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“Leso il prestigio dell’arbitro”: stangata per l’ex allenatore del San Donato Tavarnelle Magrini

Magrini

Un arbitraggio scandaloso come questo è una vergogna per il calcio. Secondo me è anche pilotato“. Così aveva commentato l’ex allenatore del San Donato Tavarnelle Lamberto Magrini dopo la sconfitta per 3-0 contro il Siena. “Le ammonizioni sono state esagerate, ha fermato due ripartenze pericolose con un giocatore già del Siena già ammonito. La Lega Pro deve vergognarsi a mandare arbitri così. Fino ad oggi non avevo mai detto nulla, ma ora ho le p***e piene. Già sei più debole, se regali un rigore e un espulsione spiani la strada”. L’allenatore aveva continuato così e per queste dichiarazioni ora ha preso una multa da 1500 euro dalla FIGC.

Magrini San Donato

Magrini, il comunicato della FIGC

Questa la nota ufficiale della FIGC in merito alla multa per Magrini. Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 249 pf 22-23 adottato nei confronti del Sig. Lamberto MAGRINI e della società SAN DONATO TAVARNELLE avente ad oggetto la
seguente condotta:

LAMBERTO MAGRINI, soggetto appartenente all’Ordinamento federale in quanto inquadrato nei ruoli del Settore Tecnico FIGC quale “Allenatore UEFA PRO” e tesserato per la corrente stagione sportiva per la società SAN DONATO TAVARNELLE SRL all’epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4, comma 1 e 23, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva e 37 del Regolamento del Settore Tecnico, per aver lo stesso, al termine della gara SIENA vs SAN DONATO TAVARNELLE, disputata in data 29 ottobre 2022 e valevole per la 11^ giornata del Campionato Nazionale Serie C Gir. B della corrente stagione sportiva, nel corso della consueta intervista post gara concessa agli organi di stampa espresso giudizi lesivi del prestigio e della reputazione propri, sia, dell’arbitro che ebbe a dirigere l’incontro de quo (A.E. Sig. DIOP della Sez. AIA di Treviglio), sia, per l’effetto e più in generale, dell’istituzione arbitrale nel suo complesso intesa; 

SAN DONATO TAVARNELLE, per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, e 23, comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il Sig. Lamberto MAGRINI;
> vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Andrea BACCI, in qualità di legale rappresentante, per conto della società SAN DONATO TAVARNELLE e dal Sig. Lamberto MAGRINI;
> vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
> vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
> rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 1500,00 (millecinquecento/00) di ammenda per il Sig. Lamberto MAGRINI e di € 1000,00 (mille/00) di ammenda per la società SAN DONATO TAVARNELLE;
> si rende noto l’accordo come sopra menzionato
“.