Home » Giudice Sportivo, 41 giocatori squalificati. Multe per dieci club

Giudice Sportivo, 41 giocatori squalificati. Multe per dieci club

Casertana Montalto

Credit Uff Stampa Casertana

Comunicato ufficiale del Giudice Sportivo al termine della 32^ giornata di campionato di Serie C. Questa la nota:

DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 26 MARZO 2024
ESPINOSA LUCA 
(GIUGLIANO) per avere, al 19° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto protestava reiteratamente nei suoi confronti.  
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

DIRIGENTI NON ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 2 APRILE 2024
AMODIO ANTONIO JUNIOR 
(GIUGLIANO)
A) per avere fatto accesso nel recinto di gioco ed esservi trattenuto per tutto la gara, senza essere iscritto in distinta;
B) per avere prima dell’inizio, tra il primo e secondo tempo e al termine della gara, fatto accesso negli spogliatoi ed esservi ivi trattenuto, senza essere iscritto in distinta.  
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e ritenuta la continuazione (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 200,00
LOVISA MATTEO
 (JUVE STABIA) per avere tenuto un comportamento non corretto prendendo posto sulla panchina principale in luogo della panchina aggiuntiva.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2 C.G.S., valutate le modalità complessiva dei fatti (r. proc. fed.).

ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
BIANCHINI GIUSEPPE
 (ARZIGNANO VALCHIAMPO) per avere, al 49° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta non corretta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, dopo aver abbandonato l’area tecnica, si avvicinava a quest’ultimo e lo spingeva, facendolo cadere a terra e impedendogli di riprendere il gioco rapidamente.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2 e 38 C.G.S. valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non sussistono conseguenze a carico dell’avversario.  

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
GRILLI STEFANO 
(PINETO) per avere, al 21° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto protestava reiteratamente nei suoi confronti.  
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

ALLENATORI NON ESPULSI
AMMENDA € 1.000,00
MICILLO DAVIDE
 (TRENTO) per avere, al 49° minuto del secondo tempo, in occasione dell’espulsione dell’Allenatore della Squadra avversaria, tenuto una condotta non corretta nei confronti di un Collaboratore della Procura Federale in quanto, si avvicinava a quest’ultimo proferendo una frase irriguardosa nei suoi confronti.  
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2 C.G.S. valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva, r. proc. fed.).  

PREPARATORI ATLETICI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
BARBERIO VITO 
(GUBBIO) per avere, al 42° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto, si alzava dalla panchina aggiuntiva gesticolando e pronunciando frasi irrispettose al loro indirizzo, per contestarne l’operato.  
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva, r. Assistente Arbitrale n.1).

credit avellino

In merito alle gare della 32^ giornata, il Giudice sportivo ha adottato le seguenti deliberazioni in merito ai club:

SOCIETA’
AMMENDA € 2.000,00
AVELLINO  

A) per avere, i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Avellino, intonato, al 56° minuto della gara,  un coro offensivo ed insultante nei confronti dei tifosi avversari ripetuto per cinque minuti che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, deve essere qualificato quale insulto becero e di pessimo gusto, che, direttamente o indirettamente, ha comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idoneo a porre in essere un comportamento discriminante;
B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 10° minuto della gara, un fumogeno e due petardi di notevole potenza nel recinto di gioco, senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25, comma 3 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose, considerati la particolare odiosità della condotta sub A) e i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

BRINDISI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Ospiti, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere:
1. fatto esplodere, al 1° e 2° minuto del primo tempo, tre petardi nel proprio Settore;
2. nell’aver lanciato, durante la gara, quattro petardi di notevole potenza nel recinto di gioco, undici fumogeni nel recinto di gioco e otto fumogeni sul terreno di gioco in prossimità della bandierina, senza colpire alcuno ma, determinando, con tale condotta, la bruciatura del telo di copertura di un LED pubblicitario posto a bordo campo, di due cavi elettrici, di cui uno in prossimità del LED posto a bordocampo, di un tubo antincendio e di alcune zolle del campo.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società disputava la gara in trasferta e che i fatti sopra indicati sono connotati da gravità, in quanto hanno rappresentato un rischio per l’incolumità dei tesserati e provocato danni ai LED pubblicitari (r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica – obbligo di risarcimento danni se richiesto).

AMMENDA € 1.500,00
NOVARA per avere, i suoi sostenitori (circa il 70%), posizionati nel Settore Curva Nord, intonato, al 2° minuto del secondo tempo, un coro offensivo ed insultante nei confronti dei tifosi avversari ripetuto per sette volte che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, deve essere qualificato quale insulto becero e di pessimo gusto, che, direttamente o indirettamente, ha comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idoneo a porre in essere un comportamento discriminante.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, la particolare odiosità della condotta tenuta e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

AMMENDA € 1.200,00
PRO VERCELLI
  
A) per avere, i suoi sostenitori (circa il 70%), posizionati nel Settore Curva Sud – Settore Ospiti, intonato, all’8° minuto del secondo tempo, un coro offensivo ed insultante nei confronti dei tifosi avversari ripetuto per cinque volte che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, deve essere qualificato quale insulto becero e di pessimo gusto, che, direttamente o indirettamente, ha comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idoneo a porre in essere un comportamento discriminante;
B) per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere danneggiato parti dei servizi igienici loro riservati.  
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, 25, comma 3 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, la particolare odiosità della condotta sub A), rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c., integrazione r. c.c. – documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).

AMMENDA € 1.000,00
LATINA 
per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 1°, 11°, 12°, 41° e 70° minuto della gara, sei petardi nel recinto di gioco, senza conseguenze. 
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e, considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c.).  

VIS PESARO  
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al termine della gara, una bottiglietta d’acqua in plastica semivuota in direzione dell’Arbitro, bottiglietta che cadeva a qualche metro di distanza senza colpirlo;
B) per avere, alcuni suoi sostenitori, al termine della gara, proferito cori offensivi nei confronti dell’Arbitro.    
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale).    

AMMENDA € 900,00
CASERTANA per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio della gara di tre minuti, a causa dell’uscita ritardata dagli spogliatoi.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 6 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e tenuto conto del precedente specifico a carico della società sanzionata (supplemento r. Arbitrale, r. c.c.).

AMMENDA € 400,00
MONOPOLI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 1° minuto del primo tempo, un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze.  
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).  

AMMENDA € 300,00
BENEVENTO 
per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai propri sostenitori, consistiti nell’avere danneggiato numero 6 seggiolini del settore loro riservato.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. c.c., documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).

AMMENDA € 200,00
GIUGLIANO
 per avere i suoi sostenitori (75%) posizionati nel Settore Tribuna Laterale Sud intonato:  
1. durante l’ingresso in campo delle Squadre, un coro offensivo nei confronti di un calciatore avversario, ripetuto ininterrottamente per un minuto;
2. al termine del primo tempo, un coro offensivo nei confronti di un calciatore avversario, ripetuto ininterrottamente per un minuto.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed., r. c.c.).

CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

SAMELE LUIGI (ALESSANDRIA) per avere, al 27° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, a gioco fermo, nel corso di una mass confrontation, dopo aver preso tre metri di rincorsa lo colpiva di lato con un pugno all’altezza della spalla.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessiva della condotta e considerate, da una parte, la natura del gesto (pugno) posto in essere e la perpetrazione della condotta a gioco fermo e, dall’altra, la circostanza che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli a carico dell’avversario (r. Assistente Arbitrale n.2).  

SOLCIA DANIELE (ATALANTA U23) per avere, al 39° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, con il pallone non in gioco, lo colpiva a mano aperta sul volto.  
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessiva della condotta e considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico dell’avversario e, dall’altra, la delicatezza della parte del corpo dell’avversario attinta dal colpo e la perpetrazione della condotta a gioco fermo.  

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
BONNIN VASQUEZ CAYETANO BARTOL (BRINDISI) per avere, al 45° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.  
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

BORSOI MATTEO (PINETO) per avere, al 20° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.  
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
STRAMACCIONI DIEGO (JUVENTUS NEXT GEN)
OMOREGBE BOB MURPHY (SESTRI LEVANTE)
PUGLIESE SAMUEL  (TURRIS)

CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (XIV INFR)
ILLANES MINUCCI JULIAN (CARRARESE)
VANO MICHELE (MONTEROSI TUSCIA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (X INFR)
ROTA ARENSI (ALESSANDRIA)
CELLA STEFANO (ANCONA)
ARBOLEDA CHRISTIAN (OLBIA)
VOLPICELLI EMILIO (PINETO)
MAZZOLO FRANCESCO (VIRTUS VERONA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)  
LONGO SALVATORE (ALBINOLEFFE)
GEGA ERTIJON (ALESSANDRIA)
PINATO MARCO (BENEVENTO)
OGUNSEYE IBUKUN ROBERTO (CESENA)
RICCARDI DAVIDE (FOGGIA)
VEZZONI FRANCO ORLANDO (FOGGIA)
MORELLI GABRIELE (GUBBIO)
ROSAIA GIACOMO (GUBBIO)
PELAGATTI CARLO (LEGNAGO SALUS)
POGLIANO CESARE (LUMEZZANE)
GORI MIRKO (MONTEROSI TUSCIA)
ADAMONIS MARIUS (PERUGIA)
CANGIANO GIANMARCO (PESCARA)
BENEDETTI GIACOMO (PONTEDERA)
ARMINI NICOLO (POTENZA)
CANDELLORI KEVIN (POTENZA)
HADZIOSMANOVIC CRISTIAN (POTENZA)
MARIANUCCI LUCA (PRO SESTO)
ALCIBIADE RAFFAELE (RENATE)
BALDASSIN LUCA (RENATE)
ESPOSITO GIANLUCA (RENATE)
BUCHEL MARCEL (SPAL)
TRIPALDELLI ALESSANDRO (SPAL)
PORTANOVA DENIS (VIRTUS ENTELLA)
TOMASELLI GIACOMO (VIRTUS ENTELLA)
AMADIO MARCO (VIRTUS VERONA)
VALDIFIORI MIRKO (VIS PESARO)