La Procura Federale indaga sul finale di Taranto-Potenza

Il Giudice Sportivo indaga sui festeggiamenti al fischio finale della sfida Taranto-Potenza. Sotto accusa un coro lanciato dalla curva al quale hanno partecipato anche i giocatori

playoff serie c lega pro
2 Novembre 2021

Redazione - Autore

La Procura Federale accende i riflettori sull’esultanza al termine della sfida Taranto-Potenza. Sotto la lente di ingrandimento un coro lanciato dalla Curva Nord e cantato anche dai calciatori in campo.

credit foto: Taranto FC

Cosa è accaduto?

La vittoria casalinga contro i rossoblù lucani permette al Taranto di conservare l’imbattibilità casalinga e di migliorare lo score allo “Iacovone”. I tifosi si godono il quinto posto in classifica a solo due punti di distacco dal Monopoli secondo. L’entusiasmo dei tifosi sfocia nei soliti festeggiamenti di fine partite che coinvolgono anche i calciatori. Qui si accendono i riflettori della Procura Federale. I calciatori avrebbero cantato e saltato sulle note del coro “Chi non salta è un barese” intonato dai tifosi presenti in Curva Nord.

Oltre alla richiesta di acquisire nuove informazioni circa i festeggiamenti e i relativi comportamenti della tifoseria e dei tesserati del Taranto, c’è altro. Il Giudice Sportivo, Stefano Palazzi, ha sanzionato il club rossoblù per duemila euro. I comportamenti irregolari, in questo caso, si riferiscono a tre diverse fattispecie. A partire dai cori denigratori contro la città di Bari, ai cori contro le Forze dell’Ordine. Inoltre, nel corso del secondo tempo, dalla Curva Nord è piovuta una bottiglietta di vetro fortunatamente senza conseguenze. Per concludere il lungo fascicolo di “capi d’accusa” si fa riferimento al mancato fairplay dei raccattapalle che hanno ritardato la ripresa del gioco.

Taranto – Potenza, i provvedimenti del Giudice Sportivo

GARA TARANTO / POTENZA DEL 30.10.2021

Questo Giudice Sportivo, letta la relazione redatta dai componenti la Procura Federale concernente quanto accaduto al termine della gara allorquando i calciatori del Taranto si sono avvicinati ai loro sostenitori nei pressi della curva nord dello stadio, osserva quanto segue.

La fattispecie normativa richiamata nella relazione in oggetto e la descrizione dei fatti ivi contenuta rendono opportuno disporre ulteriori accertamenti a cura della Procura federale in ordine a:

  1. alla specificazione ancora più puntuale dei comportamenti dei tifosi tenuta nell’occasione e che ha indotto i calciatori a rimanere presso la curva nord;
  2. alla specifica individuazione dei Calciatori del Taranto che si sono trattenuti vicino alla curva nord e che hanno intonato il coro descritto nella relazione;
  3. presenza dello SLO del Taranto fin dal momento inziale dei fatti in esame e al comportamento tenuto dallo stesso, acquisendone le relative dichiarazioni;
  4. eventuale interlocuzione dello SLO con altri Soggetti istituzionali;
  5. ad ogni ulteriore circostanza utile ai fini di una più completa ricostruzione della vicenda.
    Invita la Procura ad espletare e a trasmettere a questo Ufficio i suddetti accertamenti entro il termine di giorni trenta a far data dalla pubblicazione del presente comunicato.

€ 2.000,00 TARANTO

  1. per avere i suoi sostenitori: al 21°minuto intonato cori offensivi e denigratori per motivi di origine territoriale nei confronti della città di Bari; al 34 °minuto intonato cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell’Ordine; al 55°minuto intonato cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell’Ordine e delle Istituzioni.
  2. per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, al 60° minuto, dalla Curva Nord all’interno del recinto di gioco una bottiglietta formato mignon di vetro.
  3. i suoi raccattapalle, al 36°minuto circa del primo tempo, ritardato la ripresa del gioco.
    Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti, ritenuta la continuazione fra le condotte dei tifosi e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed, r. c.c.).