Giudice Sportivo, 7^ giornata: una giornata di squalifica ad Aronica e tre per Pellegrino e Muca

Campionato, cala il sipario sulla settima giornata. Tante le emozioni, i gol e….le sanzioni
In Serie C è calato il sipario anche sulla settima giornata di campionato, iniziata sabato 27 settembre e terminata lunedì 29.
Nel girone A prosegue la propria corsa il Vicenza inseguita dal Lecco, con l’Union Brescia in terza posizione. Nel girone B continua il testa a testa tra Arezzo e Ravenna, con l’Ascoli reduce dalla quarta vittoria consecutiva al terzo posto. Nel girone C rallenta ancora la Salernitana che si fa raggiungere e superare in vetta dal Benevento.
Ma il weekend non si è fatto notare soltanto per i risultati arrivati dai vari campi. Arrivano puntuali anche le decisioni del Giudice Sportivo, che non ha fatto sconti e ha preso le sue decisioni.
Diversi i club che hanno subito ammende, tra cui Audace Cerignola, Livorno, Union Brescia e Crotone, con lo stesso club rossoblù che ha subito l’inibizione per il suo dg Raffaele Vrenna. Una giornata di squalifica invece per l’allenatore del Trapani Salvatore Aronica, mentre 3 giornate per Pellegrino del Pineto e Muca del Trento.
Sanzioni alle società
Come preannunciato il giudice sportivo ha sanzionato diverse società:
- Audace Cerignola: ammenda di 900 euro per “per avere causato il ritardo dell’inizio della gara di due minuti, in quanto nella rete era presente un buco che si rendeva necessario riparare; per avere, i suoi sostenitori presenti nel Settore Tribuna, al 45° minuto del primo tempo, puntato un raggio laser luminoso in direzione del portiere della squadra avversaria.
- Livorno: ammenda di 900 euro per “per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 57° minuto della gara, un petardo nel recinto di gioco senza conseguenze.
- Vis Pesaro: ammenda di 500 euro per avere, i suoi sostenitori (circa il 40/50%) posizionati nel Settore Curva Locali Tribuna Prato, intonato, al 12° minuto del secondo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell’Ordine, ripetuto per circa due minuti; per avere, i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Locali Tribuna Prato esposto, al 12° minuto del secondo tempo, uno striscione di circa 20 metri per 1 metro, non autorizzato e contro le Forze dell’Ordine.
- Sambenedettese: ammenda di 300 euro per avere, i suoi sostenitori (circa il 60%) posizionati nel Settore Curva Nord, intonato: dal 35° al 36° minuto della gara un coro offensivo e insultante nei confronti dei tifosi di un’altra squadra avversaria, ripetuto per tre volte; dal 36° al 37° minuto della gara, un coro offensivo e insultante nei confronti dei tifosi di un’altra squadra avversaria, ripetuto per tre volte; al termine della gara, un coro offensivo e insultante nei confronti dei tifosi di un’altra squadra avversaria, ripetuto per cinque volte.
- Crotone: ammenda di 200 euro per avere, i suoi sostenitori (80%) posizionati nel Settore Curva Sud, intonato, al 12° minuto del secondo tempo, un coro offensivo nei confronti dell’Arbitro.
- Ospitaletto Franciacorta: ammenda di 200 euro per non avere assicurato l’erogazione dell’acqua calda al termine della gara negli spogliatoi riservati alla Quaterna Arbitrale.
- Siracusa: ammenda di 200 euro per avere, la quasi totalità dei sostenitori (90%) posizionati nel Settore Curva Ovest denominata “Anna” intonato, al 31° minuto del primo tempo, un coro offensivo e insultante nei confronti dei tifosi di un’altra squadra avversaria, ripetuto per cinque volte.
- Team Altamura: ammenda di 200 euro per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver danneggiato parti dei servizi igienici posti all’interno del Settore Ospiti loro riservato.
- Union Brescia: ammenda di 200 euro per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver danneggiato parti dei servizi igienici posti all’interno del Settore Curva Ospiti.
Allenatori e dirigenti
- Dirigenti espulsi:
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE
CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A
TUTTO IL 11 NOVEMBRE 2025
MENGA MICHELE (VIS PESARO)
A) per avere, al 21° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti
dell’Arbitro in quanto, protestava in modo eccessivo nei suoi confronti per contestarne
l’operato;
B) per avere, dopo la notifica del provvedimento di espulsione, reiterato il suo comportamento,
in quanto nella zona spogliatoi si avvicinava all’Arbitro, puntando il dito a pochi centimetri dal
suo volto nella sua direzione e protestando platealmente nei suoi confronti e per avere, solo
all’ennesimo invito da parte dell’Arbitro, abbandonato gli spogliatoi. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (sanzione
aggravata dalla qualifica di Dirigente Addetto all’Arbitro ricoperta dal Sig. MENGA MICHELE).
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE
CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A
TUTTO IL 24 OTTOBRE 2025
VRENNA RAFFAELE (CROTONE)
per avere, al 44° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa e ingiuriosa nei
confronti dell’Arbitro, in quanto:
1. in occasione di una revisione FVS, entrava sul terreno di gioco protestando platealmente
nei suoi confronti per contestarne l’operato;
2. alla notifica del provvedimento di espulsione si avvicinava all’Arbitro al volto con fare
minaccioso proferendo al suo indirizzo frasi irrispettose per contestarne l’operato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1, e
36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta posta in essere
durante una revisione FVS.
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE
CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A
TUTTO IL 21 OTTOBRE 2025 ED € 500,00 DI AMMENDA
OBBIETTIVO ANTONIO SALVATORE (CASARANO)
per avere, al 51° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti
dell’Arbitro in quanto, in occasione di una revisione FVS, si alzava dalla panchina aggiuntiva
e usciva dall’area tecnica proferendo parole irrispettose nei suoi confronti per contestarne
l’operato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma, 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione FVS (panchina aggiuntiva).
PESCE SIMONE (LUMEZZANE)
per avere, al 47° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, in occasione di una revisione FVS, proferiva parole irrispettose nei loro confronti per contestarne l’operato. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione FVS (panchina aggiuntiva).
Allenatori espulsi:
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
- RADUNANZA MICHELE (PINETO)
per avere, al 9° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto si alzava dalla panchina aggiuntiva per dissentire platealmente nei suoi confronti per contestarne l’operato. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva, r. IV Ufficiale).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
- SPINELLI FERNANDO (SIRACUSA)
per avere, al 50° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, protestava platealmente nei suoi confronti per contestarne l’operato. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma, 1 lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale). - ARONICA SALVATORE (TRAPANI)
per avere, al termine del primo tempo, subito dopo il fischio da parte dell’Arbitro, tenuto un comportamento non corretto nei confronti di un tesserato avversario, in quanto, durante un parapiglia tra i tesserati delle due squadre avversarie, si avvicinava ad un avversario e lo spingeva con una manata sul collo, senza conseguenze ma concorrendo ad alimentare un clima di tensione. Ritenuta la continuazione, misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 1, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale). - CHIECCHI TOMMASO (VIRTUS VERONA) per avere, al 46° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto usciva intenzionalmente dall’area tecnica per dissentire platealmente nei suoi confronti per contestarne l’operato. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.
- STELLONE ROBERTO (VIS PESARO) per avere, al 7° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto usciva intenzionalmente dall’area tecnica per dissentire nei suoi confronti per contestarne l’operato. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.
ALLENATORI NON ESPULSI
- AMMONIZIONE (II INFR): ZANINI NICOLA (DOLOMITI BELLUNESI), GRECO LEANDRO (PRO PATRIA)
- AMMONIZIONE (I INFR): LOPEZ GIOVANNI (ALBINOLEFFE), MARCHIONNI MARCO (RAVENNA), MANGIA DEVIS (TEAM ALTAMURA)
Giocatori
- SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
PELLEGRINO ALESSANDRO (PINETO)
per avere, al 45° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, dopo un contrasto di gioco e con il pallone non a distanza di gioco, lo colpiva con una gomitata al petto, caricando il movimento, senza provocargli conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità
complessive della condotta, ivi compresa la natura del gesto posto in essere con il pallone non a distanza di gioco, e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell’avversario e, dall’altra, la pericolosità della condotta posta in essere e la delicatezza della parte del corpo attinta (r. IV Ufficiale).
MUCA ZYLYF (TRENTO)
per avere, al 27° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, a gioco fermo, rialzatosi dopo aver commesso un fallo lo colpiva con una gomitata di media intensità alla pancia, senza provocargli conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessiva della condotta, considerata la natura del gesto e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell’avversario e, dall’altra, la pericolosità della condotta posta in essere e l’impossibilità di giocare il pallone (r. Assistente Arbitrale n.1, supplemento r. Arbitrale).
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE:
- PUGLIESE SAMUEL (AZ PICERNO)
per avere, al 53° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, lo colpiva con i tacchetti esposti sulla parte alta del piede, senza provocargli conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutati le modalità complessive della condotta e il tipo di colpo inferto con i tacchetti esposti, e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell’avversario e, dall’altra, la pericolosità della condotta posta in essere. - PINTO DANIELE (GIANA ERMINIO)
per avere, al 53° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, a gioco in svolgimento, nel tentativo di giocare il pallone, lo colpiva con i tacchetti esposti all’altezza del polpaccio, senza provocargli conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e il tipo di colpo inferto con i tacchetti esposti e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell’avversario e, dall’altra, la pericolosità della condotta posta in essere.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA:
- PUCCI DENNY (CASARANO)
per avere, al 52° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, si alzava dalla panchina, e proferiva parole irrispettose nei suoi confronti per contestarne l’operato. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta. - CARGNELUTTI RICCARDO (CROTONE)
per avere, al 6° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta. - SANDRI MATTIA (CROTONE)
per avere, al 44° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.
NUNZIATINI FRANCESCO (TORRES)
per avere, al 13° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE:
- NDOJ EMANUELE (ASCOLI)
- PAGHERA FABRIZIO (LUMEZZANE)
- ARBOSCELLO RICCARDO (NOVARA)
- ZOIA RICCARDO (VIS PESARO)

Calciatori non espulsi
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR):
PARLATI SAMUELE (ALBINOLEFFE)
ZAMMARINI ROBERTO (GIUGLIANO)
ESEMPIO STEFANO (GUIDONIA MONTECELIO)
CINQUEGRANO SIMONE (INTER U23)
GUARNERI MATTIA (OSPITALETTO FRANCIACORTA)
AURILETTO SIMONE (RENATE)
AMMONIZIONE (III INFR):
VARELA DJAMANCA MUHAMED
SERIFO
(AREZZO)
GRANATA ANTONIO (AZ PICERNO)
PIERNO ROBERTO (CAMPOBASSO)
ROSSINI MATTEO (CARPI)
DIARRASSOUBA ADAMA IBRAHIM (CAVESE)
SALVI ALESSANDRO (CITTADELLA)
DEL FABRO DARIO (GIUGLIANO)
SANNIPOLI DANIEL (GUIDONIA MONTECELIO)
ANGHELE’ LORENZO (JUVENTUS NEXT GEN)
PUZONE MATTIA (SIRACUSA)
BULEVARDI DANILO (VIRTUS VERONA)
AMMONIZIONE (II INFR):
POTOP SIMONE (ALBINOLEFFE)
BRIGHT KEVIN (ALCIONE MILANO)
BIANCHI NICOLO (ARZIGNANO VALCHIAMPO)
DAMIANI MATTIA (ARZIGNANO VALCHIAMPO)
MORESO ARJONA OSCAR (AUDACE CERIGNOLA)
ESPOSITO EMMANUELE (AZ PICERNO)
BORGHINI DIEGO (BENEVENTO)
SINANI ISMET (BRA)
TOSCANO MARCO (CASERTANA)
EVANGELISTI NICOLO (CAVESE)
D’ORAZIO TOMMASO (COSENZA)
BUTTARO ALESSIO (FOGGIA)
CAPELLI ANDREA (GIANA ERMINIO)
VITALE VINCENZO (GIANA ERMINIO)
PODDA LORENZO (GUBBIO)
SIGNORINI ANDREA (GUBBIO)
TALARICO RAUL (L.R. VICENZA)
BATTISTINI MATTEO (LECCO)
MALLAMO ANDREA (LECCO)
MALOTTI MANUELE (LUMEZZANE)
MOTTA MATTEO (LUMEZZANE)
TORRASI EMANUELE (PERUGIA)
MASETTI LORENZO (PIANESE)
VITALI PABLO (PONTEDERA)
ERRADI BILAL (POTENZA)
RENELUS BERTONY (PRO PATRIA)
DONATI GIULIO (RAVENNA)
LONGOBARDI GIANLUCA (RIMINI)
MORAY JEREMY MICHEL L (RIMINI)
COPPOLARO MAURO (SALERNITANA)
ALFIERI VINCENZO (SAMBENEDETTESE)
PACCIARDI FEDERICO (SIRACUSA)
NICOLAO GIUSEPPE (TEAM ALTAMURA)
MAESTRELLI ALESSIO (TERNANA)
NEGRO STEFANO (TRAPANI)
CHINETTI FEDERICO (TRENTO)
DI MOLFETTA DAVIDE (UNION BRESCIA)
FANINI FEDERICO (VIRTUS VERONA)
CECCACCI MIRCO (VIS PESARO)
TAVERNARO FEDERICO (VIS PESARO)
AMMONIZIONE (I INFR):
SCUDERI GIULIO (ALCIONE MILANO)
SILIPO ANDREA (ASCOLI)
LONARDO EDOARDO (ATALANTA U23)
POUNGA DIGNE KAELAS (ATALANTA U23)
CRETELLA CARMINE (AUDACE CERIGNOLA)
SALVO GIUSEPPE (AZ PICERNO)
VANNUCCHI GIANMARCO (BENEVENTO)
SAMMOUNI RAYAN (BRA)
FIGOLI MATTEO (CARPI)
FORTE RICCARDO (CARPI)
RIGO MATTIA (CARPI)
ROSETTI MANUEL (CARPI)
CERBONE SALVATORE (CASARANO)
PINTO GIOVANNI (CASARANO)
CASAROTTO MATTEO (CASERTANA)
OUKHADDA SHADY (CASERTANA)
DI TACCHIO FRANCESCO (CATANIA)
BOFFELLI VALERIO (CAVESE)
FORNITO GIUSEPPE (CAVESE)
DIAW DAVIDE DJILY (CITTADELLA)
IHNATOV EDUARD (CITTADELLA)
RICCIARDI MANUEL (COSENZA)
ZUNNO MARCO (CROTONE)
MONDONICO DAVIDE (DOLOMITI BELLUNESI)
MUTANDA KASONGO NOAH ZULA (DOLOMITI BELLUNESI)
OLIVA MARCO (FOGGIA)
ERCOLANI FILIPPO (FORLÌ)
RUFFINI LUCA (GIANA ERMINIO)
PELUSO LUCIANO (GIUGLIANO)
FAZZI NICOLO (GUBBIO)
HRAIECH SABER (GUBBIO)
BERNARDOTTO GABRIELE (GUIDONIA MONTECELIO)
FRANCHINI SIMONE (GUIDONIA MONTECELIO)
COCCHI MATTEO (INTER U23)
CUDRIG NICOLO’ (JUVENTUS NEXT GEN)
VACCA ALESSIO (JUVENTUS NEXT GEN)
COSTA FILIPPO (L.R. VICENZA)
MARENCO FILIPPO (LATINA)
RICCARDI ALESSIO (LATINA)
ZANELLATO NICCOLO’ (LECCO)
PERALTA DIEGO (LIVORNO)
ROCCA MICHELE (LUMEZZANE)
MONDINI GABRIELE (OSPITALETTO FRANCIACORTA)
POSSENTI MARCELLO (OSPITALETTO FRANCIACORTA)
ARINI MARIANO (PERGOLETTESE)
DELL’ORCO CRISTIAN (PERUGIA)
OGUNSEYE IBUKUN ROBERTO (PERUGIA)
MARTEY CLAUDIO MAMAH (PIANESE)
D’ANDREA FILIPPO (PINETO)
IENCO SIMONE (PINETO)
MARRANCONE ALESSANDRO (PINETO)
TONTI ALESSANDRO (PINETO)
ANDOLFI TOMMASO (PONTEDERA)
IANESI SIMONE (PONTEDERA)
FELIPPE NASCIMENTO LUCAS (POTENZA)
BURRUANO ANGELO (PRO VERCELLI)
MARCHETTI STEFANO (PRO VERCELLI)
CAMICIOTTOLI JAMES (RIMINI)
ACHIK ISMAIL (SALERNITANA)
FRASCATORE PAOLO (SALERNITANA)
IAIUNESE CHRISTIAN (SAMBENEDETTESE)
ORSINI TOMMASO (SAMBENEDETTESE)
GUDELEVICIUS ERNESTAS (SIRACUSA)
CRECCO LUCA (SORRENTO)
CRIMI MARCO (TEAM ALTAMURA)
NAZZARO MARCO (TEAM ALTAMURA)
GARETTO MARCO (TERNANA)
ANTONELLI NICOLO’ (TORRES)
STARITA ERNESTO (TORRES)
BALESTRERO DAVIDE (UNION BRESCIA)
VESENTINI FILIPPO (UNION BRESCIA)