Offese razziste di un tifoso all’assistente: multa all’Audace Cerignola

Il comunicato ufficiale

2 Aprile 2024

Redazione - Autore

Arrivano le sanzioni del Giudice Sportivo dopo la disputa della 34^ giornata di Serie C. Multati ben undici club, con l’ammenda più salata all’Audace Cerignola. Di seguito il comunicato ufficiale.

Il comunicato ufficiale del Giudice Sportivo

AMMENDA €3.000 – Audace Cerignola per avere un suo sostenitore, posizionato all’interno del Settore Tribuna (occupato da circa 800 sostenitori) e portatosi a ridosso della recinzione adiacente l’imbocco del tunnel che conduce agli spogliatoi, al termine della gara, mentre la Quaterna Arbitrale e le Squadre rientravano negli spogliatoi, proferito un epiteto razzista, ripetuto per due volte, nei confronti dell’Assistente Arbitrale n. 1 comportante offesa, denigrazione e insulto per motivi di razza, colore, nazionalità, origine anche etnica. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, eì 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive della vicenda, connotata da particolare gravità, ritenuto che nella specie non ricorre il requisito della dimensione necessario per l’integrazione della fattispecie di cui all’art. 28, comma 4 e considerati i modelli organizzativi ex art. 29 C.G.S. (r. Assistente Arbitrale n. 1, r. Assistente Arbitrale n. 2, r. proc. fed., supplemento r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 2.000,00 – Juve Stabia: Per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti: 1. nell’avere lanciato, al 32° e 33° minuto della gara, due fumogeni spenti sul terreno di gioco, al 21° minuto del secondo tempo, una bottiglietta d’acqua semipiena sul terreno di gioco, senza conseguenze; 2. nell’essere alcuni suoi sostenitori (circa 25-30, in prevalenza bambini) entrati nel recinto di gioco, dopo avere scavalcato la recinzione, per festeggiare la vittoria della propria squadra, senza alcuna conseguenza pregiudizievole; 3. nell’avere acceso, prima dell’inizio della gara, alcuni fumogeni determinando, con tale condotta, un ritardo di circa due minuti nell’avvio della gara, in attesa che tornasse una corretta visibilità. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 1.400,00 – ACR MESSINA per avere causato il ritardo dell’inizio della gara di 2 minuti non presentandosi puntualmente nel tunnel per l’ingresso in campo.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 6 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e tenuto conto dei precedenti specifici a carico della società sanzionata (r. Arbitrale, r. c.c.).

AMMENDA € 1.200,00 – PESCARA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere: 1. lanciato, durante la gara, cinque petardi nel recinto di gioco e un fumogeno sul terreno di gioco senza provocare conseguenze e due fumogeni nel recinto di gioco provocando il danneggiamento di due pannelli LED; 2. danneggiato due seggiolini posti nel Settore loro riservato. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c. – documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).

AMMENDA € 800,00 – ANCONA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere esploso, al 1° minuto del primo tempo, dieci petardi nel proprio Settore, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed., r. c.c.).

LATINA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato due petardi nel recinto di gioco, uno al 13° minuto del primo tempo e l’altro al 9° minuto del secondo tempo, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati e i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

POTENZA per avere, i suoi sostenitori, al 1° minuto del tempo, lanciato sul terreno di gioco numerosi coriandoli e rotoli di carta determinando, con tale condotta, una sospensione della gara da parte dell’Arbitro per due minuti circa. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati e i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (supplemento r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 400,00 – VIS PESARO per avere causato il ritardo dell’inizio della gara di 2 minuti in quanto un gancio della rete risultava rotto, come già segnalato nel controllo pre-gara, e non veniva riparato tempestivamente. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 6 C.G.S., valutate le modalità
complessive della condotta (r. Arbitrale).

AMMENDA € 300,00 – GIUGLIANO per avere, a fine gara, all’interno degli spogliatoi, i suoi tesserati lanciato due bottiglie di plastica in aria, danneggiando il soffitto in cartongesso. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. c.c. – documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).

AMMENDA € 200,00

BENEVENTO per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere danneggiato parti dei servizi igienici loro riservati Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. c.c. – documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).

PRO PATRIA per non avere assicurato l’erogazione dell’acqua calda negli spogliatoi riservati alla Quaterna Arbitrale al termine della gara. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, artt. 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. Arbitrale).

PRO VERCELLI per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere danneggiato parti dei servizi igienici loro riservati. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi ex art. 29 C.G.S. (r. c.c. – documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).