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Lucchese, ecco quando è prevista l’udienza per l’istanza di fallimento

Credit: Gazzetta Lucchese / www.lacasadic.com

Credit: Gazzetta Lucchese / www.lacasadic.com

La Lucchese è impegnata su un duplice fronte: i playout e l’udienza preliminare. Ecco quando sarebbe stata fissata.

Turbolenta. Se si dovesse associare un aggettivo alla stagione della Lucchese sarebbe questo. Impegnata nella fase playout, il club dovrà vedersela anche su un altro fronte.

Secondo quanto stabilito dal giudice Giulia Ricotti, domani mattina – mercoledì 13 maggio – dovrebbe aver luogo l’udienza preliminare per l’istanza di fallimento della Lucchese.

La squadra, dopo aver perso la gara d’andata dei playout contro il Sestri Levante (2-1), sarà impegnata il prossimo 17 maggio nel ritorno. La partita comporterebbe perciò un rinvio dell’incontro.

In seguito alle difficoltà rese note negli ultimi mesi dalla nostra redazione, il 5 maggio scorso il club rossonero era stato deferito “per una serie di violazioni di natura amministrativa”.

Il comunicato

Qui di seguito è quanto era stato riportato nel comunicato della FIGC: “Giuseppe Longo e Nicola D’Andrea, amministratori della Lucchese, sono stati deferiti per non aver provveduto, entro il termine del 16 aprile 2025, al pagamento degli emolumenti netti e degli incentivi all’esodo relativi alla mensilità di febbraio 2025 e alle mensilità di novembre-dicembre 2024 e gennaio 2025, nonché per non aver provveduto al versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del fondo di fine carriera, nonché ancora delle ritenute Irpef relative agli incentivi all’esodo tutti riferiti alla mensilità di febbraio 2025 e alle mensilità di novembre – dicembre 2024 e gennaio 2025”.

“Ai sigg.ri Giuseppe Longo e Nicola D’Andrea è stato contestato, inoltre, il mancato deposito di documentazione a corredo della relazione semestrale al 31 dicembre 2024. La società è stata deferita a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte ai propri legali rappresentanti pro-tempore nonché a titolo di responsabilità propria. Alla società e al sig. Giuseppe Longo è stata, altresì, contestata la recidiva, ex art.18, comma 1, C.G.S..”