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Lega Pro, le decisioni del Giudice Sportivo: stangata per Matino del Potenza

La Lega Pro, tramite un comunicato ufficiale, ha diffuso le decisioni del Giudice Sportivo relativamente ai provvedimenti dell’8^ giornata del campionato di Serie C. Particolarmente pesante è quella che riguarda Emmanuele Matino del Potenza “per avere tenuto – si legge nella nota sul sito ufficiale – al 33°minuto del secondo tempo, una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, con il pallone a distanza di gioco, nella contesa del pallone lo colpiva con un pugno al volto all’altezza della guancia sinistra“.

Giudice Sportivo, le società multate

Ecco le decisioni del Giudice Sportivo nei confronti di alcuni club: 

  • € 2000 CROTONE
  • A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
    commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti
    nell’aver lanciato nel settore avversario tre bottigliette di plastica;
  • B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere, nel corso del secondo tempo, fra il 10° minuto ed il 40° minuto, un suo sostenitore minacciato ed aggredito più volte, verbalmente e fisicamente, alcuni steward presenti nel settore a loro dedicato.
  • C) per avere i suoi sostenitori intonato ad inizio gara e per due volte cori oltraggiosi nei confronti dei tifosi della Squadra avversaria. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta. Sanzione ulteriormente attenuata in considerazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r.c.c.).

 

  • € 1000 CATANZARO per fatti contrari per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di
    sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel settore
    Curva Ovest, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato
    all’interno del recinto di gioco, al 32° minuto del primo tempo e al 17° minuto del
    secondo tempo, un fumogeno, senza conseguenze.
    Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S,
    valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che non si sono verificate
    conseguenze dannose (r. proc. fed., supplemento r. proc. fed., r. c.c.).

 

  • € 1000 FOGGIA perché due soggetti riferibili alla Società, non inseriti in distinta di gara,
    stazionavano durante il secondo tempo all’interno del recinto di gioco nonostante
    non fossero inseriti in distinta gara.
    Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, C.G.S., valutate le
    modalità complessive dei fatti. (r. proc. fed., r.c.c.).

I provvedimenti sui calciatori espulsi

Ecco i provvedimenti del Giudice Sportivo sui calciatori. Pesante la squalifica per Matino del Potenza che dovrà restare fermo per tre settimane.

  • MATINO EMMANUELE (POTENZA)
    per avere tenuto, al 33°minuto del secondo tempo, una condotta violenta nei confronti di un
    calciatore avversario, in quanto, con il pallone a distanza di gioco, nella contesa del pallone lo colpiva con un pugno al volto all’altezza della guancia sinistra. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze e, dall’altra, la pericolosità del gesto e la delicatezza della parte del corpo dell’avversario attinta.

 

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

  • GONNELLI LORENZO (AUDACE CERIGNOLA)
    per avere tenuto, al 16° minuto del secondo tempo, una condotta violenta nei confronti di un
    calciatore avversario, in quanto, con il pallone lontano, colpiva un avversario al volto con il palmo
    della mano aperto, facendolo cadere a terra.
    Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità
    complessive della condotta e considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico
    dell’avversario e, dall’altra, la delicatezza della parte del corpo dell’avversario attinta dal colpo.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
51/144

PELUSO MICHELE (JUVE STABIA)
per avere, al 33° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva
commettendo un fallo su un avversario e impedendo un’evidente opportunità di segnare una rete.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

  • MANZARI GIACOMO (MONOPOLI)
  • IRASOLE DOMENICO (POTENZA)

 

Redazione

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