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Follia di Galano contro la Juve Stabia, arriva la stangata del Giudice Sportivo

Rientreranno per l’11esima giornata di campionato

I novi minuti da incubo di Galano sfociano in una squalifica di 3 giornate di campionato. Appena entrato, l’ex Bari aveva infatti dato uno schiaffo al suo avversario dopo uno scontro di gioco. Tre turni di stop anche per Romeo che “a seguito dell’esultanza per la segnatura della rete della propria squadra, si avvicinava dapprima colpendo un avversario con un calcetto e poi con uno schiaffo al volto”, si legge nel comunicato della Lega Pro. Un match “folle” per i due giocatori che salteranno dunque tre partite di campionato. Il fantasista del Brindisi le gare con Foggia (trasferta), Casertana (casa) e Messina (trasferta); il numero 7 dei gialloblù le sfide contro Catania (casa), Turris (trasferta) e Casertana (trasferta).

Galano e Romeo fermi per tre turni: le motivazioni del Giudice

Di seguito le motivazioni del Giudice Sportivo sulle squalifiche di Galano e Romeo:

“SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

GALANO CRISTIAN (BRINDISI) per avere, al 35° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, a seguito di una trattenuta, reagiva colpendolo con una gomitata al volto e tentando di tirare un calcio sulla gamba sinistra; senza conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessiva della condotta e considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico dell’avversario e, dall’altra, la delicatezza della parte del corpo dell’avversario attinta dal colpo.

ROMEO FEDERICO (JUVE STABIA) per avere, al 16° minuto del primo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, a seguito dell’esultanza per la segnatura della rete della propria squadra, si avvicinava dapprima colpendolo con un calcetto e poi con uno schiaffo al volto. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessiva della condotta e considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico dell’avversario e, dall’altra, la delicatezza della parte del corpo dell’avversario attinta dal colpo.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MARRANZINO PASQUALE (JUVE STABIA) per avere, al 44° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro
e della Quaterna Arbitrale, in quanto si alzava dalla panchina gesticolando e pronunciando frasi irriguardose al loro indirizzo per dissentire nei confronti di una decisione arbitrale. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale)”.