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Giudice Sportivo Serie C, ammenda di 2000 euro per il Catania

Credit: Catania FC

La Lega Pro ha diramato la lista dei provvedimenti presi dal Giudice Sportivo dopo la trentunesima giornata di serie C Nel comunicato ufficiale, spuntano sanzioni a diverse squadre tra le quali Catania, Crotone e Picerno. Squalifica anche per Andrea Lussardi, vice allenatore di Franzini al Lumezzane. Di seguito il comunicato.

Credit: Crotone FC

Giudice Sportivo, il comunicato ufficiale

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il Giudice Sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della dodicesima giornata di ritorno del Campionato i sostenitori della Società ACR MESSINA, ALBINOLEFFE, AREZZO, AUDACE CERIGNOLA, AVELLINO, CATANIA, CESENA, CROTONE, FOGGIA, L.R. VICENZA, MONOPOLI, PESCARA, PERUGIA, TURRIS e VIRTUS FRANCAVILLA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.: introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato nel proprio Settore (ad eccezione di quanto oggetto dei provvedimenti di seguito adottati), materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose; intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità; considerato che nei confronti della Società sopra indicata ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

DELIBERA

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti
della Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra
descritto.

Credit: Lega Pro

Giudice Sportivo: le sanzioni alle società

AMMENDA € 2.000,00
CATANIA

A) per avere, la quasi totalità (80%) dei suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, intonato: al 14° minuto del primo tempo cori offensivi e insultanti nei confronti di tifosi di altra società, ripetuti per otto volte, che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto, ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante; al 34° minuto del primo tempo cori offensivi e insultanti nei confronti di tifosi di altra
società ripetuti per circa un minuto, che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto, ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante;


B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord e Curva Sud, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al termine della gara, sette fumogeni nel recinto di gioco, senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la particolare
odiosità dei cori sub a) e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 1.000,00


CROTONE
per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, durante il secondo tempo, alcuni oggetti della grandezza simile ad accendini, un fumogeno e una bottiglietta in vetro semipiena sul terreno di gioco, senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, in particolare
l’intrinseca pericolosità dei lanci effettuati, rilevato che non si sono verificare conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).


PICERNO per avere i suoi raccattapalle, al 16°, 17° e 20° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto, ritardando volontariamente la consegna dei palloni e così provocando la reazione dei tesserati avversari. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6 e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta, in particolare la sua antisportività (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c).

Girone B: multe anche per Turris e Benevento

AMMENDA € 800,00
TURRIS per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti
nell’aver lanciato: all’80° minuto della gara, un accendino nel recinto di gioco, senza conseguenze; all’82° e 86° minuto della gara, due bottigliette di plastica prive di contenuto nel recinto
di gioco, senza conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi
attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).


AMMENDA € 700,00
BENEVENTO
per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti
violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica,
consistiti nell’aver lanciato, al 46° minuto della gara, una bottiglietta di acqua sul terreno di
gioco, senza conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose
(r. proc. fed.)

Girone A: ammenda per Vicenza, Novara e Lumezzane


AMMENDA € 400,00

MONOPOLI per avere, la quasi totalità (90%) dei suoi sostenitori, posizionati nel Settore
Curva Nord Ospiti, al 1° minuto del secondo tempo, per quattro volte, intonato cori osceni
ed oltraggiosi. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e
25 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata
disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S
(r. proc. fed., r. c.c.).
PESCARA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti
nell’aver lanciato, al 26° minuto del secondo tempo, un petardo nel recinto di gioco sulla
pista di atletica, senza conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le
modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e
considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi
attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).


AMMENDA € 300,00
L.R. VICENZA
per avere (circa il 70%) dei suoi sostenitori, posizionati nel Settore Gradinata
Sud, intonato, dal 46° minuto del secondo tempo fino al termine della gara (per circa 6
minuti), un coro offensivo nei confronti dell’Arbitro.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e
25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerate le misure
previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S.
(r. proc. fed., r. c.c.).


AMMENDA € 200,00
NOVARA
per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza
commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere danneggiato parti dei servizi igienici
loro riservati. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le
modalità complessive dei fatti e rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in
trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., –
documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).


AMMENDA € 150,00
LUMEZZANE
per avere, la totalità dei suoi sostenitori posizionati nel Settore Tribuna
Coperta Gradoni Est, al 95° minuto della gara, per tre volte, intonato cori oltraggiosi nei
confronti delle Istituzioni Calcistiche.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, 25
e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e il numero esiguo degli autori del
coro (r. proc. fed., r. c.c.).

Credit foto: Lumezzane

Giudice Sportivo: squalificato Lussardi del Lumezzane per una giornata

DIRIGENTI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (II INFR)
MIGNEMI DAVIDE CARMELO (GUBBIO)


ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
LUSSARDI ANDREA (LUMEZZANE)
per avere, al 7° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa e minacciosa nei
confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto si avvicinava al IV Ufficiale con fare minaccioso e
pronunciava frasi irrispettose nei confronti della Squadra Arbitrale per contestarne l’operato.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le
modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale).

ALLENATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
DOSSENA ANDREA (PRO VERCELLI)
AMMONIZIONE (III INFR)
CALABRO NICOLA ANTONIO (CARRARESE)


PREPARATORI ATLETICI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (I INFR)
GENCO ALFREDO (PERUGIA)

OPERATORI SANITARI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA

  • AURINO MARIO (JUVE STABIA)

per avere, al 32° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro,

in quanto pronunciava una frase irrispettosa al suo indirizzo per contestarne l’operato.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S, valutate le

modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

  • NASTRO GAETANO (JUVE STABIA)

per avere, al 32° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro,

in quanto pronunciava una frase irrispettosa al suo indirizzo per dissentire nei confronti di una

decisione arbitrale. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett.

a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale,

panchina aggiuntiva).

Credit: Filippo Baioni – Vis Pesaro 1898

Inibizione e ammenda per Michele Menga della Vis Pesaro

COLLABORATORI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI

ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 20 MARZO 2024 ED €

500,00 DI AMMENDA

  • MENGA MICHELE (VIS PESARO)

per avere, al 44° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro,

in quanto usciva dall’area tecnica per dissentire nei confronti di una decisione arbitrale.

Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le

modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

COLLABORATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (II INFR)

  • CORDONE MARIO (FOGGIA)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED € 500,00 DI AMMENDA

  • SANTARCANGELO ANDREA (PICERNO) per avere, al 47° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta verso un calciatore avversario in quanto, a gioco fermo, in reazione ad una trattenuta ricevuta, lo colpiva con un calcio al polpaccio. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico dell’avversario e, dall’altra, il tipo di colpo inferto e l’essere il fatto stato commesso a gioco fermo.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED AMMONIZIONE (II INFR)

PAPONI DANIELE (FERMANA):

A) per avere, al 48° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa e ingiuriosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto pronunciava frasi irrispettose e offensive al suo indirizzo per contestarne l’operato e, alla notifica del provvedimento di espulsione, continuava a proferire frasi ingiuriose nei confronti dell’Arbitro e dell’Assistente Arbitrale n.1;

B) per avere, al termine della gara, reiterato il suo comportamento anche nella zona antistante gli spogliatoi, in quanto pronunciava frasi ingiuriose ed irrispettose nei confronti della squadra arbitrale, sbatteva ripetutamente una bottiglietta vuota sul muro adiacente lo spogliatoio, in segno di stizza, e proferiva un’espressione blasfema.

Ritenuta la continuazione, misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma

1, e 37 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta, in particolare la gravità delle frasi pronunciate e la pervicacia nel comportamento tenuto, e applicati i principi enunciati nella decisione 0102/CSA 2021-2022 (r. Arbitrale, r. proc. fed.).

Giudice Sporivo: squalifiche per Fermana, Lumezzane e Virtus Verona

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

  • PETRELLI ELIA (FERMANA) per avere, al 40° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto si alzava dalla panchina e pronunciava frasi irrispettose al suo indirizzo per dissentire nei confronti di una decisione arbitrale. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (calciatore sostituito).
  • ROMANO ANTONIO (GIUGLIANO) per avere, al 19° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto interveniva in un contrasto con l’avversario con vigoria sproporzionata. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non sono derivate conseguenze a carico dell’avversario.
  • DELLA MORTE MATTEO (L.R. VICENZA) per avere, al 26° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto interveniva in un contrasto di gioco con un avversario con vigoria sproporzionata. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non sono derivate conseguenze a carico dell’avversario.
  • RIGHETTI SAMUELE (LUMEZZANE) per avere, al 33° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario in quanto, durante la contesa del pallone, lo colpiva al petto con il piede, senza conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non risultano conseguenze a carico dell’avversario.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

ILARI CARLO (LUMEZZANE)

MEHIC DINO (VIRTUS VERONA)