Catania-Padova a porte chiuse: ufficiale la decisione del Giudice Sportivo

Arrivata l'ufficialità sulla finale di Coppa Italia del Massimino

21 Marzo 2024

Redazione - Autore

Arrivata la sentenza del Giudice Sportivo dopo quanto successo (LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO QUI) tra il primo e il secondo tempo nella finale di Coppa Italia Serie C, tra Padova e Catania. Per la società rossazzurra, ammenda di 10.000 euro e obbligo di disputare il prossimo impegno di Coppa Italia a porte chiuse (che coincide con la finale di ritorno del Massimino). 5000 euro di ammenda per il Padova, invece. Di seguito il comunicato ufficiale.

Padova-Catania: il comunicato ufficiale della Lega Pro

Società CATANIA
OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA CASALINGA A PORTE CHIUSE ED EURO 10.000 DI AMMENDA
Da quanto sopra esposto appare evidente la gravità dei comportamenti dei sostenitori del CATANIA.
Invero, le condotte sopra riportate sono state perpetrate in violazione degli artt. 6, 25 e 26 C.G.S. e
costituiscono fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e fatti violenti integranti
pericolo per l’incolumità pubblica. Nella specie va rilevato che esse hanno determinato, anche in
concreto, la ritardata ripresa del gioco dopo l’intervallo di circa 4 minuti a causa, peraltro,
dell’invasione di campo da parte di un numero consistente di tifosi ospiti. Inoltre, hanno
rappresentato un rilevante rischio per l’incolumità dei tesserati e dei tifosi e d egli addetti ai servizi
(considerate le modalità dei lanci effettuati in reciproco danno dalle due tifoserie) e hanno provocato
danni all’impianto sportivo.
Alla luce di quanto sopra esposto e osservato, nelle condotte di cui sopra si deve ritenere ricorrente
un caso di particolare gravità che, in applicazione del comma 4 dell’art. 25 cit., impone l’inflizione,
congiunta o disgiunta, anche di una delle sanzioni di cui all’art. 8, comma 1, lettere d), e), f), C.G.S.
Nell’individuazione della sanzione più adeguata ed equamente commisurata alla gravità delle
condotte perpetrate e alle conseguenze concrete che ne sono derivate, appare congrua la sanzione
prevista dalla lettera e) e cioè l’obbligo a carico della Società Catania di disputare una o più gare a
porte chiuse, oltre all’irrogazione di un’ammenda. La congrua graduazione della sanzione,
commisurata alla gravità dei fatti scrutinati, appare quella di seguito indicata.
Ritenuta la continuazione, la misura della sanzione viene determinata in applicazione degli artt. 6, 8,
lett. b) ed e), 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la loro gravità,
rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.,
documentazione fotografica – obbligo di risarcimento danni se richiesto). La misura medesima è
attenuata in considerazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S.
Per l’effetto, commina la sanzione della disputa di una gara casalinga a porte chiuse e di euro 10.000
di ammenda.
Dispone che la sanzione della disputa di una gara casalinga a porte chiuse sia scontata in occasione
della gara successiva di Coppa Italia Serie C che la Società CATANIA disputerà dopo la data di
pubblicazione della presente decisione (Finale di Ritorno Coppa Italia Serie C del 2 aprile 2024).