Giudice sportivo, un turno di squalifica a Zampa “per aver urinato in campo”: il comunicato

Le decisioni dopo l'ultima giornata di campionato

serie c 2022 2023
25 Aprile 2022

Redazione - Autore

Nel weekend appena conclusosi si è giocata l’ultimo turno della regular season dei tre girone di Serie C, che ha visto decretare le altre due squadre promosse in Serie B. Sabato il Modena, mentre domenica il Sudtirol. E al termine della giornata sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo che si è pronunciato sulle partite disputate. Tra i vari provvedimenti quello che riguarda Enrico Zampa è particolarmente singolare, visti gli episodi incriminati.

arbitro

Turris, Zampa urina due volte durante la partita: un turno di squalifica

Un provvedimento disciplinare  singolare per Enrico Zampa. Il giocatore della Turris, infatti, è stato squalificato per una giornata per aver urinato due volte “presso un palo dell’illuminazione ubicato oltre la linea di fondo”. Al 25′ del primo tempo e al 6′ della ripresa l’accaduto, con la conseguente decisione da parte del giudice sportivo. Ecco il testo del comunicato:

  • SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
    ZAMPA ENRICO (TURRIS)
    per avere tenuto una condotta non corretta al 25°minuto del primo tempo ed al 6°minuto del
    secondo tempo, in quanto in entrambe le occasioni, mentre si trovava in panchina, si allontanava
    dalla stessa e urinava presso un palo dell’illuminazione ubicato oltre la linea di fondo. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S. in considerazione della modalità complessive dei fatti (r.proc. fed.).

38^ giornata, il comunicato ufficiale del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig.
Marco Ravaglioli, nella seduta del 25 Aprile 2022 ha adottato le deliberazioni che di seguito
integralmente si riportano:

Società

  • € 2000 PALERMO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti
    violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica consistiti:
    1 – nell’avere fatto esplodere, al 27 °minuto del primo tempo, un petardo di notevole
    intensità all’interno del settore loro riservato;
    2- nell’avere lanciato un fumogeno all’interno del recinto di gioco, danneggiando due
    teloni in PVC utilizzati per la protezione dei pannelli pubblicitari ed i cavi elettrici
    utilizzati per l’alimentazione dei pannelli suddetti;
    3 – nell’avere, al 90°minuto, lanciato oggetti nel settore occupato dai sostenitori del
    Bari posizionati nella Tribuna Est superiore. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, 25 e 26 C.G.S, considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed., r. c.c. obbligo risarcimento danni se richiesto).
  • € 1000 TARANTO per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza
    commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti:
    1 – nell’avere fatto esplodere, all’ 8°minuto ed al 18°minutodel primo tempo, due petardi di notevole intensità’ nel settore loro riservato;
    2- nell’avere lanciato al 12°minuto del primo tempo, un petardo di notevole intensità alle spalle del loro settore;
    3 – nell’avere danneggiato i servizi igienici loro riservati provocando la fuoriuscita di acqua;
    4 – nell’avere divelto la rete di recinzione fra il terreno di gioco ed il settore loro riservato.
    Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, 25 e 26 C.G.S, considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e che non si sono verificate conseguenze dannose a seguito dell’esplosione dei petardi (r. proc. fed., r. c.c., obbligo risarcimento danni se richiesto).
  • € 1000 MODENA per avere persone non autorizzate fatto accesso sul terreno di gioco al
    termine della gara e, successivamente, anche all’interno degli spogliatoi. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti. (r. proc. fed., r.c.c.).

Dirigenti

  • INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI
    ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 15 MAGGIO 2022 ED €
    500 DI AMMENDA
    BALDRIGHI LUCA (FIORENZUOLA)
    1 -per avere, al 12°minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento irriguardoso nei confronti
    dell’arbitro, in quanto protestava nei confronti di una sua decisione, pronunciando al suo indirizzo
    una frase irrispettosa;
    2 – per essersi trattenuto, al termine della gara, all’interno dell’area spogliatoi dopo il provvedimento di espulsione e aver pronunciato in tale circostanza una frase offensiva nei confronti dell’arbitro;
    3 – per avere pronunciato un’espressione blasfema al termine della gara, mentre si trovava all’interno dell’area spogliatoi, in segno di protesta verso l’operato dell’arbitro. Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, 36, comma 2, lett. a), e 37 C.G.S. ritenuta la continuazione e applicati i principi enunciati nella decisione 0102/CSA 2021- 2022. (r. proc. fed, r. c.c.).
  • INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI
    ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 3 MAGGIO 2022
    PINTO LEONAR (BARI)
    per avere, in quattro diverse occasioni (42°- 53° – 68° – 79°minuto della gara), tenuto una condotta
    irriguardosa nei confronti dell’arbitro protestando in maniera plateale contro le sue decisioni e in una di queste proferendo nei suoi confronti parole irrispettose. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta (r. proc. fed.).

Calciatori espulsi

  • SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
    ALOI SALVATORE (AVELLINO)
    per aver, al 41°minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti
    di un calciatore avversario in quanto, a gioco in svolgimento, durante la contesa del pallone situato a circa un metro di altezza dal terreno di gioco, nel tentativo di recuperarlo colpiva l’avversario con la scarpa destra sulla nuca. Misura della sanzione in applicazione dell’art 39 C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, la pericolosità e le modalità del fallo commesso e, dall’altra, che non si sono verificate conseguenze dannose a carico dell’avversario.
  • SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
    MIGLIORINI MARCO (GUBBIO)
    per aver tenuto, al 33°minuto del primo tempo, una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo un’evidente opportunità di segnare una rete.
    Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S.
    VALENTINI ALEX (PRO VERCELLI)
    per aver tenuto, al 17°minuto del primo tempo, una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo un’evidente opportunità di segnare una rete.
    Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S.
    FIETTA GIOVANNI (PRO PATRIA)
    per aver tenuto, al 37°minuto del secondo tempo, una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo un’evidente opportunità di segnare una rete.
    Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S.

Calciatori non espulsi

  • SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE                                                                                  MAROTTA ALESSANDRO (MODENA)
    1) per avere, all’85°minuto della gara circa, fatto accesso sul terreno di gioco in compagnia delle due figlie, sebbene non fosse inserito nella distinta di gara;
    2) per avere risposto in modo non corretto al responsabile della sicurezza che lo invitava a non fare
    accesso nell’area sopra indicata;
    3) per essersi, dal 89ºminuto della gara in poi, trattenuto sulla panchina della sua Squadra
    unitamente alle due figlie;                                                                                                                      4) per avere, al termine della gara, fatto accesso all’interno degli spogliatoi, nonostante non fosse
    inserito in distinta gara, in compagnia delle due figlie e di altri soggetti non autorizzati;
    5) per avere tenuto, in tale ultima occasione, un comportamento non corretto nei confronti di un
    Componente della Procura Federale prima e del Commissario di campo dopo, rivolgendo un
    epiteto offensivo nei confronti di quest’ultimo.
    Ritenuta la continuazione fra le condotte poste in essere, misura della sanzione in applicazione degli
    artt. 4, 13, comma 2, codice giustizia sportiva, valutate la pervicacia della condotta e le parole
    utilizzate. (r. proc. fed., r.c.c.).
  • SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500 DI AMMENDA
    GIANI ELIA (FIORENZUOLA)
    per aver pronunciato un ’espressione blasfema mentre si trovava negli spogliatoi in segno di
    protesta nei confronti dell’operato arbitrale e per avere subito dopo sferrato un pugno contro la porta metallica dello spogliatoio dell’arbitro.
    Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 36 e 37 C.G.S. ritenuta la
    continuazione e applicati i principi enunciati nella decisione 0102/CSA 2021-2022 (r. proc. fed).