Il trionfo dell'Ascoli nella finale di ritorno dei playoff contro l’Union Brescia, terminata con un netto 3-0 il 7 giugno 2026, è stato seguito dalle decisioni disciplinari del Giudice Sportivo Stefano Palazzi. Nonostante il clima di festa per il risultato sportivo, la società bianconera ha ricevuto un'ammenda di 1.200,00 euro a causa dei comportamenti della propria tifoseria durante l'incontro. Il provvedimento è stato motivato innanzitutto dai cori offensivi e insultanti rivolti verso una tifoseria avversaria, intonati dalla quasi totalità dei sostenitori presenti in Curva Nord e in Tribuna Mazzone al 18°, 20° e 25° minuto della ripresa. Di seguito tutte le decisioni del Giudice Sportivo: 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il Giudice Sportivo, premesso che in occasione della Finale di ritorno i sostenitori della Società ASCOLI hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:

- introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato nel proprio Settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose;

- considerato che nei confronti della Società sopra indicata ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

DELIBERA

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori

SOCIETA'

AMMENDA € 1200,00

ASCOLI

A) per avere, i suoi sostenitori (circa il 100%) posizionati nel Settore Curva Nord e in Tribuna Mazzone, intonato, al 18°, al 20° e al 25° minuto del secondo tempo, un coro offensivo e insultante nei confronti dei tifosi di un’altra squadra avversaria, ripetuto per tre volte in tutte le predette circostanze;

B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato:

1. al 95° minuto della gara, un fumogeno sul terreno di gioco, senza conseguenze;

2. nel corso del primo e del secondo tempo, ottantatré bicchieri di plastica semipieni di liquido e trentacinque confezioni di Caffe Borghetti vuoti nel recinto

di gioco, senza conseguenze.

Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 25, comma 3, e 26 C.G.S., rilevato che con riferimento alla condotta sub B) non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

BALESTRERO DAVIDE (UNION BRESCIA)

DE MARIA VINCENT (UNION BRESCIA)

AMMONIZIONE (I INFR)

GORI GABRIELE (ASCOLI)

MILANESE TOMMASO PANTALE (ASCOLI)

NICOLETTI MANUEL (ASCOLI)

SILIPO ANDREA (ASCOLI)

Sezione: News / Data: Lun 08 giugno 2026 alle 17:28
Autore: Filippo Gambacorta
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