Si è conclusa la 35^ giornata di Serie C. I risultati di questo weekend ci consegnano un altro verdetto atteso in questo finale di campionato: grazie al successo all'Arechi contro la Salernitana, il Benevento ha vinto il girone B ed è aritmeticamente promosso in Serie B. Di seguito invece tutte le decisioni e i provvedimenti del Giudice Sportivo relativi all'ultimo turno di campionato.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il Giudice Sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della sedicesima giornata di ritorno del Campionato i sostenitori delle Società CAVESE, GUIDONIA MONTECELIO, PERUGIA, SIRACUSA e TERNANA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.: - introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); - intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità; considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S. DELIBERA salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti della Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei suoi sostenitori.

SOCIETA'

AMMENDA € 1.000,00 LECCO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Distinti, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 39° minuto del secondo tempo, una bottiglietta d’acqua semivuota all’indirizzo di un calciatore avversario espulso mentre questi si avviava verso gli spogliatoi ed era giunto in prossimità della bandierina del calcio d’angolo; bottiglietta che terminava sul terreno di gioco a circa un metro di distanza dall’Arbitro senza provocare conseguenze. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ivi compresa la pericolosità intrinseca del gesto, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 25, comma 3, e 26 C.G.S., rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. proc. fed.).

AMMENDA € 700,00 ASCOLI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, durante la gara, un petardo nel recinto di gioco, senza conseguenze. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione dell’art. 25, comma 3, C.G.S. rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

AMMENDA € 600,00 PERUGIA per avere un proprio tesserato causato il ritardo dell’inizio della gara di due minuti, non presentandosi puntualmente nel tunnel per l’ingresso in campo. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2 C.G.S., con particolare riferimento alla misura del ritardo, misura della sanzione in applicazione dell’art. 4 C.G.S. (recidiva, supplemento r. Arbitrale, r. c.c.).

AMMENDA € 400,00 BENEVENTO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver danneggiato quattro seggiolini posti nel Settore loro riservato. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione degli artt. 6 e 26 C.G.S., rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. c.c., documentazione fotografica - obbligo risarcimento danni se richiesto).

LIVORNO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver, durante la gara, fatto esplodere, nel proprio Settore, nove petardi, senza conseguenze. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 25, comma 3, G.C.S. e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed.).

AMMENDA € 300,00 CATANIA per avere, alcuni dei suoi sostenitori (circa il 70% dei 6256 presenti), posizionati nel Settore Curva Nord, intonato, al 18° minuto del primo tempo, un coro offensivo e insultante nei confronti di tifosi di altra squadra. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 25, comma 3, G.C.S. e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

L.R. VICENZA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver danneggiato sei seggiolini posti nel Settore loro riservato. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione degli artt. 6 e 26 C.G.S., rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerate le misure previste e poste in essere in esecuzione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., documentazione fotografica - obbligo risarcimento danni se richiesto).

AMMENDA € 200,00 AUDACE CERIGNOLA per avere, i propri sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, esposto: 1. dal 32° al 36° minuto del primo tempo, tre striscioni non autorizzati delle dimensioni complessive di circa 5 X 1 metro, 7 X 1 metro e 10 X 1 metro; 2. dal 76° all’80° minuto della gara, tre striscioni non autorizzati delle dimensioni complessive di circa 5 X 1 metro, 7 X 1 metro e 10 X 1 metro. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 25, comma 3, e 26 C.G.S., considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

CAVESE per avere, alcuni dei suoi sostenitori (80% circa dei 950 presenti) posizionati nel Settore Curva Sud, intonato, all’83° minuto della gara, un coro offensivo oltraggioso nei confronti delle Forze dell'Ordine, ripetuto per tre volte. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, G.C.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 25, comma 3, G.C.S., valutati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.). 

GUIDONIA MONTECELIO per avere, alcuni dei suoi sostenitori (50% circa dei 244 presenti) posizionati nel Settore Curva Alessandro Guidoni, intonato, al 44° minuto del primo tempo, un coro offensivo oltraggioso nei confronti delle Forze dell'Ordine, ripetuto per due volte. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, G.C.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 25, comma 3, G.C.S., e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

SIRACUSA per avere, i propri sostenitori, posizionati nel Settore Gradinata, esposto, dal 75° al 77° minuto della gara, per circa due minuti, uno striscione (di circa 20 metri) contenente una frase oltraggiosa nei confronti delle Istituzioni Calcistiche. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, G.C.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 25, comma 3, G.C.S. (r. proc. fed.). 

AMMENDA € 100,00 CITTADELLA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud Ospiti, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver danneggiato la rete di recinzione strappandola. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 25, comma 3, e 26 C.G.S. rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).

PRO PATRIA per avere alcuni dei suoi sostenitori (circa il 90% dei 65 presenti), posizionati nel Settore Popolari Scoperti, intonato, al 10° e al 26° minuto del primo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Istituzioni dello Stato, ripetuto in entrambe le circostanze per due volte. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 25, comma 3, C.G.S. (r. proc. fed.).

DIRIGENTI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 21 APRILE 2026 ED € 500,00 DI AMMENDA MARCHETTI STEFANO (CITTADELLA) per avere, al 42° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa e ingiuriosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto protestava proferendo frasi irrispettose e offensive nei loro confronti per contestarne l’operato. Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma 2 lett. a) C.G.S. Sanzione pecuniaria irrogata in quanto componente la panchina aggiuntiva (panchina aggiuntiva).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 21 APRILE 2026 ROSSI ROBERTO (PIANESE) per avere, al 41° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, in occasione di una revisione FVS, proferiva frasi irriguardose nei loro confronti per contestarne l’operato. Valutate ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione FVS, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma 2, lett. a), C.G.S. (r. Arbitrale, supplemento r. IV Ufficiale).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 17 APRILE 2026 ED € 500,00 DI AMMENDA SALA JACOPO (VIS PESARO) per avere, al 49° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto usciva intenzionalmente dall’area tecnica per contestarne l’operato. Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma 2, lett. a) C.G.S. Sanzione pecuniaria irrogata in quanto componente la panchina aggiuntiva (panchina aggiuntiva).

DIRIGENTI NON ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 17 MAGGIO 2026 FAGGIANO DANIELE (SALERNITANA)

A) per avere, a fine primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa e ingiuriosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto, posto davanti alla porta degli spogliatoi riservati alla Quaterna Arbitrale, impediva alla stessa di rientrare negli spogliatoi per circa un minuto, proferendo parole irrispettose nei confronti dell’Arbitro per contestarne l’operato; B) per avere, al termine della gara, reiterato il predetto comportamento, in quanto impediva nuovamente alla Quaterna Arbitrale di rientrare negli spogliatoi per circa due minuti, pronunciando altresì nei confronti dell’Arbitro ripetute espressioni irrispettose e ingiuriose per contestarne l’operato. Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ivi compresa la gravità della condotta tenuta, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma, 2 lett. a) C.G.S. (r. Arbitrale).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 21 APRILE 2026 PATTI MATTEO (ASCOLI) per avere tenuto un comportamento non corretto e antisportivo in quanto, non essendo inserito in distinta e/o munito di pass: A) al 94° minuto della gara, in occasione della rete realizzata dalla propria squadra, entrava indebitamente sul terreno di gioco per festeggiare; B) successivamente si posizionava, fino al termine della gara, accanto alla panchina della propria squadra; C) al 97° minuto della gara, in occasione della seconda rete, reiterava tale comportamento, entrando indebitamente sul terreno di gioco. Valutate ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta posta in essere, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 39 C.G.S. (r. proc. fed.).

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA NISTICO FABIO (BRA) per avere, al 46° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta antisportiva e un comportamento non corretto nei confronti dei tesserati avversari, in quanto, a gioco fermo, dopo che il pallone era uscito in rimessa laterale, litigava con i componenti della panchina avversaria poiché sollecitava i propri calciatori a rallentare il gioco, usciva dall’area tecnica e proferiva parole offensive nei confronti di un tesserato avversario. Valutate ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta posta in essere, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 39 C.G.S.

LUCCHINI STEFANO (CAMPOBASSO) per avere, al 43° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, si alzava dalla panchina e protestava platealmente proferendo frasi irriguardose nei loro confronti per contestarne l’operato. Valutate ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta posta in essere, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma 1, lett. a) C.G.S. (r. Arbitrale, supplemento r. IV Ufficiale).

GALLO FABIO (L.R. VICENZA) per avere, al 13° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, già precedentemente richiamato, proferiva parole irrispettose nei suoi confronti per contestarne l’operato. Valutate ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta, misura della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S. (r. IV Ufficiale)

ALLENATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR) BONATTI ANDREA (DOLOMITI BELLUNESI) AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR) ZAURI LUCIANO (CAMPOBASSO)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE SCUDERI GIULIO (ALCIONE MILANO) per avere, al 50° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, con il pallone in possesso, rallentava la corsa e lo colpiva con una gomitata al volto senza provocargli conseguenze. Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione dell’art. 38 C.G.S., considerato, da una parte, la natura del gesto e la delicatezza della parte del corpo dell’avversario attinta dal colpo e, dall'altra, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario ostative alla ripresa del gioco.

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE MANIERO LUCA (CITTADELLA) per avere, al 38° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, mentre subiva un fallo, per liberarsi dall’avversario, lo colpiva con un pugno al volto, senza provocargli conseguenze. Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione dell’art. 38 C.G.S., considerato, da una parte, la natura del gesto e la delicatezza della parte del corpo dell’avversario attinta dal colpo e, dall'altra, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario ostative alla ripresa del gioco.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE SALL ABDOULAYE (CARPI) per avere, al 28° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, a gioco in svolgimento e durante la contesa del pallone, lo colpiva volontariamente con una spallata/gomitata sul viso, senza provocargli conseguenze. Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione dell’art. 38 C.G.S., considerate, da una parte, la natura del gesto perpetrato, la pericolosità della condotta posta in essere e la delicatezza della parte del corpo attinta e, dall'altra, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario ostative alla ripresa del gioco (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale).

COSTA FILIPPO (L.R. VICENZA) per avere, al 39° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, con il pallone non a distanza di gioco e senza possibilità di giocarlo, lo colpiva con un calcio di bassa intensità sul piede, senza provocargli conseguenze. Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione dell’art. 39 C.G.S., considerato, da una parte, la natura del gesto perpetrato e l’impossibilità di giocare il pallone e, dall'altra, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario ostative alla ripresa del gioco.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA GERBI ERIK (CARPI) per avere, al 50° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta antisportiva e un comportamento non corretto nei confronti di un tesserato avversario, in quanto, a gioco fermo, entrambi si rivolgevano reciprocamente parole offensive. Valutate ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 39 C.G.S. (calciatore di riserva).

LEO DANIEL COSIMO (PONTEDERA) per avere, al 50° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta antisportiva e un comportamento non corretto nei confronti di un tesserato avversario, in quanto, a gioco fermo, entrambi si rivolgevano reciprocamente parole offensive. Valutate ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 39 C.G.S.

MOLINA JUAN IGNACIO (SALERNITANA) per avere, al 25° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto, durante la fase di riscaldamento, mentre si trovava all’esterno del terreno di gioco, proferiva parole irrispettose nei loro confronti per contestarne l’operato. Valutate ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta posta in essere, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S. (calciatore di riserva).

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

CIONEK THIAGO RANGEL (CAVESE)

CASASOLA TIAGO MATIAS (CATANIA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

LEVAK SERGEJ (ATALANTA U23) SAVIO FEDERICO (JUVENTUS NEXT GEN) COCCOLO LUCA (PRO VERCELLI) AGOSTINELLI MATTIA (ALBINOLEFFE) CORTESI MATTEO (AREZZO) PATTARELLO EMILIANO (AREZZO) DAMIANI MATTIA (ARZIGNANO VALCHIAMPO) ROSSONI STEFANO GIOVANN (ARZIGNANO VALCHIAMPO) PRISCO ANTONIO (BENEVENTO) BIFULCO ALFREDO (CAMPOBASSO) JIMENEZ CASTILLO KALEB JOEL (CATANIA) PALMIERI RICCARDO (COSENZA) DRAGO GIACOMO (LUMEZZANE) CARECCIA SAMUELE (PERGOLETTESE) PIANA LUCA (PONTEDERA) DESOGUS JACOPO (PRO PATRIA) ACHIK ISMAIL (SALERNITANA) TASCONE MATTIA (SALERNITANA) FANINI FEDERICO (VIRTUS VERONA)

Sezione: News / Data: Mar 07 aprile 2026 alle 19:00
Autore: Redazione
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