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Giudice Sportivo, 7^ giornata: una giornata di squalifica ad Aronica e tre per Pellegrino e Muca

Campionato, cala il sipario sulla settima giornata. Tante le emozioni, i gol e….le sanzioni

In Serie C è calato il sipario anche sulla settima giornata di campionato, iniziata sabato 27 settembre e terminata lunedì 29.

Nel girone A prosegue la propria corsa il Vicenza inseguita dal Lecco, con l’Union Brescia in terza posizione. Nel girone B continua il testa a testa tra Arezzo e Ravenna, con l’Ascoli reduce dalla quarta vittoria consecutiva al terzo posto. Nel girone C rallenta ancora la Salernitana che si fa raggiungere e superare in vetta dal Benevento.

Ma il weekend non si è fatto notare soltanto per i risultati arrivati dai vari campi. Arrivano puntuali anche le decisioni del Giudice Sportivo, che non ha fatto sconti e ha preso le sue decisioni.

Diversi i club che hanno subito ammende, tra cui Audace Cerignola, Livorno, Union Brescia e Crotone, con lo stesso club rossoblù che ha subito l’inibizione per il suo dg Raffaele Vrenna. Una giornata di squalifica invece per l’allenatore del Trapani Salvatore Aronica, mentre 3 giornate per Pellegrino del Pineto e Muca del Trento.

Sanzioni alle società

Come preannunciato il giudice sportivo ha sanzionato diverse società:

  • Audace Cerignola: ammenda di 900 euro per “per avere causato il ritardo dell’inizio della gara di due minuti, in quanto nella rete era presente un buco che si rendeva necessario riparare; per avere, i suoi sostenitori presenti nel Settore Tribuna, al 45° minuto del primo tempo, puntato un raggio laser luminoso in direzione del portiere della squadra avversaria.
  • Livorno: ammenda di 900 euro per “per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 57° minuto della gara, un petardo nel recinto di gioco senza conseguenze.
  • Vis Pesaro: ammenda di 500 euro per avere, i suoi sostenitori (circa il 40/50%) posizionati nel Settore Curva Locali Tribuna Prato, intonato, al 12° minuto del secondo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell’Ordine, ripetuto per circa due minuti; per avere, i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Locali Tribuna Prato esposto, al 12° minuto del secondo tempo, uno striscione di circa 20 metri per 1 metro, non autorizzato e contro le Forze dell’Ordine.
  • Sambenedettese: ammenda di 300 euro per avere, i suoi sostenitori (circa il 60%) posizionati nel Settore Curva Nord, intonato: dal 35° al 36° minuto della gara un coro offensivo e insultante nei confronti dei tifosi di un’altra squadra avversaria, ripetuto per tre volte; dal 36° al 37° minuto della gara, un coro offensivo e insultante nei confronti dei tifosi di un’altra squadra avversaria, ripetuto per tre volte; al termine della gara, un coro offensivo e insultante nei confronti dei tifosi di un’altra squadra avversaria, ripetuto per cinque volte.
  • Crotone: ammenda di 200 euro per avere, i suoi sostenitori (80%) posizionati nel Settore Curva Sud, intonato, al 12° minuto del secondo tempo, un coro offensivo nei confronti dell’Arbitro.
  • Ospitaletto Franciacorta: ammenda di 200 euro per non avere assicurato l’erogazione dell’acqua calda al termine della gara negli spogliatoi riservati alla Quaterna Arbitrale.
  • Siracusa: ammenda di 200 euro per avere, la quasi totalità dei sostenitori (90%) posizionati nel Settore Curva Ovest denominata “Anna” intonato, al 31° minuto del primo tempo, un coro offensivo e insultante nei confronti dei tifosi di un’altra squadra avversaria, ripetuto per cinque volte.
  • Team Altamura: ammenda di 200 euro per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver danneggiato parti dei servizi igienici posti all’interno del Settore Ospiti loro riservato.
  • Union Brescia: ammenda di 200 euro per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver danneggiato parti dei servizi igienici posti all’interno del Settore Curva Ospiti.

Allenatori e dirigenti

  • Dirigenti espulsi: 

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE
CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A
TUTTO IL 11 NOVEMBRE 2025
MENGA MICHELE (VIS PESARO)
A) per avere, al 21° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti
dell’Arbitro in quanto, protestava in modo eccessivo nei suoi confronti per contestarne
l’operato;
B) per avere, dopo la notifica del provvedimento di espulsione, reiterato il suo comportamento,
in quanto nella zona spogliatoi si avvicinava all’Arbitro, puntando il dito a pochi centimetri dal
suo volto nella sua direzione e protestando platealmente nei suoi confronti e per avere, solo
all’ennesimo invito da parte dell’Arbitro, abbandonato gli spogliatoi. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (sanzione
aggravata dalla qualifica di Dirigente Addetto all’Arbitro ricoperta dal Sig. MENGA MICHELE).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE
CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A
TUTTO IL 24 OTTOBRE 2025
VRENNA RAFFAELE (CROTONE)
per avere, al 44° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa e ingiuriosa nei
confronti dell’Arbitro, in quanto:
1. in occasione di una revisione FVS, entrava sul terreno di gioco protestando platealmente
nei suoi confronti per contestarne l’operato;
2. alla notifica del provvedimento di espulsione si avvicinava all’Arbitro al volto con fare
minaccioso proferendo al suo indirizzo frasi irrispettose per contestarne l’operato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1, e
36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta posta in essere
durante una revisione FVS.

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE
CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A
TUTTO IL 21 OTTOBRE 2025 ED € 500,00 DI AMMENDA
OBBIETTIVO ANTONIO SALVATORE (CASARANO)
per avere, al 51° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti
dell’Arbitro in quanto, in occasione di una revisione FVS, si alzava dalla panchina aggiuntiva
e usciva dall’area tecnica proferendo parole irrispettose nei suoi confronti per contestarne
l’operato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma, 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione FVS (panchina aggiuntiva).
PESCE SIMONE (LUMEZZANE)
per avere, al 47° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, in occasione di una revisione FVS, proferiva parole irrispettose nei loro confronti per contestarne l’operato. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione FVS (panchina aggiuntiva).

  • Allenatori espulsi: 

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
RADUNANZA MICHELE (PINETO)
per avere, al 9° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto si alzava dalla panchina aggiuntiva per dissentire platealmente nei suoi confronti per contestarne l’operato. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva, r. IV Ufficiale).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
SPINELLI FERNANDO (SIRACUSA)
per avere, al 50° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, protestava platealmente nei suoi confronti per contestarne l’operato. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma, 1 lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale).
ARONICA SALVATORE (TRAPANI)
per avere, al termine del primo tempo, subito dopo il fischio da parte dell’Arbitro, tenuto un comportamento non corretto nei confronti di un tesserato avversario, in quanto, durante un parapiglia tra i tesserati delle due squadre avversarie, si avvicinava ad un avversario e lo spingeva con una manata sul collo, senza conseguenze ma concorrendo ad alimentare un clima di tensione. Ritenuta la continuazione, misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 1, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale).

CHIECCHI TOMMASO (VIRTUS VERONA)
per avere, al 46° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto usciva intenzionalmente dall’area tecnica per dissentire platealmente nei suoi confronti per contestarne l’operato. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.
STELLONE ROBERTO (VIS PESARO)
per avere, al 7° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto usciva intenzionalmente dall’area tecnica per dissentire nei suoi confronti per contestarne l’operato. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

  • ALLENATORI NON ESPULSI
  • AMMONIZIONE (II INFR): ZANINI NICOLA (DOLOMITI BELLUNESI), GRECO LEANDRO (PRO PATRIA)
  • AMMONIZIONE (I INFR): LOPEZ GIOVANNI (ALBINOLEFFE), MARCHIONNI MARCO (RAVENNA), MANGIA DEVIS (TEAM ALTAMURA)

Giocatori

  • SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
    PELLEGRINO ALESSANDRO (PINETO)
    per avere, al 45° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, dopo un contrasto di gioco e con il pallone non a distanza di gioco, lo colpiva con una gomitata al petto, caricando il movimento, senza provocargli conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità
    complessive della condotta, ivi compresa la natura del gesto posto in essere con il pallone non a distanza di gioco, e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell’avversario e, dall’altra, la pericolosità della condotta posta in essere e la delicatezza della parte del corpo attinta (r. IV Ufficiale).
    MUCA ZYLYF (TRENTO)
    per avere, al 27° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, a gioco fermo, rialzatosi dopo aver commesso un fallo lo colpiva con una gomitata di media intensità alla pancia, senza provocargli conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessiva della condotta, considerata la natura del gesto e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell’avversario e, dall’altra, la pericolosità della condotta posta in essere e l’impossibilità di giocare il pallone (r. Assistente Arbitrale n.1,