Caso Pergolettese-Triestina, rigettato il reclamo del Piacenza: il comunicato del Tribunale Federale Nazionale

Il comunicato

sede figc
4 Maggio 2023

Redazione - Autore

La richiesta del Piacenza è stata rifiutata. A pochi giorni infatti dall’inizio dei playout, il club aveva chiesto di rinviare il fischio d’inizio degli spareggi di Serie C validi per la salvezza. Il motivo? Un presunto illecito sportivo legato alla partita andata in scena nell’ultima giornata di campionato tra Pergolettese e Triestina. Così, nella giornata di martedì 2 maggio, il presidente del club aveva chiesto un rinvio immediato dei playout.

Playout, il comunicato della Figc

Sabato 6 maggio scenderanno in campo le squadre per giocare i playout di Serie C. Con un comunicato però, la Figc ha reso noto che è stata rifiutata la richiesta di rinvio presentata dal Piacenza. Inoltre, è stata fissata un’udienza in videoconferenza martedì 9 maggio alle ore 12:00. “TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
IL PRESIDENTE
Letto il ricorso, ex art. 30 e 31 del CGS CONI, con il quale la Società Piacenza Calcio 1919 Srl chiede accertarsi la regolarità della gara Pergolettese – Triestina, valida per la 38° giornata del Campionato di Serie C, e impugna la delibera della Lega Italiana Calcio Professionistico di cui al C.U. n. 225 del 28 aprile 2023, di fissazione della date di disputa dei playout, atteso che, ove venisse accertato un illecito sportivo in quella gara (del quale vi è qualche indizio), la Triestina retrocederebbe al suo posto, mentre essa
andrebbe a disputare i playout;
chiede, pertanto, che il Tribunale svolga attività volta ad accertare i fatti a mezzo audizioni o quant’altro e, ricorrendone i presupposti, sanzioni gli autori del fatto illecito;
tenuto conto che le gare di andata dei playout sono fissate al 6 maggio 2023, chiede altresì che il Presidente del Tribunale sospenda, con decreto monocratico, detta delibera n. 225 del 28 aprile 2023, al fine di evitare lo svolgimento dei playout che renderebbe la situazione della ricorrente irreversibile DECRETA
La richiesta di decreto monocratico cautelare è priva di fumus boni juris. Invero, l’art. 30 CGS CONI affida al Tribunale Federale la tutela di situazioni giuridicamente protette nell’ordinamento federale
purché per i relativi fatti “non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi ad organi di giustizia sportiva”. Nella fattispecie in esame, dalla stessa documentazione depositata dalla società risulta sussistere un procedimento su fatti oggetto di ricorso dinanzi alla Procura Federale, che è a pieno titolo organo di giustizia sportiva [art. 45, comma 1 lett. e) del Codice di Giustizia Sportiva FIGC]. Ne consegue che il ricorso risulta all’evidenza inammissibile.
Ma vi è, poi, altra ragione di sistema che rende la richiesta della società inammissibile.
Essa chiede, infatti, che il Tribunale svolga attività inquirente e poi attività decisionale.
Il che non è consentito per le attribuzioni funzionali della Procura Federale e del Tribunale, peraltro rilevando che quanto ipotizzato
dalla società comporterebbe il travolgimento delle regole del Codice di Giustizia Sportiva FIGC quanto al procedimento
disciplinare, con conseguente grave vulnus del diritto di difesa.
Ogni diversa, pur possibile, considerazione rimane assorbita.
P.Q.M.
Rigetta la misura di decreto monocratico cautelare e fissa per la discussione dell’istanza cautelare in sede collegiale l’udienza del 9
maggio 2023, ore 12.00, in modalità videoconferenza, riducendo a giorni 4 il termine di comparizione.
IL PRESIDENTE
Carlo Sica
Depositato in data 4 maggio 2023