Ha dell'assurdo quello che è successo davanti al Giudice Sportivo nel caso Livorno-Reggiana. Gli emiliani, infatti, avevano presentato ricorso dopo la sconfitta contro i toscani, colpevoli di aver fatto giocare Tommaso Mancini, trasferitosi ufficialmente il giorno stesso della gara di Coppa Italia Serie C.

Il calciatore, infatti, è stato impegato nel corso della gara, pur essendo stato tesserato ufficialmente lo stesso giorno. Il contratto del calciatore, però, era stato depositato nella mattinata del giorno della gara. Il regolamento, e in particolare l'art. 39 comma 3 delle N.O.I.F. però, parla chiaro: "L’utilizzo del calciatore in ambito professionistico è consentito dal giorno successivo al rilascio del visto di esecutività della lega competente".

Tutto giusto, se non fosse, però, che anche la Reggiana ha violato il regolamento nel corso della partita. Gli emiliani, infatti, hanno fatto giocare Simone Bonetti, giocatore che, però, avrebbe dovuto scontare un turno di squalifica a causa di una precedente sanzione che gli era stata inflitta in Coppa Italia Serie D. Pertanto, considerata questa violazione, il Giudice Sportivo ha deciso di rigettare il ricorso principale proposto dall'A.C. Reggiana 1919 S.r.l. volto a ottenere la perdita della gara a carico dell'U.S. Livorno 1915 S.r.l. per l’utilizzo del cal ciatore Tommaso Mancini.

Il dispositivo del Giudice Sportivo:

Dopo aver letto le carte, dunque, questa è stata la decisione dell'Avv. Giudice Sportivo Cosimo Taiuti:

Il Giudice Sportivo Sostituto, definitivamente pronunciando,

DELIBERA

1. di rigettare il ricorso principale proposto dall'A.C. Reggiana 1919 S.r.l. volto ad otte nere la perdita della gara a carico dell'U.S. Livorno 1915 S.r.l. per l’utilizzo del cal ciatore Tommaso Mancini;

2. di infliggere alla società U.S. Livorno 1915 S.r.l. la sanzione dell'ammenda di € 5.000,00 ai sensi dell'art. 39, comma 5, N.O.I.F. per l'irregolare utilizzo temporale del suddetto calciatore Tommaso Mancini;

3. di infliggere, procedendo d’ufficio in applicazione degli artt. 65, comma 1 lett. d) e 66 comma 1 lett. a) del C.G.S., alla società A.C. Reggiana 1919 S.r.l. la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3-0 modificando il risultato conseguito sul campo di 3-1 per l'impiego del calciatore Simone Bonetti in posizione di squalifica ex art. 10, comma 6, lett. a) C.G.S.;

4. di squalificare il calciatore SIMONE BONETTI per una giornata effettiva di gara, da scontarsi in aggiunta alla precedente sanzione non scontata.

5. di infliggere alla società A.C. REGGIANA 1919 S.r.l. un’ammenda di € 500,00.

Sezione: News / Data: Lun 24 agosto 2026 alle 18:09
Autore: Redazione
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