Giudice Sportivo, i provvedimenti della 32^ giornata: ammende per Avellino e Bari

Avellino, Taranto, Foggia, Turris e Bari le squadre sanzionate

Lega Pro
17 Marzo 2022

Redazione - Autore

Al termine della 32^ giornata del girone A e del girone C di Serie C, ecco puntuali le decisioni del Giudice Sportivo che si è pronunciato sulle gare disputate mercoledì 16 marzo.

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig.
Silvano Torrini, nella seduta del 17 Marzo 2022 ha adottato le deliberazioni che di seguito
integralmente si riportano:

Giudice Sportivo: il comunicato della Lega

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari dal giudice sportivo:
€ 3000 AVELLINO
A) per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai
suoi sostenitori, consistiti nell’avere, al 1°minuto del primo tempo e al 13° e 27°minuto del
secondo tempo, fatto esplodere nel settore della curva sud, loro destinato, tre petardi di
media potenza;
B) per avere i suoi sostenitori posizionati in curva sud, al 30°minuto del secondo tempo,
intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi avversari;
C) per avere i suoi sostenitori posizionati in curva sud, al termine della gara, intonato cori
offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi avversari che, in applicazione dei principi
enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF
(2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali
insulti beceri e di pessimo gusto nella specie di discriminazione territoriale ma non idonei
a porre in essere un comportamento discriminante di tipo raziale o etnico.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2,
25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, considerato che non si sono
verificate conseguenze dannose e che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta
(r. proc. fed, r. c.c.).

€ 2000 TARANTO
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi dai suoi sostenitori posizionati nel settore curva nord, integranti pericolo per
l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al termine della gara, all’interno del
recinto di gioco, durante il rientro delle squadre negli spogliatoi, diciannove bottigliette di
caffè Borghetti vuote e una bottiglietta di acqua tappata e semipiena;
B) per avere, al 14°minuto del primo tempo ed alla fine del primo tempo, esposto uno
striscione non autorizzato;
C) per avere i suoi sostenitori, posizionati nella curva nord, intonato cori oltraggiosi:
1) al 12°minuto del primo tempo nei confronti delle Forze dell’Ordine, ripetuto per tre volte;
2) al 45°minuto del primo tempo, nei confronti della tifoseria avversaria;
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2,
25 e 26 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che non si sono
verificate conseguenze dannose (r. proc. fed., r. c.c.).

€ 1500 FOGGIA
A) per avere i suoi sostenitori, al 15°ed al 37°minuto del primo tempo, intonato cori
offensivi comportanti denigrazione per motivi di origine territoriale nei confronti dei tifosi
avversari e cori offensivi nei confronti della squadra ospitante;
B) per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai
suoi sostenitori, consistiti nell’avere fatto esplodere nel settore loro destinato, al
35°minuto del primo tempo e al 26°minuto del secondo tempo, due petardi di elevata
potenza;
C) per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai
suoi sostenitori, consistiti nell’avere danneggiato una cassetta di plastica dei servizi
igienici loro destinati, le cui condizioni sono state verificate nel contraddittorio delle due
Società prima e dopo la gara, con allegata documentazione fotografica.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2,
25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, considerato che non si sono
verificate conseguenze dannose a seguito dell’esplosione dei petardi e che la Società
sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed, r. c.c. – obbligo di risarcimento se
richiesto).

€ 1000 BARI

per avere un suo raccattapalle, al 45°ed al 46°minuto circa del secondo tempo,
ritardato la ripresa del gioco, restituendo in ritardo i palloni alla squadra avversaria che si
trovava in svantaggio e provocando la reazione dei componenti la panchina avversaria.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 6 C.G.S., valutate le modalità
complessive della condotta (r.proc.fed.).
€ 1000 TURRIS per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità
pubblica, consistiti nell’aver lanciato all’interno del recinto di gioco:
1 – al 93°minuto in occasione della seconda rete della squadra ospite un accendino ed una
bottiglietta di acqua senza colpire nessuno;
2 – al termine della gara, in prossimità dell’ingresso del tunnel degli spogliatoi, acqua verso
i tesserati del Monterosi Tuscia.
Ritenuta la continuazione, valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che non
si sono verificate conseguenze dannose, misura della sanzione in applicazione degli artt.
6, 13 comma 2, 25 e 26 C.G.S (r. proc. fed., r. c.c.).

DIRIGENTI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (I INFR)
RAIOLA FILIPPO (PAGANESE)

ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500 DI AMMENDA
GAROFALO LUIGI (TURRIS)
per avere, al 41°minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti
dell’arbitro, in quanto, usciva intenzionalmente dall’area tecnica per dissentire nei confronti di una
sua decisione.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate
le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
PAVONE FABIAN (TURRIS)
per avere, al 27°minuto del secondo tempo, tenuto una condotta antisportiva nei confronti di un
calciatore avversario in quanto, a gioco in svolgimento, con il pallone a distanza di gioco, commette
una grave fallo di gioco nei suoi confronti con vigoria sproporzionata.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S, valutate le modalità
complessive della condotta.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
PACE FEDERICO (CAMPOBASSO)
NUNZELLA LEONARDO (FIDELIS ANDRIA)
BORDO LORENZO (TURRIS)

CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (X INFR)
CIANCI PIETRO (CATANZARO)
ZARO GIOVANNI (SUDTIROL)
TERASCHI MARCO (LATINA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)
DE FRANCO CIRO (PICERNO)
ESPOSITO EMMANUELE (PICERNO)
RUSSOTTO ANDREA (CATANIA)
– RIZZO GIUSEPPE (ACR MESSINA)
PIROLI DANILO (MONTEROSI TUSCIA)
ZANINI MATTEO (PAGANESE)
ESPOSITO ANTONIO (RENATE)
MARCHI MATTIA (VIRTUS VERONA)