDOCCO LUCA (JUVE STABIA)
per avere, al 53° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un
calciatore avversario in quanto, a gioco in svolgimento e con il pallone a distanza, mentre si rialzava
a seguito di un contatto di gioco, lo colpiva con un calcio ad una gamba.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S, valutate le modalità
complessive della condotta e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose a carico
dell’avversario.


SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
D’ANGELO SONNY (AVELLINO)

per avere, al 41° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei
confronti di un calciatore avversario in quanto, con il pallone a distanza di gioco, interveniva in
scivolata con la gamba tesa colpendolo all’altezza della tibia.