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Episodio di razzismo durante Rimini-Ascoli: settore Distinti del “Neri” chiuso per una partita

Rimini, stadio Romeo Neri - credit: Rimini FC - www.lacasadic.com

Rimini, stadio Romeo Neri - credit: Rimini FC - www.lacasadic.com

I provvedimenti presi dal Giudice Sportivo dopo il grave fatto accaduto nella sfida del “Romeo Neri” tra Rimini e Ascoli.

L’Ascoli trionfa contro il Rimini: la squadra guidata da Francesco Tomei supera per 0-2 i biancorossi e vola a quota 31 punti confermandosi al terzo posto. Il Rimini colleziona invece la terza sconfitta consecutiva in campionato e rimane ancorata all’ultima posizione in classifica a quota -4.

Durante la partita del “Neri”, però, non è andato tutto come si sperava a livello sportivo: un grave episodio di razzismo, avvenuto nel secondo tempo della sfida, ha rovinato e macchiato un pomeriggio di calcio.

Secondo quanto riportato dal comunicato ufficiale del Giudice Sportivo verso la fine della partita una ventina di tifosi del Rimini avrebbero rivolto frasi ed insulti razzisti verso due giocatori di colore dell’Ascoli, costringendo il direttore di gara ad interrompere la gara.

Secondo la nota ufficiale, i cori sarebbero proseguiti anche qualche minuto dopo l’interruzione della gara e il conseguente annuncio da parte dello speaker dello stadio.

Il comunicato ufficiale del Giudice Sportivo

Di seguito il comunicato ufficiale ed i relativi provvedimenti disciplinari del giudice sportivo: “Nel referto si riporta, tra l’altro, che, al 42° minuto del secondo tempo, un gruppo di circa 20 tifosi della Società Rimini, presenti del Settore Distinti Scoperti, rivolgevano epiteti razzistici a due calciatori avversari di colore, costringendo l’Arbitro ad interrompere la gara. Tali insulti proseguivano per circa un minuto dall’interruzione e, in particolare, consistevano nei versi e nelle frasi “Buubuubuuu e Babbuino, scimmia di m***a” ai due calciatori avversari“.

In applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 28 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S., ritiene equo sanzionare la Società RIMINI con:
A) l’obbligo di disputare una gara casalinga con il Settore denominato Distinti Scoperti, privo
di spettatori;
B) il pagamento di una ammenda di Euro 2000,00.
Dispone che l’esecuzione della sanzione sub A) sia sospesa per il periodo di un anno con l’avvertenza che, se durante tale periodo sarà commessa analoga violazione, la sospensione sarà revocata e la sanzione sarà aggiunta a quella inflitta per la nuova violazione (r. Arbitrale, r. proc. fed.).