Terminata la prima giornata di Supercoppa Serie C Regionale Trenitalia che ha visto la sfida tra Arezzo e Vicenza terminare con il risultato di 2-5 per i veneti, il Giudice Sportivo ha diramato i provvedimenti disciplinari. Di seguito il comunicato ufficiale:

DECISIONI GIUDICE SPORTIVO 99/536 Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta del 4 Maggio 2026 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

“GARA DEL 2 MAGGIO 2026 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il Giudice Sportivo, premesso che in occasione della gara disputata nel corso della Supercoppa Serie C Regionale Trenitalia i sostenitori della Società AREZZO hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S. intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità; - considerato che nei confronti della Società sopra indicata ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S. DELIBERA salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti della Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei suoi sostenitori.

SOCIETA' AMMENDA € 200,00 AREZZO A) per avere i propri sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud Minghelli, esposto, dal 91° al 94° minuto della gara, uno striscione (composto da tre livelli, due di circa 10 metri e uno di circa 5 metri) non autorizzato; B) per avere un proprio sostenitore, posizionato nel Settore Curva Sud Minghelli, esposto più volte (dal 41° al 45° minuto della gara, dal 47° al 50° minuto della gara, dal 55° al 57° minuto della gara, dal 74° al 77° minuto della gara e dall’80° all’81° minuto della gara) una bandiera di circa 2 metri per 2 metri, non autorizzata. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, G.C.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 25, comma 3, G.C.S. (r. proc. fed., supplemento r. proc. fed.). 

CALCIATORI NON ESPULSI

 AMMONIZIONE CON DIFFIDA (X INFR)  EKLU SHAKA MAWULI (AREZZO)

 AMMONIZIONE (VII INFR)  LEVERBE MAXIME JEAN R (L.R. VICENZA)

Sezione: News / Data: Lun 04 maggio 2026 alle 17:33
Autore: Francesco Spina
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