Giudice sportivo, ammende per Turris e Avellino: il comunicato

Le decisioni dopo il derby campano

serie c 2022 2023
5 Aprile 2022

Redazione - Autore

Nel posticipo della 35^ giornata del girone C di Serie C è andato in scena il derby tra Avellino e Turris. Una partita sentita sugli spalti e tirata in campo risolta solamente a cinque minuti dalla fine ddai ragazzi di Gautieri con Di Gaudio. Match in dubbio fino all’ultimo per le positività al Covid nella squadra di Torre del Greco. Una sfida che porta con sè anche due multe salate sia per l’Avellino che per la Turris.

Giudice Sportivo, 3000€ di multa per la Turris

Infatti il Giudice Sportivo il Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli ha deliberato una multa di 3000 per la Turris. Queste le motivazioni: “fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, presenti nel settore loro riservato, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere:
1 – nove minuti prima del fischio di inizio, acceso un fumogeno e lanciato lo stesso sul
terreno di gioco, così danneggiando il manto in erba sintetica, come da documentazione
fotografica;
2 – in occasione del fischio di inizio della gara, fatto esplodere nel loro settore un petardo
di notevole potenza;
3 – durante l’incontro, acceso ulteriori 10 bengala, lanciandone tre nello spazio asfaltato
tra il terreno di gioco e gli spalti, senza provocare danni;
4 – al 21°minuto del primo tempo, acceso un fumogeno e lanciato lo stesso nel recinto di
gioco.

Il Giudice Sportivo poi continua con altre motivazioni: “Fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai
suoi sostenitori, presenti nel settore loro riservato, consistiti nell’avere:
1 – con il comportamento sub A), punto 1, danneggiato il manto in erba sintetica, come
da documentazione fotografica;
2 – danneggiato dodici sediolini posti nel settore loro riservato, come da documentazione
fotografica.
C) per avere i suoi sostenitori, presenti nel settore loro riservato, intonato ripetutamente
(dieci volte) un coro oltraggioso ed offensivo nei confronti dei tifosi della Squadra
avversaria, al 47° minuto del primo tempo.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma
2, 25 e 26 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che solo il fumogeno
lanciato sul terreno di gioco prima dell’inizio della gara ha provocato danni e considerato
che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed., r.c.c. – obbligo di
risarcimento se richiesto)”. 

Ammenda per insulti di origine territoriale per l’Avellino

Di 2500 invece la multa deliberata all’Avellino in quanto “i suoi sostenitori, presenti in curva sud, hanno intonato ripetutamente cori oltraggiosi e comportanti offesa, denigrazione e insulto per motivi di origine territoriale nei confronti dei tifosi della Squadra avversaria e dei tifosi di un’altra Città, al 1°minuto, al
26°minuto ed al 28°minuto del primo tempo. Ritenuta la continuazione, valutate le modalità complessive dei fatti, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S. (r.proc. fed.,
r.c.c.)”.