Cesena-Fermana a porte chiuse: il comunicato della Lega Pro

Il provvedimento in seguito ai fatti con protagonista il padre di Shpendi

30 Gennaio 2024

Redazione - Autore

In seguito a quanto accaduto al triplice fischio di Cesena-Olbia, con protagonista il padre di Cristian Shpendi, è arrivata la decisione del Giudice Sportivo. Obbligo di disputare una gara casalinga a porte chiuse e 1000 euro di ammenda per i bianconeri. Cesena che sconterà il turno senza i propri sostenitori nella seconda gara casalinga successiva alla pubblicazione di questo atto. Dunque, la sfida contro la Fermana del prossimo 3 febbraio si giocherà senza tifosi all’Orogel Stadium. Porte aperte invece per il prossimo turno in casa dei romagnoli, vale a dire la partita contro il Pontedera del 20 gennaio. Pugno duro pure del questore di Forlì-Cesena nei confronti di Liam Shpendi: tre anni di Daspo per il tentativo di colpire con un pugno al volto il portiere dell’Olbia Filippo Rinaldi. Di seguito il comunicato della Lega Pro e del Giudice Sportivo.

Cesena stadio CdC

Cesena Fermana a porte chiuse: il comunicato della Lega

“La Lega Pro, in relazione al provvedimento del Giudice Sportivo di cui al Com. Uff. n.126/DIV del 09.01.2024 con il quale ha irrogato la sanzione dell’obbligo di disputare una gara a porte chiuse, ha disposto che la gara in oggetto, in programma SABATO 03 FEBBRAIO 2024 presso l’Orogel Stadium “Dino Manuzzi” di Cesena, con inizio alle ore 20.45, verrà disputata a porte chiuse”.

Cesena pugno Shpendi

Il comunicato del Giudice Sportivo

Di seguito la nota del Giudice Sportivo: “Dal referto del Direttore di gara, dalle relazioni redatte dai componenti della Procura Federale e dal Commissario di Campo e dalla relativa integrazione, in ordine alla gara CESENA- OLBIA del 7 Gennaio 2024, sono emerse le seguenti risultanze. Al termine della gara una persona proveniente dagli spalti (intersezione tra la Curva Mare destinata ai tifosi del Cesena e la Tribuna adiacente) accedeva indebitamente all’interno del terreno di gioco e, correndo verso un tesserato della società Olbia, il calciatore Rinaldi Filippo, tentava di sferrargli un colpo al volto, senza riuscire ad attingerlo in tale zona del corpo. La colluttazione avveniva a circa 20 metri dalla linea di porta, verso la parte centrale della linea mediana. Il predetto soggetto veniva prontamente allontanato e preso in custodia dagli addetti alla sicurezza. Successivamente il tifoso veniva identificato come il padre di un tesserato del Cesena, il n. 9 Sig. Shpendi Cristian). Vale rilevare che nel corso della gara si era verificato uno scontro fra i due tesserati avversari sopra citati, ovvero il Rinaldi e lo Shpendi, all’esito del quale quest’ultimo aveva riportato una conseguenza pregiudizievole. Vale rilevare, altresì, che la ricostruzione dei fatti come sopra operata non è contrastata affatto dalla documentazione varia trasmessa dalla società Cesena a questo giudicante dopo la gara e prima dell’adozione del presente provvedimento.

Da quanto sopra esposto risulta in modo evidente la gravità della condotta posta in essere dal genitore del calciatore del Cesena in danno di un tesserato avversario, condotta che, in violazione degli artt. 6, 25 e 26 C.G.S., costituisce un fatto contrario alle norme in materia di ordine e di sicurezza e un fatto violento integrante pericolo per l’incolumità pubblica. Inoltre, essa ha rappresentato un rilevante rischio per l’incolumità dei tesserati e degli addetti ai servizi. Di tale condotta deve essere ritenuta responsabile la società Cesena, ai sensi dell’art. 6, commi 3 e 4, C.S.G., alla luce, fra l’altro: del rapporto di parentela dell’autore del gesto con un calciatore della società medesima; delle conseguenze pregiudizievoli riportate dal di lui figlio in uno scontro di gioco con il calciatore avversario, destinatario del colpo inferto; della direzione del gesto in danno di un calciatore avversario della società ospitante.

Alla luce di quanto sopra riportato, nelle condotte di cui sopra, si deve ritenere ricorrente un caso di particolare gravità che, in applicazione del comma 4 dell’art. 25 cit., impone l’inflizione, congiunta o disgiunta, di una delle sanzioni di cui all’art. 8, comma 1, lettere d), e), f), C.G.S. Nell’individuazione della sanzione più adeguata alla gravità delle condotte perpetrate ed alle conseguenze concrete che ne sono derivate appare congrua la sanzione prevista dalla lettera e), e cioè l’obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse. Peraltro, dai documenti sopra richiamati risulta, altresì, il lancio da parte dei tifosi del Cesena, al 58° minuto della gara, di tre bicchieri di plastica semi pieni contenenti liquido, uno sul terreno di gioco e due nel recinto di gioco.

Per i motivi esposti, in ordine alle condotte sopra specificate poste in essere dai sostenitori del Cesena, il G.S. adotta il seguente provvedimento.

OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA CASALINGA A PORTE CHIUSE ED EURO 1000 DI AMMENDA

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 8, lett. e), 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la loro gravità (r. IV Ufficiale, r. proc. fed., r. c.c., integrazione r. c.c.). Dispone che la sanzione della disputa di una gara casalinga a porte chiuse sia scontata in occasione della seconda gara casalinga di Campionato che la Società Cesena disputerà successivamente alla data di pubblicazione della presente decisione, onde consentire alla LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO di adottare le misure conseguenti alla sanzione irrogata”.