Ternana e Rimini deferite al TFN: il motivo

L'ingresso della sede FIGC / www.lacasadic.com
Arrivano novità circa le situazioni di Ternana e Rimini: le due società sono state infatti deferite al Tribunale Federale Nazionale per violazioni di tipo amministrativo.
La Ternana e il Rimini sono state deferite al TFN per violazioni di tipo amministrativo. Di seguito la nota ufficiale diffusa dalla FIGC:
“Il Procuratore Federale, a seguito di segnalazioni della Co.Vi.So.C., ha deferito al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare le società Rimini e Ternana (Girone B di Serie C) nonché i rispettivi legali rappresentanti e dirigenti per una serie di violazioni di natura amministrativa.
Nel dettaglio di seguito tutti i deferiti.
TERNANA CALCIO s.r.l.
Stefano D’Alessandro, all’epoca dei fatti amministratore unico della Ternana, è stato deferito per non aver provveduto, entro il termine dell’1 agosto 2025, al pagamento degli emolumenti netti e degli incentivi all’esodo nonché degli altri compensi dovuti in favore dei tesserati
La società è stata deferita a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte al proprio legale rappresentante pro-tempore nonché a titolo di responsabilità propria. Alla società, inoltre è stata contestata la recidiva, ex art.18, comma 2, C.G.S..
RIMINI F.C. s.r.l.
Valerio Perini, amministratore unico del Rimini, è stato deferito per non aver provveduto, entro il termine del 16 settembre 2025 al versamento delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati per le mensilità di maggio e giugno 2025. Ai sigg.ri Valerio Perini e Sauro Cancellieri, rispettivamente amministratore unico e sindaco unico della società, inoltre, è stato contestato di aver sottoscritto e depositato presso la Co.Vi.So.C. una dichiarazione attestante circostanze non veridiche.
La società è stata deferita a titolo di responsabilità diretta e oggettiva per le violazioni disciplinari ascritte ai propri tesserati nonché a titolo di responsabilità propria. Alla società, inoltre, è stata contestata la recidiva, ex art.18, commi 1 e 2, C.G.S”.