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Giudice Sportivo, Curva Mare chiusa per Cesena-Pontedera

Cesena Orogel Stadium

Cesena-Pontedera, la seconda gara casalinga dei bianconeri nel girone di ritorno, si giocherà senza pubblico in Curva Mare. È questa la decisione del Giudice Sportivo a seguito di alcuni episodi violenti di cui si sono resi protagonisti i tifosi romagnoli durante la trasferta all’Adriatico di Pescara il 25 novembre scorso. Alla chiusura del settore dell’Orogel Stadium nel quale siedono i gruppi del tifo organizzato si aggiunge anche una sanzione di carattere pecuniario inflitta alla società. Il Cesena F.C. dovrà pagare un’ammenda di euro 500. La data del match con i toscani non è ancora definita con esattezza. Come non è ancora del tutto chiaro se i supporters romagnoli in possesso di abbonamento in Curva Mare potranno assistere alla gara da un altro settore dello stadio. Un elemento che verrà delineato nei prossimi giorni.

Credits: Luigi Rega

Cesena, con il Pontedera Curva Mare chiusa: il provvedimento del Giudice Sportivo

La seconda gara casalinga del Cesena, contro il Pontedera, si giocherà con il settore Curva Mare vuoto. Così ha deciso il Giudice Sportivo per sanzionare alcuni comportamenti non a norma dei tifosi bianconeri. I fatti risalgono alla partita Pescara-Cesena dello scorso 25 novembre. Di seguito il testo integrale della sentenza.

Il Giudice Sportivo, con l’assistenza di Irene Papi e del Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Silvano Torrini,

  • viste le relazioni redatte dai componenti della Procura Federale e dal Commissario di Campo
    concernenti la gara Pescara – Cesena del 25.11.2023 e la conseguente ordinanza con la quale sono
    stati disposti accertamenti istruttori;
  • vista la relazione trasmessa a mezzo PEC in data 20.12.2023 dalla Procura Federale a questo Giudice
    in riscontro alla richiesta formulata rileva quanto segue.
    I sostenitori della Società Cesena, posizionati nel Settore Curva Ospiti, hanno lanciato:
  1. al 41° minuto del primo tempo, un petardo di media intensità nel proprio Settore;
  2. tra il primo e il secondo tempo, un petardo all’interno del proprio Settore che esplodeva nelle
    vicinanze di due Steward con conseguenze lesive a carico degli stessi, i quali venivano trasportati al
    Pronto Soccorso.
    Ritenuto che i fatti sopra indicati siano contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e integrino
    atti violenti commessi dai propri sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica e che gli stessi
    siano connotati da particolare gravità, in quanto hanno rappresentato un rilevante rischio per
    l’incolumità dei tesserati e degli addetti ai servizi quanto al lancio dei petardi;
  • ritenuto che la condotta sopra descritta integri gli estremi della gravità, atteso che il lancio del
    materiale pirotecnico ha comportato conseguenze pregiudizievoli a carico di due Steward;
  • visti gli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la
    Società sanzionata disputava la gara in trasferta;
  • ritenuto che, nella graduazione delle sanzioni previste dal combinato disposto di cui agli artt. 26 e 8
    C.G.S., sia equo irrogare la sanzione dell’ammenda e dell’obbligo di disputare la gara con uno o più
    Settori privi di spettatori;
  • rilevato che dal supplemento di relazione richiesto alla Procura Federale emerge che i tifosi, fra i quali
    vi erano gli autori dei gesti, nelle gare disputate in casa, risultano occupare, in larga maggioranza (403
    sui 676 presenti) il Settore “Curva Mare Inferiore” e “Curva Mare Superiore”;
  • ritenuto, pertanto, che l’individuazione dei settori previsti dall’art. 8, lett. d) va effettuata sulla scorta
    di tale elemento conoscitivo, anche in via equitativa,
    P.Q.M.
  • delibera di sanzionare la Società CESENA con l’obbligo di disputare una gara casalinga con i Settori
    denominati “Curva Mare Inferiore” e “Curva Mare Superiore”, destinati ai sostenitori della Società
    ospitante, privi di spettatori e con l’irrogazione di EURO 500,00 di AMMENDA.
    Dispone che la gara casalinga da disputare con i Settori sopra specificati privi di spettatori inflitta alla
    Società Cesena, sia scontata in occasione della seconda gara casalinga di Campionato che la Società.Cesena disputerà successivamente alla data di pubblicazione della presente decisione, al fine di
  • consentire l’attuazione delle necessarie misure organizzative (r. proc. fed., r. c.c.).
  • IL GIUDICE SPORTIVO Dott. Stefano Palazzi Pubblicato in Firenze 21 Dicembre 2023
  • IL PRESIDENTE Matteo Marani