Si chiude il capitolo della nona giornata di Serie C. Il Giudice Sportivo ha emesso i suoi verdetti dopo le gare andate in scena nel weekend tra il 9 e il 12 ottobre 2026. Ecco le sue decisioni:

SOCIETÀ

AMMENDA € 1.000,00 PESCARA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato: 1. durante la gara, quattro petardi nel recinto di gioco, senza conseguenze; 2. al 39° minuto della gara, un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze. Valutate le modalità complessivi dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 25, comma 3, C.G.S. rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

AMMENDA € 900,00 BARLETTA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato: 1. al 33° minuto della gara, un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze; 2. durante la gara, tre bottigliette semipiene nel recinto di gioco, senza conseguenze. Valutate le modalità complessivi dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 25, comma 3, C.G.S. rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

AMMENDA € 600,00 LIVORNO A) per fatti antisportivi, violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi tesserati, consistiti nell’aver danneggiato il pannello di copertura lato destro della panchina da loro occupata; B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver danneggiato un seggiolino posto nel Settore loro riservato. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in cumulo materiale [€ 500 per condotta sub A) e € 100 per la condotta sub B)] e in applicazione degli artt. 6, 25 e 26 C.G.S., considerato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).

AMMENDA € 600,00 PICERNO per avere un proprio tesserato causato il ritardo dell'inizio della gara di tre minuti, in quanto lo stesso si attardava all'ingresso in campo per regolarizzare l'equipaggiamento. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., con particolare riferimento alla misura del ritardo, misura della sanzione in applicazione dell’art. 4 C.G.S. (r. Arbitrale, r. c.c.).

AMMENDA € 200,00 REGGIANA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’aver divelto dodici mattonelle dei servizi igienici loro riservati. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 25, comma 3, e 26 C.G.S., rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).

DIRIGENTI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 13 GENNAIO 2027 ED € 500,00 DI AMMENDA: GAUCCI ALESSANDRO (PERUGIA) per avere, al 21° minuto del primo tempo, tenuto una condotta ingiuriosa e gravemente irriguardosa che si è concretizzata in un contatto fisico e ingiuriosa nei confronti del IV Ufficiale e di un Collaboratore della Procura Federale, in quanto: A) si avvicinava al IV Ufficiale con fare minaccioso, proferendo nei suoi confronti ripetute espressioni ingiuriose ed irriguardose per contestarne l'operato; B) invitato alla calma, si avvicinava ulteriormente al IV Ufficiale puntandogli il dito contro con fare violento e spintonandolo con una mano; C) a seguito dell'intervento del Componente della Procura Federale, che indossava il badge attestante la sua qualifica, proferiva nei suoi confronti parole irriguardose e gli appoggiava una mano sulla spalla. Valutate la gravità della condotta posta in essere e le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., considerata la sanzione determinata nella misura minima di quattro mesi quando si verifica un contatto fisico nei confronti degli ufficiali di gara, ritenuta la continuazione, misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 36, comma 2, lett. b), e 39 C.G.S. Sanzione pecuniaria irrogata in quanto componente la panchina aggiuntiva (r. IV Ufficiale, r. proc. fed., supplemento r. proc. fed., panchina aggiuntiva).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 27 OTTOBRE 2026 ED € 500,00 DI AMMENDA: LUCIONI FABIO (COSENZA) per avere, al 32° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell'Arbitro e del IV Ufficiale, in quanto, in occasione di una revisione FVS, dopo l'espulsione dell'Allenatore della propria squadra, usciva dall'area tecnica e protestava platealmente, ripetutamente e veementemente nei loro confronti, impedendo al IV Ufficiale di effettuare la revisione FVS. Valutate ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione FVS, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell'art. 36, comma 2, lett. a), C.G.S. Sanzione pecuniaria irrogata in quanto componente la panchina aggiuntiva (panchina aggiuntiva).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 20 OTTOBRE 2026 ED € 500,00 DI AMMENDA: VOLUME LUIGI (BARLETTA) per avere, al 22° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell'Arbitro in quanto si alzava dalla panchina aggiuntiva e protestava platealmente nei suoi confronti, per contestarne l'operato. Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma 2 lett. a) C.G.S. Sanzione pecuniaria irrogata in quanto componente la panchina aggiuntiva (panchina aggiuntiva).

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED AMMONIZIONE (III INFR): COPPITELLI FEDERICO (COSENZA) per avere, al 32° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell'Arbitro e del IV Ufficiale, in quanto, in occasione di una revisione FVS, usciva dall'area tecnica protestando platealmente, ripetutamente e veementemente nei loro confronti e impedendo al IV Ufficiale di effettuare la revisione FVS. Valutate ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione FVS, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell'art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA: NUTI FRANCESCO (PESCARA) per avere, al 46° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, usciva dall'area tecnica proferendo parole irrispettose nei loro confronti per contestarne l'operato. Valutate ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta, ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione dell'art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S.

ALLENATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (II INFR): DIANA AIMO (PERUGIA), MANDORLINI ANDREA (RAVENNA), TURATI MARCO (SPEZIA).

AMMONIZIONE (I INFR): TACCHINARDI MARIO (GIANA ERMINIO), IORI MANUEL (NOVARA).

PREPARATORI ATLETICI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA: GALDIOLO ALBERTO (VIS PESARO) per avere, al 29° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell'Arbitro in quanto abbandonava l'area tecnica e protestava platealmente nei suoi confronti per contestarne l'operato. Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma 1 lett. a) C.G.S. Sanzione pecuniaria irrogata in quanto componente la panchina aggiuntiva (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale, panchina aggiuntiva).

OPERATORI SANITARI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA: MAVIGLIA SALVATORE (VIS PESARO) per avere, al 33° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell'Arbitro in quanto abbandonava l'area tecnica e protestava platealmente nei suoi confronti, per contestarne l'operato. Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma 1 lett. a) C.G.S. (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale).

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE: ROSSINI MATTEO (CARPI) per avere, al 39° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, a gioco in svolgimento, lo colpiva con il gomito al volto, senza provocargli conseguenze. Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione dell’art. 39 C.G.S., considerato, da una parte, la natura e le modalità del gesto e la delicatezza della parte del corpo dell'avversario attinta dal colpo e, dall'altra, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario ostative alla ripresa del gioco.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA: ZUPPEL DIEGO (NOVARA) per avere, al 14° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario in quanto interveniva in un contrasto di gioco con vigoria spropositata. Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione dell’art. 39 C.G.S. e considerato che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli a carico dell'avversario.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA: PAPAZOV DIMITAR (PERUGIA) per avere, al 6° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete. Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione dell’art. 39 C.G.S.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR): CASOLARI FEDERICO (OSTIAMARE).

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR): DIPINTO NICOLA (ALTAMURA), DA SILVA CASTRO MATEUS (BARLETTA), DALMAZZI ALESSANDRO (COSENZA), COPPOLA GIUSEPPE (PICERNO), MAESTRELLI ALESSIO (TREVISO), MERCATI ALESSANDRO (UNION BRESCIA).

AMMONIZIONE (III INFR): ROMANO ALESSANDRO (AUDACE CERIGNOLA), FRANCO DOMENICO (BARLETTA), DESOLE FABIO (CARPI), CIOTTI PIETRO (CASARANO), ROCCHI GABRIELE (CASERTANA), DUCA TOMMASO (FOLGORE CARATESE), MUNARETTI LUCA DOMENICO (FORLÌ), FABRI FRANCESCO (GROSSETO), FIORINI PIETRO (GROSSETO), ESEMPIO STEFANO (GUIDONIA MONTECELIO), CASAROTTO MATTEO (LECCO), MALLAMO ANDREA (LECCO), MOTTA MATTEO (PESCARA), PAGLIARI MARCO (PRO VERCELLI), BREVI TOMMASO PIETRO (TREVISO), BALESTRERO DAVIDE (UNION BRESCIA), CRESPI VALERIO (UNION BRESCIA), DI PAOLA MANUEL (VIS PESARO).

AMMONIZIONE (II INFR): SADOTTI EDOARDO (ALCIONE MILANO), MORESO ARJONA OSCAR (AUDACE CERIGNOLA), SELLAF MATISS ALI BELA (AUDACE CERIGNOLA), LOMBARDI LORENZO (CARPI), FAVALE GIULIO (CASERTANA), ALLEGRETTO ANDREA (CATANIA), MANNUCCI TOMMASO (CAVESE), RIZZO MATTEO (COSENZA), BARCELLA KEVIN (CROTONE), CRAPISTO FRANCESCO (CROTONE), TODISCO GIANMARCO (FOGGIA), ZUCCON FEDERICO (FOGGIA), BALLABIO MARCO (GIANA ERMINIO), TORNAGHI PIETRO (GIANA ERMINIO), TASCONE SIMONE (GUIDONIA MONTECELIO), REGAZZETTI SAMUELE (LIVORNO), OLIVIERI EDOARDO (MONOPOLI), MONDINI GABRIELE (OSPITALETTO FRANCIACORTA), NESSI RICCARDO (OSPITALETTO FRANCIACORTA), FERRANDINO DANIELE (PERGOLETTESE), RICCARDI DAVIDE (PERUGIA), MORELLI GABRIELE (PIANESE), BASSOLI ALESSANDRO (PICERNO), CUCCHIETTI TOMMASO (POTENZA), DONATI GIULIO (RAVENNA), CUCCURULLO MARCO (SORRENTO), POTENZA ANTONIO (SORRENTO), BENASSAI FRANCESCO (TRENTO), CAPPELLETTI DANIEL (TREVISO), GIORGINI PIETRO (VIS PESARO).

AMMONIZIONE (I INFR): VINCIGUERRA ALESSANDRO (AUDACE CERIGNOLA), CHIRICO' COSIMO (CASARANO), PALUMBO FRANCESCO (CASARANO), MINAJ ELIOS (CAVESE), BRIGNOLA ENRICO (CROTONE), GROSSO FILIPPO (CROTONE), MUSSO ANTONINO (CROTONE), RUSSINI SIMONE (DESENZANO), GOBETTI NICOLO (DOLOMITI BELLUNESI), MONDONICO DAVIDE (DOLOMITI BELLUNESI), TRABUCCHI NICOLAS (DOLOMITI BELLUNESI), RAVASIO MARIO (FOGGIA), TESSIORE ANDREA (FOLGORE CARATESE), MORA CHRISTIAN (GIANA ERMINIO), SPINA MARCO (GUBBIO), COMI PIETRO (GUBBIO), GHIRARDELLO TOMMASO (LECCO), BONASSI LUCA (LIVORNO), CERRETTI CRISTIAN (MONOPOLI), ZAMBATARO EYOB (NOVARA), GALUPPINI FRANCESCO (OSPITALETTO FRANCIACORTA), TIGANI EDOARDO (OSPITALETTO FRANCIACORTA), LADINETTI RICCARDO (PERUGIA), ESPOSITO EMMANUELE (PICERNO), LOIACONO GIUSEPPE (POTENZA), VAN KOEVERDEN LUC CORNELIS MARTINUS (PRO VERCELLI), RABBI SIMONE (RAVENNA), CARDINALI ALESSANDRO (SPEZIA), MEHIC AMER (TRENTO), NOBILE TOMMASO EMMANUE (TREVISO), BAILO GIORGIO (VIS PESARO).

Sezione: News / Data: Mar 13 ottobre 2026 alle 18:15
Autore: Francesco Sarubbi
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