Brindisi, le giovanili non si presentano in trasferta: arrivano pesanti sanzioni
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Arrivano le prime sanzioni per il Brindisi. Sabato scorso la società pugliese non aveva mandato in trasferta le sue squadre giovanili in Sicilia a causa della crisi societaria che attanaglia da tempo il club. Il Giudice Sportivo ha inflitto i primi 1.032 euro di multa per le rinunce delle compagini under 15 e under 17, ai quali si aggiungerà un’altra multa, probabilmente ancor più pesante, per la rinuncia della squadra Primavera.
Contestualmente è stato inflitto un punto di penalizzazione per ogni squadra giovanile protagonista di questa triste pagina. Sanzioni che diventeranno molto più acute in caso di altre rinunce nel corso della stagione.
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Brindisi, la decisione del Giudice Sportivo
Queste le disposizioni del Giudice Sportivo per le squadre under 15 e under 17:
CATANIA F.C. – S.S. BRINDISI F.C.
- Visto il referto della gara Catania – Brindisi, in programma alle ore 09:45 presso il campo “Comunale Nesima” di Catania, dal quale si evince che, all’orario fissato per l’inizio dello svolgimento della gara (ore 09:45) e trascorso il tempo di attesa previsto dal regolamento (ore 10:25), la società Brindisi non era presente sul campo di giuoco;
- considerato che la società Brindisi non ha addotto motivi in merito alla mancata partecipazione alla gara e non ha provveduto a presentare preannuncio di reclamo e reclamo;
P.Q.M. ai sensi degli art. 53 punti 2 e 7 delle N.O.I.F., art. 55 punto 1 delle N.O.I.F., art. 10 punti 1 e 4 del C.G.S., art. 8.6 lett. a) del C.U. n° 1 del Settore Giovanile e Scolastico stagione sportiva 2023/24, infligge alla società Brindisi la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 – 3, l’ammenda di € 516,00 trattandosi di prima rinuncia nonché la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica.
** CATANIA F.C. – S.S. BRINDISI F.C. - Visto il referto della gara Catania – Brindisi, in programma alle ore 11:45 presso il campo “Comunale Nesima” di Catania, dal quale si evince che, all’orario fissato per l’inizio dello svolgimento della gara (ore 11:45) e trascorso il tempo di attesa previsto dal regolamento (ore 12:30), la società Brindisi non era presente sul campo di giuoco;
- considerato che la società Brindisi non ha addotto motivi in merito alla mancata partecipazione alla gara e non ha provveduto a presentare preannuncio di reclamo e reclamo;
P.Q.M. ai sensi degli art. 53 punti 2 e 7 delle N.O.I.F., art. 55 punto 1 delle N.O.I.F., art. 10 punti 1 e 4 del C.G.S., art. 8.6 lett. a) del C.U. n° 1 del Settore Giovanile e Scolastico stagione sportiva 2023/24, infligge alla società Brindisi la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 – 3, l’ammenda di € 516,00 trattandosi di prima rinuncia nonché la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica.