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Playoff, le decisioni del Giudice Sportivo: un turno a Braglia

Primo turno dei playoff in archivio in questa avvincente stagione di Lega Pro. Oggi, 8 maggio, il comunicato ufficiale del Giudice Sportivo.

Credit: Lega Pro

Giudice Sportivo, il comunicato ufficiale

Questa la nota ufficiale: “Il Giudice Sportivo Sostituto, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso del primo turno Play Off del Girone i sostenitori delle Società AUDACE CERIGNOLA, CROTONE, GIANA ERMINIO, GUBBIO, PICERNO, PESCARA, PRO VERCELLI, RIMINI e TARANTO hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.: – introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato nel proprio Settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose; – considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

SOCIETA

AMMENDA € 700,00

CROTONE per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, sul terreno di gioco, durante la gara, un petardo di media potenza e tre bottigliette d’acqua semipiene, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, considerato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 500,00

PESCARA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, all’interno del recinto di gioco, durante la gara, tre petardi di elevata potenza, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 150,00

AUDACE CERIGNOLA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, durante la gara, un accendino nel recinto di gioco, senza conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.). PRO VERCELLI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere danneggiato due seggiolini posti all’interno del Settore loro riservato. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi ex art. 29 C.G.S. (r. c.c. – documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).

Gubbio Braglia
Credit: Simone Grilli A.S. Gubbio 1910

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BRAGLIA PIERO (GUBBIO) per aver protestato in modo aggressivo nei confronti dell’Assistente Arbitrale n.1 a seguito della segnatura di una rete avversaria.

ALLENATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR)
FONTANA GAETANO (LATINA)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

LOLIVA ANDREA (TARANTO) in quanto, dopo il termine della gara, durante il rientro verso gli spogliatoi teneva un comportamento provocatorio verso un calciatore avversario spingendolo e provocando così un clima di forte tensione, senza ulteriori conseguenze (r. IV Ufficiale, r. proc. fed.).

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR) ED € 500,00 DI AMMENDA

TASCONE MATTIA (AUDACE CERIGNOLA) per avere, al 47° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta antisportiva, in quanto dalla panchina tratteneva due palloni occultandoli così ritardando la ripresa del gioco. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 39, comma 2 C.G.S. valutate le modalità complessive dei fatti (calciatore sostituito, r. proc. fed., r. c.c., supplemento r. c.c.).

AMMONIZIONE (I INFR)
DAMIANI MATTIA (AREZZO)
MONTINI ALBERTO (AREZZO)
RENZI ALESSANDRO (AREZZO)
CERESOLI ANDREA (ATALANTA U23)
GYABUAA MANU EMMANUEL (ATALANTA U23)
JIMENEZ CASTILLO KALEB JOEL (ATALANTA U23)
ALLEGRINI GIACINTO (AUDACE CERIGNOLA)
CAPOMAGGIO GALO (AUDACE CERIGNOLA)
COCCIA GIUSEPPE (AUDACE CERIGNOLA)
SAINZ MAZA LOPEZ MIGUEL ANGEL (AUDACE CERIGNOLA)
COMI GIANMARIO (CROTONE)
GOMEZ GUIDO (CROTONE)
ZACCHI GIOELE (GIANA ERMINIO)
DI DIO FLAVIO (GIUGLIANO)
ROMANO ANTONIO (GIUGLIANO)
SCOGNAMIGLIO GENNARO (GIUGLIANO)
CHIERICO LUCA (GUBBIO)
MARINO ANTONIO (LATINA)
MUTEBA VINCENZO VENTUR (LEGNAGO SALUS)
PELAGATTI CARLO (LEGNAGO SALUS)
CANNAVO’ KEVIN (LUMEZZANE)
DALMAZZI ALESSANDRO (LUMEZZANE)
POGLIANO CESARE (LUMEZZANE)
POLEDRI MANUEL (LUMEZZANE)
ALOI SALVATORE (PESCARA)
GALLO ANDREA (PICERNO)
PITARRESI FRANCESCO (PICERNO)
SUMMA ELIA (PICERNO)
DELPUPO ISAIAS OMAR (PONTEDERA)
GUIDI MATTEO (PONTEDERA)
SANTORO SALVATORE (PRO VERCELLI)
MARCHESI FEDERICO (RIMINI)
SALA JACOPO (RIMINI)
ENRICI PATRICK (TARANTO)
FROSININI RUGGERO (TRENTO)
GIANNOTTI PASQUALE (TRENTO)
ITALENG NGOCK JONATHAN (TRENTO)