Giudice Sportivo, il comunicato ufficiale dopo il secondo turno dei playoff

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29 Maggio 2023

Redazione - Autore

In vista delle gare di ritorno della seconda fase nazionale playoff, attraverso un comunicato, la Lega Pro ha reso note le decisioni del Giudice Sportivo dopo i primi 90 minuti della doppia sfida.

Giudice Sportivo, il comunicato ufficiale

Di seguito, nella nota ufficiale pubblicata sul sito della Lega Pro, il comunicato ufficiale: “Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta del 28 Maggio 2023 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 27 MAGGIO 2023

DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETÀ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 14 AGOSTO 2023
DI NUNNO PAOLO LEONARDO (LECCO)
A) per avere, al 43° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento irriguardoso nei confronti dell’Arbitro in quanto entrava sul terreno di gioco, roteava in aria il suo bastone, e rivolgeva frasi irriguardose nei suoi confronti;
B) per avere, al termine della gara, atteso l’Arbitro davanti alla porta degli spogliatoi e reiterato tale condotta, pronunciando nei suoi confronti frasi irriguardose per contestare il suo operato e, avvicinatosi allo stesso, afferrando con la mano il suo braccio sinistro all’altezza dell’avambraccio senza causargli dolore;
C) per avere, al termine della gara, al rientro della squadra ospite, nel corridoio antistante gli spogliatoi, colpito con una manata al petto il calciatore del Pordenone PIRRELLO ROBERTO, senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a) e B), C.G.S., ritenuta la continuazione, valutate le modalità complessive della condotta e la gravità della condotta posta in essere (referto arbitrale, r. proc. fed., r. c.c., supplemento r. c.c.).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETÀ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 29 LUGLIO 2023
MAIOLO ANGELO (LECCO)
per avere, al 43° minuto del secondo tempo, in occasione dell’espulsione del Sig. DI NUNNO LEONARDO, tenuto una condotta irriguardosa e offensiva nei confronti dell’Arbitro in quanto proferiva nei suoi confronti una frase offensiva e, alla notifica del provvedimento di espulsione, applaudiva ironicamente verso lo stesso.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta (sanzione aggravata dalla qualifica di Dirigente Addetto all’Arbitro ricoperta dal Sig. MAIOLO ANGELO).

ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED EURO 1000 DI AMMENDA

MALGRATI ANDREA (LECCO)
per avere, al termine della gara, tenuto una condotta offensiva nei confronti della Quaterna Arbitrale pronunciando frasi offensive nei confronti della stessa. Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta.

ALLENATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

DELIO ROSSI (FOGGIA)
per avere, al termine della gara, tenuto un comportamento non corretto nei confronti dell’Allenatore della squadra avversaria, Sig. LAMBERTO ZAULI, in quanto, mentre quest’ultimo si era avvicinato al Sig. ROSSI per stringergli la mano, provocava un diverbio e, con fare provocatorio, afferrava per il bavero della giacca il Sig. ZAULI. Quindi i due venivano separati dall’intervento dei Delegati e dei Collaboratori della Procura Federale. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta (r. proc. fed., r. c.c.).

CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UN GARA EFFETTIVA ED EURO 500 DI AMMENDA

LESCANO FACUNDO (PESCARA)
per avere, al 22° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario in quanto, con il pallone a distanza di gioco, mentre cercava di intervenire sul pallone, lo colpiva con i tacchetti e con vigoria sproporzionata sulla tibia.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessiva della condotta, considerato, da una parte, le modalità della condotta tenuta e la sua intrinseca pericolosità e, dall’altra, la mancanza di conseguenze pregiudizievoli a carico dell’avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (II INFR)

LEO DANIEL COSIMO (FOGGIA)
MESIK IVAN (PESCARA)
RAMIREZ PEREYRA GASTON EXEQUIEL (VIRTUS ENTELLA)
SADIKI KOSOVAR (VIRTUS ENTELLA)
SIATOUNIS ANTONIOS (VIRTUS ENTELLA)

AMMONIZIONE (I INFR)
BERETTA GIACOMO (FOGGIA)
PINZAUTI LORENZO (LECCO)
DE ROSE FRANCESCO (CESENA)
HRAIECH SABER (CESENA)
KARGBO AUGUSTUS (CROTONE)
MOGOS VASILE (CROTONE)
KRAJA ERDIS (PESCARA)
BENEDETTI AMEDEO (PORDENONE)
BRUSCAGIN MATTEO (PORDENONE)
BURRAI SALVATORE (PORDENONE)
FESTA MARCO (PORDENONE)
PINATO MARCO (PORDENONE)
POMPEU DA SILVA RONALDO (L.R. VICENZA)
STOPPA MATTEO (L.R. VICENZA)
PARODI LUCA (VIRTUS ENTELLA)
TOMASELLI GIACOMO (VIRTUS ENTELLA)

Ammende per Foggia e altri tre club

Questa la nota ufficiale: “Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta del 28 Maggio 2023 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 27 MAGGIO 2023
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:
Il Giudice Sportivo, premesso che in occasione delle gare di andata del secondo turno della Fase Play Off Nazionale i sostenitori delle Società Crotone, Foggia, Pescara, Pordenone, L.R. Vicenza, hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 CGS:
– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenza dannose; considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

SOCIETA
AMMENDA
€ 4000 FOGGIA
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti:
1. nell’avere lanciato, durante la fase di riscaldamento, un fumogeno sul terreno di gioco e, al termine della gara, un fumogeno sul terreno di gioco;
2. nell’avere lanciato, dalla Curva Sud, al 9° minuto del secondo tempo, due confezioni di Caffè Borghetti sul terreno di gioco;
3. nell’avere lanciato, al 19° minuto del secondo tempo, dalla Curva Sud, 2 contenitori di bengala in precedenza accesi e consumati e cinque bengala sul terreno di gioco;
4. nell’avere lanciato dal Settore Distinti, al 48° minuto del secondo tempo, sul terreno di gioco una bottiglietta d’acqua semipiena senza tappo;
B) per avere i suoi sostenitori, posizionati in Curva Nord intonato, al 35° minuto del secondo tempo, per cinque volte, un coro offensivo e insultante nei confronti dei tifosi avversari che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, deve essere qualificato quale insulto becero e di pessimo gusto, ma non idoneo a porre in essere un comportamento discriminante.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, considerato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S (r. proc. fed., r. c.c.).

€ 1500 LECCO
per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità
pubblica, consistiti:
1. nell’aver lanciato, all’84° minuto della gara, in occasione del calcio di rigore assegnato alla squadra avversaria, due bicchieri semipieni sul terreno di
gioco;
2. nell’aver lanciato, al termine della gara, un bicchiere semipieno sul terreno di gioco, che colpiva di rimbalzo il polpaccio dell’Arbitro mentre stava imboccando il tunnel che conduce agli spogliatoi.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (referto arbitrale, r. proc. fed.).

€ 1000 PESCARA
per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, all’interno del recinto di gioco, prima dell’inizio della gara quattro petardi e tre fumogeni e, al 36° minuto del secondo tempo, un fumogeno nel recinto di gioco.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S valutate le modalità complessive dei fatti,
rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerate le misure previste poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c).

€ 150 CROTONE
per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere danneggiato, e divelto all’interno del Settore Ospiti, un seggiolino.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., documentazione fotografica – obbligo di risarcimento danni se richiesto).